Fatto di Lieve Entità: No se Hai Tanta Droga e Molti Soldi
La qualificazione di un reato legato agli stupefacenti come fatto di lieve entità può cambiare drasticamente l’entità della pena. Tuttavia, non è una valutazione automatica. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce quali sono gli elementi che i giudici devono considerare per escludere questa ipotesi più favorevole, sottolineando il peso della quantità e varietà delle sostanze e, soprattutto, del possesso di ingenti somme di denaro.
I Fatti del Caso
Due persone venivano condannate per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In sede di appello, la loro condotta non veniva riqualificata nell’ipotesi più lieve prevista dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. Gli imputati decidevano quindi di ricorrere in Cassazione, insistendo per l’accoglimento della loro richiesta e sostenendo che la loro condotta rientrasse nel concetto di fatto di lieve entità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, il motivo del ricorso non presentava nuovi argomenti, ma si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ritenuto che la valutazione dei giudici di merito fosse completa, logica e fondata su dati processuali precisi, e come tale non sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni: Perché Non si Tratta di un Fatto di Lieve Entità?
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato i giudici a negare la qualifica di fatto di lieve entità. La Corte d’Appello, con un ragionamento confermato dalla Cassazione, aveva basato la sua decisione su una valutazione complessiva di diversi elementi oggettivi:
1. Quantità Significativa: La quantità di sostanze stupefacenti detenute non era trascurabile.
2. Varietà delle Sostanze: La presenza di diversi tipi di droga indicava un’attività più strutturata rispetto a una detenzione occasionale.
3. Possesso di Denaro: L’elemento decisivo è stato il rinvenimento di una notevole somma di denaro in contanti, pari a novemila euro.
Questi fattori, considerati nel loro insieme, hanno portato a escludere il carattere occasionale e lieve dell’illecita detenzione. Il possesso di una tale somma di denaro è stato visto come un chiaro indicatore di un’attività di spaccio consolidata e non di un episodio marginale.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza fornisce un’importante lezione pratica. Per ottenere il riconoscimento del fatto di lieve entità, non è sufficiente sostenere genericamente la scarsa gravità della condotta. È necessario che l’intero quadro probatorio converga verso la dimostrazione di un’attività del tutto marginale. La presenza di elementi come una significativa quantità di droga, la detenzione di diverse tipologie di sostanze e, in modo particolare, la disponibilità di ingenti somme di denaro contante, costituiscono solidi indizi che i giudici utilizzeranno per escludere l’ipotesi lieve, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano sanzionatorio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva le stesse censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello, il cui giudizio è stato ritenuto completo, logico e fondato su precisi dati processuali.
Quali elementi hanno portato i giudici a escludere il fatto di lieve entità?
I giudici hanno escluso il fatto di lieve entità sulla base di una valutazione complessiva che teneva conto della significativa quantità di sostanze stupefacenti, della loro varietà e del contestuale possesso di una notevole somma di denaro in contanti (novemila euro).
Il possesso di una notevole somma di denaro può impedire la qualificazione di un reato come fatto di lieve entità?
Sì, secondo questa ordinanza, il possesso di una notevole somma di denaro è un elemento rilevante che, valutato insieme ad altri indici come la quantità e la varietà della droga, contribuisce a dimostrare che l’attività illecita non ha carattere occasionale e lieve, ostacolando così l’applicazione della fattispecie attenuata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1424 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1424 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a PESCARA il 06/03/1992 COGNOME nato a PESCARA il 08/04/1998
avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi di COGNOME Monica e COGNOME COGNOME e la memoria del 22 novembre 2024 con cui si insiste per il loro accoglimento
OSSERVA
Ritenuto. che il comune motivo di ricorso con cui si. censura la mancata riqua ificazione della condotta nell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 ce 1990 riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di app€11() che ha complessivamente valutato la condotta posta in essere dai ricorrenti, non sc Ic facendo riferimento e valorizzando la pur significativa quantità di sostanze stupefacenti, ma anche la varietà ed il contestuale possesso di una notevole somma di denaro in contante :,iovernila euro), elementi che hanno portato ad escludere, con un giudizio fondato su Dr2cisi dati processuali completo e logico e pertanto insindacabile in sede di legittimità, I :aratte occasionale e lieve della illecita detenzione di sostanza stupefacente;
rilevato, pertanto, che it ricorsi deve”éssere dichiaraté inammissibilé, con la cc n ::anna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in lavi:Te della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilé COGNOME ricorsa e condanna ik ricorrenti al pagamento (le e spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12/2024