Fatto di Lieve Entità: Quando il Traffico Organizzato Esclude lo Sconto di Pena
La recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul concetto di fatto di lieve entità nel contesto dei reati legati agli stupefacenti. La Suprema Corte ha chiarito che l’inserimento di un soggetto in una rete di traffico internazionale organizzato è un elemento di tale gravità da escludere, di per sé, l’applicazione di questa attenuante, anche a fronte di altre possibili circostanze. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i principi applicati.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un individuo condannato per reati legati alla droga. La difesa aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello, lamentando principalmente la mancata qualificazione del reato come fatto di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/90). Oltre a questo punto, il ricorso contestava la valutazione sulla recidiva, il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Valutazione del Fatto di Lieve Entità secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nel ribadire un principio di diritto ormai consolidato: la valutazione del fatto di lieve entità non può basarsi su un singolo elemento, ma deve scaturire da un’analisi complessiva di tutti i parametri indicati dalla legge. Questi includono:
* Il dato quantitativo e qualitativo della sostanza.
* I mezzi e le modalità dell’azione criminale.
* Le circostanze specifiche del caso.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato che, al di là del dato puramente ponderale della droga, emergevano due elementi di particolare gravità: il coinvolgimento in un traffico internazionale organizzato e l’inserimento in una rete di spaccio già collaudata. Questi fattori, secondo i giudici, sono stati ritenuti motivatamente incompatibili con la minore gravità richiesta per l’applicazione dell’attenuante.
La Genericità del Ricorso come Causa di Inammissibilità
Un altro aspetto cruciale sottolineato dalla Cassazione è la genericità delle censure mosse dal ricorrente. I giudici hanno osservato che l’appello si limitava a riproporre le stesse argomentazioni, senza confrontarsi specificamente con la solida motivazione della sentenza impugnata. Quando una decisione di merito si basa su una valutazione completa e logica di tutti gli indici di legge, un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare precise falle nel ragionamento del giudice, non limitarsi a una richiesta generica. La Suprema Corte ha inoltre definito “ripetitive e aspecifiche” le doglianze relative alla recidiva e al trattamento sanzionatorio, poiché la sentenza d’appello aveva fondato la sua decisione sulle concrete modalità del fatto e non solo sui precedenti penali dell’imputato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è netta: l’ipotesi del fatto di lieve entità deve essere esclusa quando uno degli indici previsti dalla legge risulta “negativamente assorbente”. In questo caso, la partecipazione a un traffico internazionale è stata considerata un elemento talmente grave da rendere irrilevante ogni altra possibile considerazione favorevole. La Corte ha quindi confermato che la valutazione deve essere globale e che la presenza di un contesto di criminalità organizzata è un ostacolo insormontabile al riconoscimento del beneficio. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza l’orientamento secondo cui non esistono automatismi nel riconoscimento del fatto di lieve entità. Ogni caso richiede un’analisi attenta e completa da parte del giudice di merito. L’insegnamento pratico è duplice. Da un lato, per gli operatori del diritto, emerge che la partecipazione a reti criminali strutturate, specialmente se a carattere internazionale, rende quasi impossibile ottenere la qualificazione del reato come lieve. Dall’altro, si ribadisce l’importanza di formulare ricorsi specifici e puntuali, che non si limitino a contestare genericamente la decisione, ma ne critichino le fondamenta logico-giuridiche, pena l’inammissibilità e le conseguenti sanzioni economiche.
Quando un reato di spaccio può essere considerato un ‘fatto di lieve entità’?
Un reato di spaccio può essere considerato di lieve entità solo a seguito di una valutazione complessiva di tutti i parametri di legge, che includono la quantità e qualità della sostanza, i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione. Se uno di questi elementi è particolarmente grave, può escludere il beneficio.
L’inserimento in una rete di traffico internazionale esclude automaticamente il ‘fatto di lieve entità’?
Sì, secondo questa ordinanza, l’inserimento in una rete di traffico internazionale organizzato e in un circuito di spaccio collaudato costituisce una circostanza incompatibile con l’ipotesi del ‘fatto di lieve entità’, poiché è un indice di particolare gravità che assorbe le altre valutazioni.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41382 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41382 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto a una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l’ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell’azione, co conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio;
ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale, il riferimento ad un traf internazionale organizzato e l’inserimento in una rete di spaccio collaudata sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l’ipotesi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell’assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la dive qualificazione dei fatti che il ricorrente neppure ha specificato;
ritenuto che le ulteriori censure riferite alla recidiva, al trattamento sanzioNOMErio e al man riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono ripetitive e aspecifiche, atteso che al di là dei precedenti penali nella motivazione sono indicati gli altri indici concr valutazione posti a fondamento della decisione desunti dalle modalità del fatto;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 1 dicembre 2025
Il C GLYPH ‘ere estensore
Il Presidente