Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51373 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51373 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 25730/23 NOME l- 1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati;
Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo dei ricorsi degli imputati COGNOME e COGNOME che denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulato per entrambi in termini generici, è meramente riproduttivo di censura già adeguatamente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche, laddove si rimarcano il dato ponderale e le modalità di confezionamento delle sostanze, incompatibili con il riconoscimento della “fattispecie lieve”;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso (parimenti sovrapponibile per entrambi gli imputati) è manifestamente infondato perché afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023