Spaccio di Droga: Quando si Applica il ‘Fatto di Lieve Entità’?
Nel complesso panorama del diritto penale in materia di stupefacenti, una delle distinzioni più significative è quella tra lo spaccio ‘comune’ e il cosiddetto fatto di lieve entità. Questa qualificazione giuridica, prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, consente una notevole riduzione della pena, ma la sua applicazione è subordinata a una valutazione rigorosa di tutti gli elementi del caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire i criteri che guidano questa decisione.
I Fatti del Caso: un Ricorso contro la Condanna per Spaccio
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato per spaccio di sostanze stupefacenti che aveva presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello. La difesa sosteneva che l’attività delittuosa dovesse essere inquadrata nell’ipotesi del fatto di lieve entità, contestando la motivazione con cui i giudici di merito avevano escluso tale possibilità. L’imputato lamentava, inoltre, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Valutazione del ‘Fatto di Lieve Entità’ e i Criteri della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure proposte del tutto generiche. I giudici hanno ribadito un principio di diritto consolidato: la valutazione del fatto di lieve entità non può basarsi su un singolo aspetto, ma deve considerare un insieme di parametri indicati dalla legge. Questi includono:
* Dato quantitativo e qualitativo: la quantità e il tipo di sostanza stupefacente.
* Mezzi e modalità dell’azione: gli strumenti e le tecniche utilizzate per lo spaccio.
* Circostanze dell’azione: il contesto specifico in cui si è svolto il reato.
La Corte ha specificato che, qualora anche uno solo di questi indicatori risulti particolarmente negativo e grave (definito come ‘negativamente assorbente’), esso può essere sufficiente da solo a escludere la lieve entità del fatto, rendendo irrilevante la valutazione degli altri elementi.
Le Motivazioni: Perché il Fatto non è Stato Ritenuto Lieve?
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto corretta e ben motivata la decisione dei giudici di merito. Gli elementi che hanno portato a escludere il fatto di lieve entità erano plurimi e significativi. In particolare, il dato ponderale (la quantità di droga) e la diversa tipologia delle sostanze trattate sono stati considerati indici chiari di un’attività di spaccio non minimale. A ciò si aggiungevano le modalità operative dello spaccio e, soprattutto, l’evidente inserimento dell’imputato in una ‘rete di spaccio collaudata’. Questa conclusione era supportata da prove concrete, come l’annotazione di nomi e cifre riferibili a una vera e propria contabilità dell’attività illecita. Tali circostanze sono state giudicate incompatibili con l’ipotesi di un’offesa di minore gravità. Allo stesso modo, la Corte ha confermato la decisione di non concedere le attenuanti generiche, non ravvisando elementi favorevoli a una tale valutazione.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese Processuali
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità del ricorso è stata la condanna del ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. L’imputato è stato quindi obbligato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la qualificazione di un’attività di spaccio come fatto di lieve entità richiede un’analisi complessiva e rigorosa, in cui l’organizzazione e la professionalità dell’attività criminale giocano un ruolo determinante per escluderne l’applicazione.
Quali elementi valuta un giudice per decidere se uno spaccio di droga è un ‘fatto di lieve entità’?
Il giudice deve valutare complessivamente tutti i parametri previsti dalla legge, ovvero il dato qualitativo e quantitativo delle sostanze, i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione criminosa.
È sufficiente un solo elemento negativo per escludere il ‘fatto di lieve entità’?
Sì. Secondo il principio di diritto consolidato, se anche uno solo degli indici legali (come una grande quantità di droga o una modalità di spaccio particolarmente organizzata) risulta ‘negativamente assorbente’, ovvero così grave da prevalere su ogni altra considerazione, il giudice può escludere la lieve entità del fatto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46212 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46212 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il 13/04/1989
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stat esclusa l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diri consolidato secondo cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tu parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circost dell’azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risu negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;
ritenuto che nel caso di specie, il dato ponderale e la diversa tipologia di sostanze sono sta coerentemente ritenuti indici rilevanti di una attività di spaccio non minimale alla stre dell’assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazi dei fatti, considerate anche le modalità dello spaccio della droga e l’inserimento in una rete spaccio collaudata (annotazione di nomi e cifre riferite alla contabilità dello spaccio), che s state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l’ipotesi del comma 5 dell’art. 7 d.P.R. 309/90;
ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena, condividendo il giudizio di primo grado che aveva escluso la sussistenza di elementi di valutazione favorevoli per il riconoscimento delle circostanz attenuanti generiche;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il giorno 15 novembre 2024
Il Con .gliere estensore
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Il Presidente