Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13759 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13759 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 18/08/1981 NOME nato a CATANIA il 06/06/1978
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato i ricorsi proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME a mezzo dei rispettivi difensori, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
Rilevato che i difensori hanno articolato i seguenti motivi di ricorso.
Cultraro NOME
Violazione di legge; erronea qualificazione giuridica della fattispecie addebitata all’imputato da qualificarsi ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
COGNOME NOME
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, per la mancata applicazione della disciplina di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e conseguente difetto motivazionale.
Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. (motivo secondo erroneamente indicato terzo nel ricorso).
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dai difensori.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso proposto da COGNOME ed al motivo unico proposto da COGNOME, che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente.
La Corte territoriale ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dei ricorrenti, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (quantitativo della sostanza caduta in sequestro; rilevante somma di danaro posseduta dai ricorrenti; custodia dello stupefacente in apposito locale dedicato allo smercio, non coincidente con la loro abitazione; realizzazione di un impianto di videosorveglianza; disponibilità di sostanze di diversa natura cocaina e crack —insediamento del locale in una zona cittadina ad alto tasso malavitoso) a cui è stata attribuita una rilevanza preponderante, indicativi di una capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione delia minima offensività.
Ritenuto che si tratta di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità anche nella pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018) in cui è stato enunciato il principio che l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, spettando al giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata soltanto ad alcuni di essi.
Considerato, quanto alla doglianza in tema di trattamento sanzionatorio (motivo secondo del ricorso di COGNOME), riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva qualificata, che il rilievo si appalesa manifestamente infondato, ostando alla concessione del beneficio, come ricordato dalla Corte di merito, l’aggravante della recidiva ex art. 99, comma 4 cod. pen.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025
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Il Consigliere estensore
Il
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dente.