Fattispecie di Lieve Entità: La Cassazione e i Criteri per l’Esclusione
L’applicazione della fattispecie di lieve entità nel contesto dei reati legati agli stupefacenti rappresenta uno snodo cruciale nel diritto penale, capace di modificare radicalmente l’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’analisi puntuale dei criteri che portano a escludere tale attenuante, confermando una linea interpretativa rigorosa. Il caso riguarda un individuo condannato per spaccio, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile sulla base di elementi oggettivi ritenuti incompatibili con la ‘lieve entità’ del fatto.
I Fatti del Caso e le Decisioni di Merito
Il ricorrente era stato condannato in primo grado dal Tribunale e, successivamente, dalla Corte d’Appello alla pena di 3 anni di reclusione e 12.810,00 euro di multa per reati legati alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La difesa aveva contestato la decisione, chiedendo il riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, che avrebbe comportato una pena decisamente inferiore.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione articolandolo su tre motivi principali:
1. Erronea applicazione della legge: Si contestava la mancata applicazione dell’ipotesi di lieve entità, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nella valutazione degli elementi.
2. Mancata sospensione condizionale della pena: In via subordinata, si deduceva che, qualora fosse stata riconosciuta la lieve entità, sarebbe dovuta conseguire la concessione della sospensione condizionale della pena.
3. Rigetto dell’istanza di dissequestro: Si criticava la decisione di non restituire una somma di oltre 15.000 euro rinvenuta in possesso dell’imputato.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità e la fattispecie di lieve entità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati e fornendo chiarimenti importanti sui criteri valutativi per escludere l’ipotesi attenuata del reato.
L’Analisi sul Primo Motivo: Quantità e Modalità dell’Azione
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del primo motivo. La Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’Appello di escludere la lieve entità. I giudici hanno valorizzato dati oggettivi considerati decisivi:
* Il dato ponderale: Il quantitativo di stupefacenti era notevole, pari a oltre 1000 dosi medie singole di marijuana e 16 di cocaina.
* Le modalità della condotta: Il rinvenimento di bilancini di precisione e sostanza da taglio è stato interpretato come un chiaro indice di un’attività di spaccio organizzata e non occasionale.
Secondo la Corte, questi elementi, valutati complessivamente, sono sufficienti a impedire l’applicazione della norma di favore, a prescindere dalla scarsa qualità delle sostanze, anch’essa tenuta in considerazione.
Le Conseguenze sugli Altri Motivi: Sospensione Condizionale e Dissequestro
L’infondatezza manifesta del primo motivo ha determinato, a cascata, l’inammissibilità degli altri due. Il secondo motivo, relativo alla sospensione condizionale, era logicamente dipendente dal riconoscimento della lieve entità; venuta meno la premessa, è caduta anche la conseguenza. Anche il terzo motivo, riguardante il dissequestro della somma di oltre 15.000 euro, è stato giudicato infondato. L’imputato, privo di redditi leciti e percettore del reddito di cittadinanza, non aveva fornito alcuna prova della provenienza legittima del denaro. Tale circostanza, secondo la Corte, giustificava ampiamente il mantenimento del sequestro.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un’interpretazione rigorosa dei parametri indicati dall’art. 73, comma 5. La ‘lieve entità’ non può essere desunta da un singolo elemento, ma richiede una valutazione globale che tenga conto di mezzi, modalità e circostanze dell’azione. Nel caso di specie, la quantità di droga, sebbene frazionata in dosi, e la presenza di strumentazione tipica dello spaccio professionale hanno costituito un quadro probatorio incompatibile con un fatto di minima offensività. La Corte ha inoltre ribadito il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, quest’ultimo è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: per beneficiare della fattispecie di lieve entità, non basta invocare singoli aspetti potenzialmente favorevoli (come la bassa qualità del principio attivo), ma è necessario che l’intera condotta, analizzata nel suo complesso, appaia marginale e di ridotta pericolosità sociale. La presenza di un’organizzazione minima, testimoniata da bilancini e sostanze da taglio, insieme a un quantitativo significativo, sposta l’ago della bilancia verso la fattispecie ordinaria del reato, con conseguenze sanzionatorie ben più severe.
Quando può essere esclusa la fattispecie di lieve entità per reati di droga?
Può essere esclusa quando, nonostante alcuni elementi possano suggerirla, la valutazione complessiva indica il contrario. Nel caso specifico, l’ingente quantità di stupefacente (oltre 1000 dosi), la presenza di bilancini di precisione e di sostanza da taglio sono stati ritenuti elementi sufficienti per negare il beneficio.
La richiesta di sospensione condizionale della pena è legata al riconoscimento della lieve entità?
Nel caso analizzato, sì. La difesa aveva formulato la richiesta di sospensione condizionale come conseguenza diretta dell’eventuale riconoscimento della fattispecie di lieve entità. Essendo stato rigettato il primo punto, la Corte ha dichiarato inammissibile anche la richiesta subordinata.
Come viene valutata la richiesta di dissequestro di una somma di denaro se l’imputato è disoccupato?
La Corte ha stabilito che spetta all’imputato fornire una prova convincente della provenienza lecita del denaro. In assenza di tale prova, specialmente se l’imputato è privo di redditi e percepisce sussidi statali, la richiesta di dissequestro viene respinta in quanto si presume che il denaro sia provento dell’attività illecita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12039 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12039 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a LENTINI il 15/11/1983
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 9 febbraio 2024 la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del giorno 1 febbraio 2022 con cui il Tribunale di Siracusa aveva condannato COGNOME NOME alla pena di anni 3 di reclusione ed € 12.810,00 di multa avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i tre motivi di impugnazione di seguito sintetizzati;
che con il primo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto di non applicare l’invocato comma 5 dell’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990;
che con il secondo motivo deduceva l’erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena che sarebbe stata dovuta, secondo l’assunto difensivo, in esito al riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui al primo motivo di ricorso;
che con l’ultimo motivo censurava la sentenza opposta nella parte in cui era stata rigettata l’istanza di dissequestro delle somme rinvenute in possesso del Guardabasso.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo risulta infondato in quanto la Corte di appello di Catania ha correttamente escluso la ricorrenza della fattispecie di lieve entità dando rilievo al dato ponderale delle sostanze stupefacenti rinvenute in possesso del prevenuto, pari ad oltre 1000 dosi medie singole di marijuana e 16 dosi medie singole di cocaina, tenendo conto anche della loro scarsa qualità, nonché dalla circostanza del rinvenimento di bilancini e sostanza da taglio tali da impedire l’applicazione dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990;
che dalla manifesta infondatezza del primo motivo deriva l’inammissibilità del secondo per come posti in dipendenza reciproca dalla difesa del ricorrente;
che anche il terzo motivo risulta manifestamente infondato in quanto il ricorrente, privo di redditi e per questo percettore del reddito di cittadinanza, non ha fornito alcun sostegno probatorio favorevole circa la provenienza degli oltre 15.000 € rinvenuti in suo possesso di tal ché la Corte catanese ha correttamente disatteso la richiesta di liberazione delle somme sequestrate;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 Il Consigliere est,..osore
il Presidente