Fatto di Lieve Entità: Quando la Quantità di Droga Esclude lo Sconto di Pena
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 5386/2024 offre un importante chiarimento sui criteri per definire un reato di spaccio come fatto di lieve entità. Questa decisione sottolinea come la valutazione non possa limitarsi al solo dato quantitativo dello stupefacente, ma debba considerare un quadro complessivo che include la professionalità e la capacità di diffusione dell’attività illecita. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce dalla condanna di un individuo per la detenzione illecita di 47,5235 grammi di hashish. Un quantitativo che, secondo le analisi tecniche, sarebbe stato sufficiente per confezionare ben 264 dosi medie singole. Sia in primo grado che in appello, i giudici avevano ritenuto l’imputato responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio.
La Difesa e la Richiesta di Riqualificazione per fatto di lieve entità
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge penale. Il punto centrale del ricorso era la richiesta di riqualificare il reato nell’ipotesi attenuata del fatto di lieve entità, prevista dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/90). Secondo la tesi difensiva, i giudici di merito non avrebbero motivato adeguatamente il diniego di tale attenuante.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La sentenza impugnata è stata giudicata correttamente motivata e immune da vizi logico-giuridici. I giudici di legittimità hanno confermato la valutazione della Corte d’Appello, che aveva escluso la possibilità di applicare l’attenuante sulla base di una serie di elementi concreti.
Le Motivazioni: Oltre la Semplice Quantità
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha rigettato la tesi della difesa. I giudici hanno chiarito che per negare la ricorrenza del fatto di lieve entità, la Corte d’Appello ha correttamente considerato una pluralità di fattori indicativi, che vanno oltre il mero peso della sostanza. Gli elementi decisivi sono stati:
1. Il numero rilevante di dosi: 264 dosi non sono state considerate una quantità trascurabile.
2. Le modalità della detenzione e delle cessioni: Le osservazioni della Polizia Giudiziaria avevano evidenziato un modus operandi che suggeriva un’attività organizzata e non occasionale.
3. La professionalità dell’attività illecita: L’insieme degli indizi ha delineato un quadro di professionalità nello spaccio.
4. La rilevante capacità di diffusione sul mercato: La condotta dell’imputato è stata ritenuta idonea a incidere significativamente sul mercato locale degli stupefacenti.
Questi elementi, valutati complessivamente, sono stati giudicati incompatibili con la nozione di “minima offensività” che caratterizza il fatto di lieve entità.
Le Conclusioni: I Limiti del Giudizio di Cassazione e le Implicazioni Pratiche
La Corte ha inoltre ribadito un principio fondamentale del processo penale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non può riesaminare i fatti o rivalutare le prove, compiti che spettano esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Le doglianze della difesa, riguardando proprio la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento del materiale probatorio, sono state quindi ritenute inammissibili.
In conclusione, questa ordinanza conferma che la qualificazione di un reato di droga come fatto di lieve entità richiede una valutazione globale e approfondita. Il solo dato quantitativo, sebbene importante, non è l’unico parametro. Elementi come il numero di dosi ricavabili, le modalità operative e gli indici di professionalità sono fattori cruciali che possono portare un giudice a escludere l’applicazione dell’attenuante, anche a fronte di quantitativi non eccezionali.
Quando la detenzione di droga non può essere considerata un ‘fatto di lieve entità’?
Secondo la Corte, non si può parlare di fatto di lieve entità quando, oltre alla quantità, emergono elementi concreti che indicano la professionalità dell’attività illecita e una rilevante capacità di diffusione della sostanza sul mercato, aspetti incompatibili con il concetto di minima offensività.
Quali elementi valuta un giudice per escludere il fatto di lieve entità?
Un giudice valuta una serie di elementi nel loro complesso: il rilevante numero di dosi ricavabili dalla sostanza, le modalità di detenzione e di cessione osservate dalle forze dell’ordine e qualsiasi altro indicatore che suggerisca un’attività di spaccio professionale e non occasionale.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le argomentazioni della difesa non contestavano un errore di diritto, ma miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Questo tipo di riesame è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non rientra nei poteri della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5386 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5386 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BORGO VAL DI TARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito della illecita detenzione di grammi 47,5235 di sostanza stupefacente del tipo hashish, da cui erano ricavabili n. 264 dosi medie singole.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell’imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattmspecie di cui all’art. 73, comnna 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (rilevante numero di dosi possedute, modalità della detenzione e delle cessioni osservate dalla Polizia giudiziaria) indicativi della professionalità dell’attività illecita e della ril capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.
Considerato che le avverse deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il PresiienLe