Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19238 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19238 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 07/12/1994
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale locale del 5 ottobre 2022 in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 61 n. 2 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990.
Il ricorrente articola due motivi di ricorso: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90; erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
In data 2 maggio 2025 è stata depositata memoria difensiva a firma dell’Avv. NOME COGNOME che insiste per l’ammissibilità del ricorso, chiedendo l’assegnazione del processo alla sezione di appartenenza e insistendo sui motivi proposti.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Gli stessi, in particolare, lun dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello.
2.1. Quanto al primo motivo, i giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto con ampia motivazione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto, del perché hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incriminatrice di cui all’art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 (cf pag. 5-6 della sentenza impugnata), sia con riferimento al dato ponderale e alla eterogeneità della sostanza rinvenuta (con un principio attivo idoneo a ricavare circa 15 dosi medie singole di marijuana e 93,2 dosi medie singole di hashish per un totale di 108,2 dosi medie singole) sia con riferimento alle modalità dell’azione, posta in essere, in pieno giorno e in zone trafficate della città, nell’ambito di un’or ganizzazione finalizzata alla cessione di droga con la ripartizione di compiti ben precisi per l’attività di spaccio c.d. “a domicilio”, oltre che alla condotta di fu dell’imputato, che, con la propria guida, creava una situazione di pericolo per la pubblica incolumità.
La sentenza impugnata, pertanto, appare pienamente conforme al dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 – anc all’esito della formulazione normativa introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito
R.G.N. 6296/2025
con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 – può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato
qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostan.ze dell’azione), con una valutazione che
deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando
priva di incidenza sul giudizio (così Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv.
274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010,
Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr.
anche ex multis,
Sez. 3, n. 23945 del 2914/2015, COGNOME Rv. 263551, nel giudi- care un caso in cui è stata ritenuta legittima l’esclusione dell’attenuante in esame
per la protrazione nel tempo dell’attività di spaccio, per i quantitativi di droga ac- quistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezio-
namento delle dosi e per l’elevato numero di clienti; conf. Sez. 3, 32695 del
27/03/2015, COGNOME, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconosci- mento dell’attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell’attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori).
2.1. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso afferente al trattamento sanzionatorio, lamentandosi con lo stesso, in maniera del tutto generica e aspecifica, una presunta carenza o illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che le circostanze attenuanti generiche, di cui la difesa censura il mancato riconoscimento, sono state invero concesse dal giudice di primo grado e ritenute equivalenti alla contestata recidiva.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13/05/2025