Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43967 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43967 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall’art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall’art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe / deducendo vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al mancato accoglimento del motivo con cui chiedeva il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR. 309/90.
Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (in par ticolare le recenti Sez. 6 nn. 14510/2022 e 45061/2022) che afferma la necessità di una lettura complessiva dell’azione illecita posta in essere, per evidenziare che, nel caso di specie, siamo in presenza di un quantitativo di droga che, sia per il peso lordo che per la percentuale di principio attivo, ben avrebbe potuto essere inquadrato -come peraltro richiesto dal Procuratore Generale in appello- nell’ambito di operatività del quinto comma. O che, comunque, a tutto voler concedere, non rappresenta un quantum tale da escludere la necessità di valutare anche gli ulteriori elementi esposti nell’atto di gravame nel merito laddove appare evidente per il ricorrente che risultano sostanzialmente assenti tutti gli indici rivelator u GLYPH L 7 /( 1 una attività GLYPH di spaccio. Ciò perché -prosegue il ricorso- dagli atti processuali non si evince la sussistenza di un’organizzazione articolata, l’imputato non ha alcun precedente, non vi è una pluralità di concorrenti, non sono stati rinvenuti bilancini, materiale per confezionamento o sostanze da taglio, non vi è prova di una reiterazione di condotte, di una rete di clienti, né vi è traccia di contabilità
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria.
Ed invero, già in primo grado apodittica era stata l’affermazione del giudice di Palmi che aveva ancorato la non riconducibilità dei fatti di cui all’imputazione alla meno grave ipotesi di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90 al «verosimile inserimento dell’imputato in un contesto criminale più ampio ed articolato (sul quale il predetto ha preferito tacere)» (cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado).
A fronte poi, dello specifico motivo di appello sul punto, unico motivo del gra-/ vame del merito (cfr. atto di appello dell’11/9/2013 a firma dell’AVV_NOTAIO), la Corte reggina ribadisce il diniego affermando che: «nel caso di specie, il quantitativo di stupefacente, la tipologia dello stesso e la quantità delle do
ricavabili esclude la qualificazione del reato come fattispecie lieve, ritenuta costantemente dalla giurisprudenza della Suprema Corte nell’ipotesi di “una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore – tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente – a dosi conteggiate a “decine” (cfr. Cass. Sez. 6, n. 15642 del 27/1/2015, -Qriouech, Rv. 263068)». E aggiunge poi, erroneamente: «Ritiene, infatti, questo decidente di seguire l’orientamento di legittimità vsecondo il quale “in tema di detenzione ai fini di spaccio, il solo dato della quantità è già di per sé indicativo una notevole potenzialità offensiva del fatto e di diffusibilità dell’attività di spa in quanto è la stessa “quantità” che, da sola, non consente di ipotizzare che il detentore svolga attività di lieve entità rendendo superfluo che il Giudice prenda espressamente in esame gli altri parametri normativi” (cfr. Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza 15 febbraio – 11 aprile 2018 n. 160281)».
Tale orientamento, tuttavia, è ormai superato dalle Sezioni Unite Murolo del 2018, che hanno chiarito come, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 – anche all’esito de formulazione normativa introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 – può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così le recenti Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U. n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U. n. 17 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216668 jcfr. anche ex multis, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, COGNOME, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta legittima l’esclusione dell’attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell’attività di spaccio, per i quantitativi di droga a quistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l’elevato numero di clienti; conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, COGNOME, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell’attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell’attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori).
Il dato quantitativo e qualitativo dello stupefacente, pertanto, non può essere ritenuto assorbente rispetto a qualsivoglia altra valutazione, come ritiene il provvedimento impugnato, aderendo a giurisprudenza ormai datata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma il 26/9/2023
GLYPH