Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24321 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24321 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il 09/08/1993
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità
ludito il difensore!
RITENUTO IN* FATTO
1.Con sentenza del 04/07/2024, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Salerno all’esito di giudizio abbreviato e condannato NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R.309/1990, contestati nei capi di imput sub 7), 8), 9), 10) e 11), in relazione a plurime cessioni di sostanza stupefacente del tipo ha commesse da febbraio a dicembre 2019.
2.NOME COGNOME ricorre per cassazione affidando il ricorso a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge processuale in ordine alla mancat partecipazione all’udienza dell’imputato, che si trovava ristretto presso il carcere di Salern avendo il giudice a quo disposto la traduzione dal carcere all’udienza del 04/07/2024. Precisa che il difensore di fiducia dell’epoca, avv. NOME COGNOME pur essendo a conoscenz dell’impedimento, aveva omesso di comunicare alla Corte di appello lo status detentivo in quanto aveva rinunciato al mandato difensivo precedentemente. Conseguentemente, non essendo l’imputato assistito da un difensore di fiducia e non avendo potuto partecipare all’udienza generata una causa di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione in ordine al diniego dell’ipotesi di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R.309/1 evidenziando che le cinque condotte contestate abbracciano un lasso cronologico poco esteso, in alcuni capi di imputazione persino imprecisato, alcune di queste sono una duplicazione l’u dell’altra. Evidenzia la minore gravità del fatto, anche considerando che le quantità di sost ceduta erano sempre minime, e che non rileva la reiterazione della condotta e la cessione soggetti minori di età, di cui il ricorrente era inconsapevole.
Il Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto dichiar l’inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Si è, anche recentemente, ribadito che, in tema di impugnazioni, nel vigore della discipl emergenziale pandemica, l’istanza di trattazione orale formulata dal difensore nel procediment d’appello avverso la sentenza emessa in primo grado in sede di giudizio abbreviato, determina la conversione del rito emergenziale “cartolare” in rito camerale ordinario, ma non anc l’obbligo di traduzione dell’imputato detenuto che non abbia espresso la volontà di partecip all’udienza (Sez.5, n. 3356 del 14/11/2024, Rv. 287413).
Si è infatti precisato che, stante la proroga dell’applicazione della disciplina emergen per il giudizio penale di appello – in particolare dell’art.23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, d.
t
del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – per gli appelli prop fino al 30 giugno 2024, quindi anche per quello ora in esame, antecedente a tale data, trattazione in camera di consiglio con modalità cartolare del giudizio di impugnazione, norma dai commi 2 e 3 dell’art. 23 bis, costituisce la regola generale, mentre è prevista l’eccez della trattazione in presenza per il caso in cui « una delle parti private o il pubblico faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire».
Tale diritto potestativo viene poi disciplinato al comma 4, ove è previsto che «la richies discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il te perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed è trasmessa alla cancelleria della di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente prev dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza».
L’interpretazione letterale della norma esaminata sembra dunque richiedere la necessità che concorrano, per garantire la presenza dell’imputato detenuto in udienza, sia l’istanza difensore che chieda la trattazione orale, che la richiesta dell’imputato detenuto di parteci in forma di istanza personale dall’istituto detentivo o comunque da rivolgere alla Corte territ necessariamente a mezzo del difensore.
Ebbene, tanto premesso, si osserva che nel caso in disamina la sentenza impugnata risulta emessa all’esito dell’udienza tenutasi nelle forme previste dall’art. 9g d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il giudizio si è svolto quindi con modalità cartolari, non essendo stata presentat difensore alcuna richiesta di trattazione orale. Il ricorrente, peraltro, neppure deduce di tempestivamente chiesto la trattazione orale del processo, cosicché, dovendo il contraddittor essere attuato esclusivamente in forma cartolare, non vi era spazio per una partecipazion dell’imputato al processo, sia di presenza, a seguito di sua traduzione personale, sia median collegamento audiovisivo da remoto.
Non sussiste, pertanto, alcun legittimo impedimento dell’imputato detenuto in espiazion pena agli arresti domiciliari, il cui stato detentivo, peraltro, era noto al giudice territor risulta dal frontespizio della sentenza impugnata, e che stato regolarmente avvisato della d dell’udienza.
2.Manifestamente infondata è anche la seconda doglianza. Anche nell’attuale assetto normativo rimane infatti valido il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l’ipotes lieve entità può essere ravvisata solo laddove l’ offensività penale della condotta sia min secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell’azione, (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010). L’accertamento entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispec selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatt è ben possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la su espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualment
‘e di uno o più degli altri, dovendosi conseguentemente escludere in tal caso il ricorrere di
fattispecie (Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076 – 02).
Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha escluso l’ipotesi più lieve di cui al comma q dell’art. 73 cit. in relazione ai reati contestati, sulla base dei seguenti elementi: la mol
dei reati commessi in un ambito temporale circoscritto; la minore età di taluni acquirenti; l della propria abitazione come punto di riferimento fisso per gli acquirenti; la persist
dell’imputato nel delinquere nonostante la percezione dell’esistenza di indagini a suo cari emersa più volte in occasione dei due arresti e della perquisizione.
Per tali ragioni nella sentenza impugnata i reati in questione sono stati logicamen considerati espressione di un’attività organizzata in modo professionale e non rudimentale
connotata di gravità e non occasionale, di spaccio di stupefacenti da reperire e da diffondere modo sistematico.
La Corte di merito ha svolto un’analitica valutazione di tutti i parametri richi espressamente dall’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, sia quelli concernenti l’azion
(mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all’oggetto materiale del
(quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), escludend con motivazione immune da censure l’ipotesi della lieve entità e, correttamente, non limitando a valutare l’esiguo quantitativo oggetto della maggior parte delle singole cessioni. Tratta motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito giudicante e delle ragioni del decisum.
3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/04/2025