Fatto di Lieve Entità: la Quantità di Droga Può Essere Decisiva
L’ordinanza n. 8206/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui criteri di valutazione del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti. La Suprema Corte ha stabilito che, sebbene la valutazione debba essere complessiva, un quantitativo elevato di droga può costituire, da solo, un elemento sufficiente a escludere l’ipotesi di minore gravità del reato. Analizziamo insieme questa pronuncia.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’imputato era stato trovato in possesso di 16 grammi di marijuana e 14,7 grammi di hashish, corrispondenti rispettivamente a 108 e 124 dosi medie. La difesa, con un unico motivo di ricorso, lamentava la violazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse correttamente applicato la disciplina del fatto di lieve entità.
Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero errato nel non concedere l’attenuante, basando la loro decisione esclusivamente sul dato quantitativo della sostanza sequestrata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto che la doglianza del ricorrente non fosse fondata su una necessaria analisi critica della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva applicato correttamente i principi stabiliti dalle Sezioni Unite (sent. Murolo, 2018), secondo cui la valutazione sulla lieve entità del fatto deve essere complessiva e tenere conto di tutti gli indici sintomatici previsti dalla norma.
Tuttavia, la Cassazione ha precisato che la valutazione operata dai giudici di merito non era manifestamente illogica. Anzi, l’aver individuato nell’elevato quantitativo di stupefacente un “elemento ostativo di carattere assorbente” è stata considerata una valutazione di fatto congrua e ben motivata.
Le Motivazioni: la Valutazione del Fatto di Lieve Entità
Il fulcro della motivazione risiede nel bilanciamento tra la necessità di una valutazione onnicomprensiva e il peso specifico dei singoli indicatori. Le Sezioni Unite hanno chiarito che il giudice deve considerare tutti gli elementi della fattispecie concreta: le modalità dell’azione, la qualità e la quantità delle sostanze, i mezzi usati, e le circostanze di tempo e di luogo.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la quantità di droga detenuta (oltre 230 dosi totali) fosse di per sé talmente significativa da assorbire ogni altra considerazione, giustificando pienamente l’esclusione del fatto di lieve entità. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non contestava la logicità di questo specifico ragionamento, ma si limitava a riproporre una tesi già respinta in appello senza un’adeguata critica argomentativa. Di conseguenza, stante l’inammissibilità e l’assenza di colpa nella sua determinazione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: nel contesto dei reati di droga, il dato quantitativo non è l’unico parametro, ma può assumere un’importanza decisiva. Quando la quantità di sostanza stupefacente è particolarmente elevata, può legittimamente essere considerata dal giudice come un fattore preponderante, capace di escludere da solo la configurabilità del fatto di lieve entità. Per chi intende ricorrere in Cassazione, emerge la necessità di non limitarsi a una generica contestazione, ma di sviluppare un’analisi critica puntuale che attacchi la logicità e la coerenza delle motivazioni della sentenza impugnata.
A quali condizioni un reato di droga può essere considerato un fatto di lieve entità?
La qualificazione di un reato di droga come ‘fatto di lieve entità’ dipende da una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie concreta, come le modalità dell’azione, la qualità e la quantità della sostanza. Tuttavia, come chiarito in questa ordinanza, un quantitativo particolarmente elevato può essere ritenuto un elemento decisivo e sufficiente per escludere tale ipotesi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza non era supportata da una necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva correttamente escluso la lieve entità del fatto basandosi sull’elevato quantitativo di stupefacente, e il ricorrente non ha dimostrato l’illogicità di tale valutazione di fatto.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A causa dell’inammissibilità del ricorso e non essendo stata ravvisata un’assenza di colpa, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8206 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8206 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME – il quale deduce, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 73, c d.P.R. n. 309 del 1990 – è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessari analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, nel f corretta applicazione del principio secondo cui l’accertamento della lieve entità del fatto im una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazion tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, ha escluso l’ipote della “minore gravità” individuando, quale elemento ostativo di carattere assorbente, l’elev quantitativo di stupefacente sequestrato, pari a 16 gr di marijuana, corrispondenti a 108 d medie, e a 14,7 gr. di hashish, corrispondenti a 124 dosi medie;
stante l’inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazio della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa del ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.