Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1079 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1079 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato il 12/08/1987 a Canicattì avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta 31/01/2024; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; sentito il difensore dell’imputato, Avvocata NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 31 gennaio 2024 (motivazione depositata il successivo 29 aprile) in parziale riforma della sentenza di primo grado ha ridotto la pena nei confronti di COGNOME Giuseppe – determinata dal Tribunale previo giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva – ad anni dieci e mesi otto di reclusione ed euro 33.000 di multa.
Le contestazioni a carico dell’imputato concernono: tre delitti ci furto aggravato di autovetture (capo A – in concorso con altro soggetto – e capi 3 e C); una ricettazione di autovettura rubata (capo D); tre episodi di cessione di scstanza stupefacente (capi E ed F: cessioni di cocaina e marijuana a Ponticello Marina; capo G: cessione di crack a Visconti NOME COGNOME).
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso – relativo ai soli capi E, F e G – nel quale deduce tre mot vi.
3.1. Con il primo motivo si censura la sentenza di appello per la assenza di idonea motivazione in ordine alla penale responsabilità del Sorce per i reali a lui ascritti ai capi E, Fe G. Al riguardo si sostiene che dalle intercettazioni telel oniche non emergono elementi idonei a dimostrare la colpevolezza, tenuto anche conto delle dichiarazioni rese in giudizio di primo grado dalla Ponticello, presunta acquirente, che ha spiegato come in realtà tra lei e l’imputato vi fos:;e una relazione sentimentale e che lo stupefacente veniva acquistato da entrambi per consumarlo insieme.
3.2. Con il secondo motivo si eccepisce la mancata riqualificazione dei fatti di cessione di sostanze stupefacenti ai sensi del comma 5 dell’art. 73 del TU Stup., atteso che non è stata dimostrata neppure la quantità di droga asseritunenite ceduta.
3.1. Infine con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla violazione del divieto di reformatio in peius, avendo il giudice di appello applicato per la continuazione interna al capo E un aumento di pena superiore a quello inflitto dal Tribunale: un anno di reclusione a fronte dei sei mesi come disposto in primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
Inammissibile è il primo motivo. In riferimento alla penale respon ;abilità del Sorce per i tre capi relativi alla cessione di sostanze stupefacenti, la Corte di appello ha motivato in modo adeguato, risultando dunque manifestamente infondate le censure mosse sul punto dal ricorrente.
2.1 La sentenza impugnata ha richiamato il compendio intercettivo dal quale, in primo luogo, emerge il generale coinvolgimento del COGNOME nell’attività di “narcotraffico”. Ha quindi esaminato in modo approfondito i diversi episodi che hanno coinvolto la Ponticello e la Visconti.
Al riguardo della prima, da un lato, si esclude – in base al tenor3 delle conversazioni tra costei e l’imputato – che le interlocuzioni potessero avere ad oggetto “prestiti di denaro” e la relativa restituzione di somme; dall’altro lat ,) , si evidenzia congruamente la radicale inattendibilità delle dichiarazioli rese in dibattimento – in assoluta difformità rispetto a quanto riferito nelle indagini dalla stessa Ponticello (che nel dibattimento ha, tardivamente e in modo non plausibile, sostenuto che tra lei e il COGNOME vi era una relazione sentimentale e che lo stupefacente veniva da loro acquistato per un “consumo di gruppo”). Trattasi di motivazione non illogica e, dunque, insindacabile in sede di legittimità.
Per quanto concerne la Visconti, la Corte di appello rileva – e sul punto le censure del ricorrente risultano generiche e versate in fatto – che è evidente che predetta “era solita ricevere dall’imputato crack, fosse anche a titolo gratuito, in ragione della relazione sentimentale che gli stessi intrattenevano e tale cc ndotta del Sorce rientra nell’alveo dell’art. 73 contestato”; elementi dai quali non si ricava affatto un “consumo di gruppo”.
Fondato è, invece, il motivo avente a oggetto la richiesta qualificazione dei tre capi ai sensi del comma 5 dell’art. 73 TU Stup. La simmetrica doglianza d’appello è stata rigettata dalla Corte territoriale con motivazione che Fa leva sulla ritenuta evidenza (ricavata dalla abitualità della condotta che si è protratta in un ampio lasso di tempo, e dalla varietà di sostanze stuperacenti cedute) del “non occasionale inserimento del Sorce nell’ambito del narcoCaffico” e, quindi, della obiettiva non minore gravità dei fatti.
3.1. Si tratta di argomentazione non adeguata. Questa Corte ha precisato che in tema di stupefacenti, è legittimo il mancato riconoscimento del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel caso in cui l’attività di spaccio venga svolta in un contesto organizzato le cui caratteristiche, quali il
contro
llo di un’apprezzabile zona del territorio, l’impiego di mezzi funzionali a tale scopo, l’accertata reiterazione delle condotte e la disponibilità di tipologie differenziate di sostanze, pur se in quantitativi non rilevanti, sono sintoriatiche della capacità dell’autore del reato di diffondere in modo sistema:ico lo stupefacente (Sez. 2, n. 5869 del 28/11/2023 – dep. 09/02/2024, Costa, Rv. 285997 – 01; Sez. 6, n. 3363 del 20/12/2017 – dep. 24/01/2018, Ce , ;arano, Rv. 272140 – 01).
3.2. Tuttavia, nel caso in esame, l’inserimento della condotta illecita dell’imputato nell’ambito di un contesto organizzato è stato affermato, rla non adeguatamente dimostrato dal momento che gli elementi in tal senso vengono ricavati esclusivamente dal fatto che vi siano state diverse cessioni e c le si è trattato di tipologie differenti di sostanza stupefacente (cocaina, marifiana e crack). Pertanto, non essendo stata accertata la quantità di droga ceduta nelle varie occasioni, «la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condata non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R n. 309 del 1990, in quanto l’accertamento della lieve entità del fatto impl ca una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezic nati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione» (Sez. U, n. 5106 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076 – 01).
Si impone, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale nissena per nuovo giudizio in ordine all’accertamento, alla luce dei suindicati principi, della sussistenza o m( no dei requisiti per il riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alle condotte dei capi E, F e G.
4. Il terzo motivo del ricorso è allo stato assorbito. E’ comunque opportuno precisare che è condivisibile il principio, già affermato da questa Corte, in Dase al quale «viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice dell’impugnazione che, dopo aver riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applichi per i reati satellite – già unif dalla continuazione – un aumento di pena maggiore rispetto a quello pratic:ato dal giudice della sentenza riformata» (così, Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022, Sprnma, Rv. 283113 – 01).
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della C.:orte di appello di Caltanissetta. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024
I onsigliere estensore
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