Fatto di Lieve Entità: Quando la Quantità della Droga Diventa Decisiva
L’applicazione della norma sul fatto di lieve entità nei reati di droga è uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la quantità di sostanza stupefacente può essere un elemento talmente rilevante da escludere, da solo, l’applicazione di questa attenuante. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
Il Caso in Esame: Coltivazione Domestica e Quantitativo Rilevante
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato dalla Corte d’Appello per coltivazione di piante di marijuana. La difesa sosteneva che la condotta dovesse essere inquadrata nella fattispecie più lieve prevista dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. Tuttavia, dalle piante essiccate era possibile ricavare un quantitativo di sostanza stupefacente corrispondente a 1.436 dosi. Proprio questo dato ponderale è stato al centro della valutazione dei giudici, che hanno respinto la richiesta di una qualificazione meno grave del reato.
La Valutazione del Fatto di Lieve Entità
Per determinare se un reato legato agli stupefacenti possa essere considerato un fatto di lieve entità, il giudice deve effettuare una valutazione complessiva che tenga conto di diversi parametri indicati dalla legge:
* Mezzi, modalità e circostanze dell’azione: come è stata posta in essere la condotta.
* Dato qualitativo e quantitativo: la tipologia e la quantità di sostanza detenuta, coltivata o ceduta.
Il ricorrente aveva impugnato la decisione della Corte d’Appello sostenendo che non si fosse tenuto conto di tutti gli elementi, ma la Cassazione ha ritenuto le sue censure generiche.
La Non Applicabilità della Causa di Non Punibilità
Oltre al riconoscimento del fatto lieve, la difesa aveva invocato l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto. Anche questa richiesta è stata rigettata, poiché la gravità del reato, desunta dall’entità della sostanza prodotta, era stata considerata incompatibile con il concetto di ‘particolare tenuità’.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la sua decisione su un principio di diritto ormai consolidato. I giudici hanno chiarito che, nella valutazione del fatto di lieve entità, se uno degli indici previsti dalla legge risulta ‘negativamente assorbente’, ogni altra considerazione perde di rilevanza.
Nel caso specifico, il dato ponderale (1.436 dosi), unito al numero di piante coltivate e alla loro capacità produttiva, è stato considerato un indicatore inequivocabile di un’attività di spaccio non minimale. La Corte ha ritenuto coerente la motivazione della sentenza impugnata, che aveva evidenziato come l’assenza di altri elementi favorevoli non permettesse una diversa qualificazione giuridica del fatto. Di conseguenza, le argomentazioni del ricorrente sono state giudicate generiche e non in grado di scalfire la logicità della decisione precedente.
Conclusioni: L’Indice Quantitativo come Spartiacque
L’ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso: nei reati in materia di stupefacenti, il dato quantitativo assume un peso specifico preponderante. Una quantità ingente di droga può essere sufficiente, di per sé, a escludere l’ipotesi del fatto di lieve entità, anche in presenza di altri elementi potenzialmente favorevoli all’imputato. Questa decisione serve da monito, sottolineando come la valutazione della gravità del reato parta inevitabilmente dalla consistenza della sostanza stupefacente coinvolta, rendendo più difficile l’accesso a trattamenti sanzionatori più miti quando tale soglia viene superata in modo significativo.
Quando un reato di droga può essere considerato un ‘fatto di lieve entità’?
Un reato connesso agli stupefacenti è considerato di lieve entità quando l’analisi complessiva dei mezzi, delle modalità, delle circostanze dell’azione e della qualità e quantità delle sostanze indica una minima offensività del fatto.
Una grande quantità di droga può, da sola, escludere l’ipotesi del fatto di lieve entità?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, se un parametro come la quantità di sostanza stupefacente (in questo caso, 1.436 dosi) è particolarmente negativo, può essere ritenuto ‘assorbente’ e sufficiente da solo a escludere la qualificazione del reato come fatto di lieve entità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze sono state ritenute generiche. L’imputato non ha contestato in modo specifico e pertinente le argomentazioni della sentenza d’appello, la quale aveva correttamente applicato il principio consolidato secondo cui il dato quantitativo rilevante può giustificare l’esclusione della fattispecie lieve.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46218 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46218 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROCCASECCA il 05/11/1970
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diri consolidato secondo cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tu parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circost dell’azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risu negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;
ritenuto che nel caso di specie, il dato ponderale (1.436 dosi di marijuana dalle piante gi essiccate) le dimensione, il numero delle piante coltivate, la loro capacità di produrre rilev quantità di sostanza stupefacente, sono stati coerentemente ritenuti indici rilevanti di u attività di spaccio non minimale alla stregua dell’assenza di ulteriori elementi favorevoli potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell’art. 73 ci 309/90;
ritenuto che anche le ulteriori censure sono affette dalla stessa genericità perché invocano l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. sen confrontarsi con le argomentazioni che sorreggono la motivazione della sentenza impugnata e che muovono dalla diversa ricostruzione del fatto, di cui è stata rimarcata la gravità considerazione della entità della sostanza stupefacente rinvenuta quale prodotto della coltivazione domestica curata dall’imputato;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il giorno 15 novembre 2024
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Il Presidente