Fattispecie lieve e spaccio: quando il numero di dosi conta
La distinzione tra spaccio ordinario e fattispecie lieve rappresenta uno dei nodi cruciali nel diritto penale degli stupefacenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questa attenuante, sottolineando come la quantità e il confezionamento della sostanza siano determinanti per escludere benefici sanzionatori.
I fatti di causa
Il caso riguarda un soggetto condannato in secondo grado per la violazione dell’articolo 73 del Testo Unico Stupefacenti. L’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione lamentando il mancato riconoscimento della fattispecie lieve, prevista dal comma 5 della medesima norma. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente gli elementi del caso, che avrebbero dovuto condurre a una pena più mite.
La decisione della Cassazione sulla fattispecie lieve
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che le censure mosse dalla difesa erano generiche e si limitavano a riproporre argomenti già ampiamente analizzati e respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito che il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo esame dei fatti, ma deve verificare la tenuta logica della motivazione impugnata.
Il ruolo del dato ponderale e del confezionamento
Un elemento chiave della decisione è stato il ritrovamento di ben 190 involucri pronti per lo spaccio. Questo dato, unito al peso complessivo della sostanza (dato ponderale), è stato ritenuto oggettivamente incompatibile con la fattispecie lieve. La suddivisione in un numero così elevato di dosi dimostra infatti una spiccata attitudine alla vendita al dettaglio e una capacità di raggiungere numerosi acquirenti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla valutazione della potenzialità diffusiva della condotta. Il riconoscimento della fattispecie lieve richiede che l’attività criminosa sia di minima entità sotto ogni profilo: mezzi, modalità e quantità della sostanza. Nel caso di specie, la presenza di quasi duecento dosi preconfezionate indica un’organizzazione e un volume d’affari che superano la soglia della lievità. La Corte territoriale aveva già correttamente motivato tale esclusione, rilevando come la condotta non potesse essere considerata episodica o di scarso rilievo offensivo.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la fattispecie lieve non è un automatismo, ma richiede una valutazione globale del fatto. Quando il numero di involucri e il peso della droga suggeriscono una rilevante capacità di penetrazione nel mercato dello spaccio, l’attenuante viene legittimamente negata. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza del ricorso.
Quando viene esclusa la fattispecie lieve nel reato di spaccio?
Viene esclusa quando il peso della sostanza e l’elevato numero di dosi confezionate indicano una capacità di diffusione sul mercato non trascurabile.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è considerato generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Il numero di involucri influisce sulla gravità del reato?
Sì, un numero elevato di involucri suggerisce un’attività di spaccio organizzata per raggiungere molti consumatori, impedendo il riconoscimento della lieve entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51009 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51009 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 28090/NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure contenute nei due motivi di ricorso che denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulate in termini generici, sono meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche, laddove si rimarca l’importanza del dato ponderale e della suddivisione in 190 involucri, dati incompatibili con il riconoscimento della “fattispecie lieve”, in ragione delle considerevoli potenzialità diffusive;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023