Fatto di Lieve Entità: la Quantità della Droga è Decisiva
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di reati legati agli stupefacenti: l’ipotesi del fatto di lieve entità non può essere riconosciuta in presenza di un quantitativo ingente di droga. Questa decisione chiarisce i criteri di valutazione che i giudici devono adottare e sottolinea come alcuni elementi possano avere un peso preponderante nel giudizio. Analizziamo insieme questo importante provvedimento per capire meglio le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. Il punto centrale del ricorso era la richiesta di applicazione dell’ipotesi attenuata prevista dal comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 309/90, ovvero il cosiddetto fatto di lieve entità. La difesa sosteneva che la Corte territoriale non avesse valutato correttamente tutti gli elementi per concedere tale beneficio. La quantità di sostanza sequestrata era notevole: 6,134 kg.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Fatto di Lieve Entità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure proposte del tutto generiche e infondate. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello ha applicato correttamente il principio consolidato secondo cui la valutazione del fatto di lieve entità deve avvenire in modo globale, considerando tutti i parametri indicati dalla legge: il dato qualitativo e quantitativo della sostanza, i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione. Tuttavia, la Cassazione ha precisato un aspetto cruciale: quando uno di questi indici risulta particolarmente negativo e assorbente, ogni altra considerazione perde di rilevanza. Nel caso di specie, il dato ponderale di oltre 6 kg di droga è stato ritenuto un elemento oggettivamente incompatibile con la lieve entità del fatto.
Le Motivazioni: i Criteri di Valutazione
La motivazione della Corte si fonda su una logica di bilanciamento. Il legislatore ha previsto il fatto di lieve entità per distinguere situazioni di minima offensività da quelle di grave allarme sociale. La Cassazione ha spiegato che il possesso di una quantità così elevata di stupefacente, unito a modalità di trasporto organizzate, rivela una capacità criminale e un’operatività che trascendono la soglia della lieve entità. Il dato ponderale, anche se lordo, è stato considerato un indicatore inequivocabile della gravità della condotta, sufficiente da solo a escludere l’applicazione della norma di favore.
Inoltre, la Corte ha respinto anche le lamentele sulla determinazione della pena, affermando che la diminuzione applicata per le attenuanti generiche era adeguata e non violava il divieto di reformatio in peius, ovvero il divieto di peggiorare la pena in appello su ricorso del solo imputato. Infine, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso: nel valutare il fatto di lieve entità, il dato quantitativo della sostanza stupefacente può assumere un ruolo decisivo e preclusivo. Anche in presenza di altri elementi potenzialmente favorevoli, un quantitativo ingente è di per sé sufficiente a dimostrare una gravità tale da escludere il reato minore. La decisione fornisce un chiaro monito: le operazioni di traffico di droga su larga scala non possono sperare di beneficiare di trattamenti sanzionatori più miti, poiché la loro stessa dimensione le colloca al di fuori del perimetro della lieve entità.
Quando un reato di droga può essere considerato un fatto di lieve entità?
Un reato di droga viene considerato di lieve entità solo dopo una valutazione complessiva di tutti i parametri di legge: qualità e quantità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell’azione. L’offesa concreta deve risultare minima.
Un’ingente quantità di droga esclude automaticamente il fatto di lieve entità?
Sì, secondo questa ordinanza, un dato quantitativo particolarmente elevato (nel caso specifico oltre 6 kg) può essere ritenuto un indice talmente negativo e assorbente da rendere incompatibile la condotta con l’ipotesi del fatto di lieve entità, anche a prescindere da altre considerazioni.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità impedisce l’esame nel merito del ricorso. Come stabilito dall’art. 616 c.p.p., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46189 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46189 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIDERNO il 02/01/1955
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stat esclusa l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di dir consolidato secondo cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tu parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circos dell’azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risu negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;
ritenuto che nel caso di specie, il dato ponderale anche se riferito al quantitativo lord 6,134 kg è stato coerentemente ritenuto indicativo alla stregua dell’assenza di ulteri elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti, conside anche le modalità organizzate del trasporto della droga ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l’ipotesi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90;
ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato anche in merito alla determinazione della pena, applicando una diminuzione non nel massimo per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, adeguata alla doverosa rivalutazione conseguente all’esclusione dell’aggravante dell’art. 80 T.U. Stup. senza alcuna violazione del divieto “reformatio in peius”;
ritenuto che la memoria difensiva del 24/10/2024 rivolta a contestare l’inammissibilità d ricorso non fa che reiterare le medesime censure connotate dai medesimi profili di manifesta infondatezza e conseguente inammissibilità.
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il giorno 15 novembre 2024
Il Con •liere estensore
Il Presidente