Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22966 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22966 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 29/09/1980
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha ía -jt4 . confermato la sentenza emessa in data t pnle 2024 dal Tribunale locale che aveva condannato NOME NOME alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, co.5, D.P.R. 309/90; con secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio, e, nello specifico per violazione degli artt. 81, 132 e 133 cod.pen., nonché 546, lett. e), cod.proc.pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di appello (pagg. 5 e 6). Sul punto è opportuno richiamare i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, sia per l’applicazione che per l’esclusione dell’art. 73, co. 5, D. P. R. 3 0 9 / 1 9 9 0 , di valutare tutti gli ele indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti) (cfr. Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, Rv. 268293; Sez. 6, n.27809 del 05/03/2013 Rv. 255856; Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076). La Corte territoriale, facendo corretta applicazione della giurisprudenza richiamata, nega il riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità sulla base della valutazione complessiva del fatto di reato. Infatti, ne caso di specie, particolare rilevanza rivestono, a giusto avviso della Corte, la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti rinvenute (cocaina e hashish dalle quali era possibile ricavare rispettivamente 1.024 e 45.926 dosi medie), nonché gli strumenti idonei al loro confezionamento (bilancini di precisione, macchine per il sottovuoto). Tali elementi hanno correttamente indotto i giudici di merito ad escludere l’uso personale ed a ritenere il fatto di non particolare tenuità, tale pertanto da rendere inapplicabile l’ipotesi di cui all’art. 73, co.5 D.P.R. 309/90.
3.2. Il secondo motivo, anch’esso riproduttivo, non si confronta con la motivazione posta dalla Corte territoriale.
E’ noto che in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è
tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui, come nel caso di specie, aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso, in radice, ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005).
La pronuncia della Corte territoriale, nel rispetto della pronuncia delle Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269, richiamata dalla difesa, ha assolto al proprio onere motivazionale rilevando tra l’atro che la pena calcolata muovendo dal minimo edittale, mitigata per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stata aumentata per la continuazione e diminuita per la scelta del rito e non era suscettibile di essere ulteriormente ridotta.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna detricorrenteal pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 10 giugno 2025