Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8012 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 31/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8012 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Caserta il 10/02/1991, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22/04/2024,
visti gli atti e la sentenza impugnata;
dato avviso alle parti;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 22/04/2024, la Corte di appello di Napoli, decidendo quale giudice del rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 2106 del 21/12/2022, confermava la sentenza del 18/02/2021 del GIP del Tribunale di Napoli Nord, come riformata dalla Corte di appello di Napoli in data 10/11/2021, la quale ultima aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/1990, 81 cod. pen., alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta, con un primo motivo, violazione dell’articolo 606, lettere b) e c), cod. proc. pen., in riferimento all’articolo 627, comma 3, cod. proc. pen., per non essersi la Corte territoriale attenuta ai principi di diritto espressi dalla Corte di cassazione nella sentenza che aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10/11/2021.
Con un secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 606, lettera e), cod. proc. pen., in relazione all’articolo 73, comma 5, cod. proc. pen..
Il ricorso Ł inammissibile.
R.G.N. 35050/2024
Le doglianze possono essere trattate congiuntamente e sono entrambe manifestamente infondate.
Oggetto dell’annullamento con rinvio era stata l’omessa motivazione in ordine alla denegata riqualificazione dei fatti contestati nell’ipotesi di minore gravità dell’articolo 73, comma 5, t.u.s.. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la sentenza rescissoria evidenzia come la condotta dell’imputato si inserisse in un contesto organizzato, dedito allo spaccio di stupefacenti: si svolgeva infatti all’interno di una villetta con videocitofono, era posta in essere da numerose persone, di cui una con funzione di ‘palo’, e prevedeva la presenza di materiale per il confezionamento della droga.
Ostavano inoltre alla riqualificazione sia il dato ponderale, alla luce sia dei quantitativi ceduti che delle dichiarazioni rese dagli acquirenti, sia la continuità dell’attività di spaccio.
Tale motivazione appare conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il comma 5 dell’articolo 73 disciplina, seppure in modo autonomo (e sempre che non costituisca piø grave reato), l’ipotesi in cui il fatto, in presenza di determinate situazioni, Ł di «lieve entità».
Situazioni che si ritraggono alla luce di una serie di «indicatori di lieve entità»: i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione, ovvero (si tratta di una disgiuntiva corrispondente al termine latino « vel ») la qualità e quantità delle sostanze.
Le Sezioni Unite della Corte sono reiteratamente intervenute sul punto, affermando in primo luogo (Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01) che la fattispecie in esame Ł configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».
Tale principio Ł stato poi ribadito, dopo l’autonomizzazione della fattispecie, dalle Sezioni semplici (v., ex plurimis , Sez. 3, n. 33103 del 16/04/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, COGNOME, Rv. 284984 – 01; Sez. 4, n. 37282 del 07/06/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 3, Sentenza n.23945 del 29/04/2015, COGNOME, Rv. 263651-01; Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, Fontana, Rv. 259664 – 01), le quali hanno affermato che la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.
La piø recente pronuncia resa dalla Corte nella sua massima composizione (Sez. U, n.51063 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076) ha poi affermato che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non Ł di per sØ ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione.
Analogamente, si Ł ritenuto l’esistenza di una «rudimentale organizzazione» non osta, di per sØ, alla qualificazione del reato in termini di minore gravità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (così, da ultimo, Sez. 6, n. 28251 del 09/02/2017, COGNOME, Rv. 270397; Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263068; Sez. 6, n. 41090 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 256609), essendo quest’ultima configurabile nelle ipotesi di cosiddetto «piccolo spaccio», che si caratterizza per una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una
ridotta circolazione di merce e di denaro nonchØ di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una limitata provvista per la vendita (che, comunque, non sia superiore – tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente – a dosi conteggiate a decine”).
E’ evidente, dunque, che l’aspetto organizzativo deve necessariamente coniugarsi con gli altri elementi pure valorizzati dai giudici di merito quali: la modalità della condotta e la quantità e la diversa qualità delle sostanze stupefacenti che sono oggetto della condotta (Sez. 3, Ord. n. 23547 del 15/03/2018, Murolo, n.m.).
E la Corte territoriale ha dato conto della assenza degli indici di lieve entità, utilizzando a tal fine nella sua valutazione discrezionale – gli elementi enucleati da questa Corte.
5. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 31/01/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME