Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16543 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16543 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 4 aprile 2023, che ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Palermo del 2 marzo 2022, con la quale NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena di anni 2, mesi 9, giorni 10 di reclusione e euro 6.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1 accertato in Palermo il 23 gennaio 2021.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento de fattispecie di lieve entità, sotto il duplice profilo dell’erronea applicazione della legge del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, non confrontandosi il ricorso con pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 4-7), in cui è stata rimarcata, maniera non illogica, la potenzialità offensiva della condotta illecita, contraddistinta si ampiezza della clientela, come desumibile dalla messaggistica acquisita, sia dalla diversità del sostanze trattate (hashish e marjuana), sia dal loro grado di purezza, compreso tra il 6,20% e 20,66%, sia dal numero di dose medie ricavabili, pari a 1021,72, sia dal rinvenimento di tr bilancini di precisione e di strumenti per il confezionamento, sia dal ritrovamento della som di 440 euro occultata nella biancheria intima dell’imputato, gravato peraltro da precede specifici, deponendo tali elementi per un’attività di spaccio non qualificabile come lieve.
Ribadito dunque che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non s consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023.