Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7527 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7527 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a null (TUNISIA) il 03/04/1987 avverso la sentenza del 14/03/2024 della Corte d’appello di Bologna Udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Proc. Gen. Dr. NOMECOGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna con sentenza del 14 marzo 2024 rideterminava la pena inflitta a NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 4 L. 110/75 in mesi due di arresto e 333,33 euro di ammenda.
Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato per il tramite del difensore, articolando due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, con correlativo vizio di motivazione.
In particolare, la Corte avrebbe omesso di motivare le ragioni che hanno indotto ad escludere la sussistenza della particolare tenuità del fatto utilizzando mere clausole di stile, ovvero il richiamo all’utilizzo del coltellino per tagliare lo stupefacente; secondo il ricorrente, al contrario, le dimensioni del coltellino e la pacifica destinazione al taglio dell’hashish avrebbero imposto di riconoscere la particolare tenuità del fatto.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso rileva l’errore in cui Ł incorsa la Corte territoriale nel non ritenere applicabile anche agli strumenti da punta e da taglio la fattispecie di minore gravità di cui all’art. 4 co 3 L. 110/75 .
Peraltro, la sussistenza di detta fattispecie deve essere valutata in ragione della modalità della condotta, del fatto e della personalità del reo.
Disposta la trattazione scritta il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł parzialmente fondato nei termini che seguono.
1.1 Il primo motivo Ł manifestamente infondato.
In tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza Ł demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici. (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101 – 02)
La Corte territoriale ha valutato il motivo di appello avente ad oggetto la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ritenendo che il relativo riconoscimento priverebbe di fatto di sanzione tutte le condotte analoghe a quella in esame, condotta che in ogni caso non si pone significativamente ai limiti inferiori del paradigma normativo.
Il ricorso lamenta la violazione dell’art. 131 bis cod. pen., ma non allega alcun elemento specifico in ragione del quale si dovrebbe, superando le motivazioni date nel provvedimento impugnato, riconoscere la sussistenza dell’invocata causa di esclusione della punibilità.
1.2 Il secondo motivo Ł fondato.
La circostanza del fatto di lieve entità di cui all’art. 4, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110 si applica a tutte le armi improprie indicate nell’art. 4, comma secondo, legge cit. e non ai soli oggetti atti ad offendere strettamente intesi. (Fattispecie relativa a porto di coltello). (Sez. 2, n. 47145 del 11/10/2019, COGNOME, Rv. 277778 – 01)
Dunque, l’impugnato provvedimento ha errato laddove ha ritenuto che la attenuante in oggetto fosse applicabile solo agli oggetti atti ad offendere e non anche agli strumenti da punta e da taglio, quale il coltello multiuso Ł.
NØ può ritenersi che la circostanza di avere escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. implichi necessariamente l’esclusione della attenuante del fatto di lieve entità ex art. 4 terzo comma L. 110/1975, posto che la seconda circostanza Ł un quid minus rispetto alla prima e dunque non Ł detto che laddove il fatto superi comunque quella soglia di offensività minima che lo rende punibile, non possa essere sanzionato in maniera minore, perchØ ritenuto meno grave.
Per contro, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all’art. 4, comma terzo legge 18 aprile 1975, n. 110, impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
Questa Corte ha precisato che, se il fatto Ł stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere al contempo considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio. (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, COGNOME, Rv. 263925)
Il provvedimento impugnato deve essere annullato limitatamente alla circostanza attenuante della lieve entità con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo esame e con declaratoria di inammissibilità del ricorso quanto all’ulteriore motivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza attenuante della lieve entità, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così Ł deciso, 31/01/2025
Il Consigliere estensore