Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9174 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9174 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per abolitio criminis del reato ex art. 323 cod. pen. e per estinzione per prescrizione del delitto di cui all’art. 479 cod. pen.; udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione di primo grado pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di NOME COGNOME in ordine ai
delitti di cui agli artt. 323 cod. pen. (capo A) e 479 cod. pen. (capo B), ment assolto l’imputato dal reato di corruzione (capo C), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.
Il reato di abuso di ufficio è stato ascritto all’imputato quale magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di RAGIONE_SOCIALE.
Il delitto di cui all’art. 479 cod. pen. investe la falsità di una consulenza tecnica ideologicamente falsa; detto reato viene addebitato a NOME COGNOME quale concorrente dei consulenti firmatari dell’elaborato (COGNOME e COGNOME) da lui nominati in un procedimento.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Il primo motivo evidenzia che il delitto di cui all’art. 323 cod. pen. (capo A) è stato abrogato per effetto della legge n. 114 del 2024.
2.2. Il secondo motivo eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato di falso (capo B), nonché l’assenza di motivazione sulla eccezione già sollevata in grado di appello.
Secondo il ricorrente, il termine massimo di prescrizione del reato, commesso il 15 ottobre 2015, sarebbe maturato il 30 giugno 2023 (prima della pronuncia della sentenza impugnata), tenuto conto di una sospensione di 60 giorni, conseguente al rinvio dell’udienza del 3 febbraio 2023 per legittimo impedimento dell’imputato.
2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento materiale del delitto di falso.
Il reato in rassegna postula una falsa rappresentazione della realtà fattuale, in un atto avente funzione certificativa o probatoria, non già la mera incompletezza, lacunosità o carenza metodologica nell’analisi svolta.
Nella specie, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal perito, il giudice di merito ha ancorato, secondo la difesa, la falsità della consulenza alla genericità della stessa, finendo con l’assimilare l’imperfezione scientifica o l’incompletezza di un elaborato al concetto di falsità ideologica.
Mentre il delitto di cui all’art. 479 cod. pen. si realizza soltanto quando la falsità incide sulla parte descrittiva-fattuale dell’atto – ossia sull’attestazione d circostanze oggettive e verificabili – e non quando concerna la validità logica, la completezza o la correttezza metodologica delle argomentazioni.
2.4. Il quarto motivo deduce violazione di legge circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di falso.
Come risulta dalla perizia, la relazione tecnica incriminata non contiene false attestazioni volontarie di circostanze fattuali, ma si caratterizza soltanto per
incompletezze, carenze metodologiche e scarsa chiarezza espositiva, con ciò evidenziando, al più, leggerezza, imperizia, erronea interpretazione di norme e prassi tecniche, come tali rilevanti unicamente sotto il profilo colposo.
È lo stesso perito, sostiene la difesa, a qualificare come “errori” i dati di bilancio al 17 maggio 2013.
2.5. Il quinto motivo denuncia violazione di legge sostanziale e processuale in merito ai criteri utilizzati nella rideterminazione della pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione con reati già giudicati.
Il sesto lamenta l’omessa applicazione della riduzione per il rito rispetto ai fatti già giudicati all’esito di procedimenti definiti ai sensi degli artt. 442 e 444 co proc. pen.
Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Ragioni di ordine logico rendono necessario posporre il secondo motivo alla trattazione del terzo e del quarto.
Si premette che il primo motivo, sull’aboliti° criminis del fatto originariamente previsto dall’art. 323 cod. pen. (capo A), è fondato.
Il terzo motivo di ricorso, attinente al delitto di falso (capo B), non è inammissibile, pertanto torna in rilievo il decorso del termine prescrizionale, anche se successivo alla pronuncia della sentenza di appello.
Le censure sul reato di cui all’art. 479 cod. pen., interessato dalla prescrizione, vanno comunque esaminate ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., data la presenza nel processo della parte civile.
3. Il primo motivo è fondato.
L’art. 1, comma 1, lett. b), della I. 9 agosto 2024, n. 114 ha abrogato il reato di abuso di ufficio e a tale rilievo consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, nonché la revoca delle statuizioni civili dipendenti da tale reato; fermo restando il diritto della parte civile di agire ex novo nella sede naturale per il risarcimento del danno (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, Rv. 267884 – 01).
Il terzo motivo è infondato.
Ciò comporta la declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo B) agli effetti penali e il rigetto agli effetti civili.
4.1. Viene denunciata l’inosservanza della legge penale sostanziale per avere la Corte di appello fondato l’affermazione di penale responsabilità per il delitto di falso ideologico in atto pubblico su di una interpretazione analogica in malam partem dell’art. 479 cod. pen.
Secondo il ricorrente, il dato testuale della norma non consente di includere nel perimetro oggettivo dell’incriminazione il c.d. falso valutativo.
La censura non merita adesione.
4.2. La trattazione che segue si pone in linea con gli insegnamenti della consolidata giurisprudenza di legittimità e riprende gli argomenti espressi nella sentenza Sez. 5, n. 890 del 12711/2015, dep. 2016, COGNOME.
4.2.1. Il perimetro oggettivo dell’art. 479 cod. pen. consente di ricomprendere al suo interno tanto le false attestazioni del soggetto qualificato conseguenti alla distorsione della realtà materiale, quanto quelle conseguenti a processi intellettuali di carattere valutativo, sicché non ha pregio l’affermazione secondo cui la punizione del c.d. falso “valutativo” (o “estimativo”) si pone in contrasto con il divieto di analogia in malam partem.
Nell’art. 479 cod. pen. la falsità è riferita all’attestazione, non al fatto. Invero, il fatto, di per sé considerato, non può mai essere apprezzato in termini di falsità o verità, ma soltanto in termini di esistenza o inesistenza nella realtà materiale. È semmai vera o falsa la rappresentazione che del fatto viene fornita.
Il falso valutativo è ancorato al dato soggettivo dell’analisi. Di qui, le tradizionali problematiche inerenti alla figura, atteso che l’idoneità della valutazione ad essere apprezzata in termini di falsità o di verità sconta il soggettivismo proprio di qualsiasi processo valutativo.
Nei casi in cui il processo valutativo è ad esito libero, viene in gioco la discrezionalità pura, non guidata da parametri di riferimento di carattere vincolante. È certo vero che discrezionalità non equivale ad arbitrio, ma è altrettanto vero che l’assenza di parametri di riferimento per la valutazione preclude di considerare quest’ultima in termini di verità o falsità. Diverso è il caso in cui tali parametri esistano e l’agente si discosti consapevolmente da essi. In tali ipotesi, il processo valutativo di analisi e individuazione di un risultato porta ad una falsità, quand’anche vera sia la rappresentazione del fatto da valutare.
Laddove il giudizio faccia riferimento a criteri determinati, esso è un modo di rappresentazione della realtà non dissimile dalla descrizione o dalla constatazione; la falsità di un enunciato valutativo fondato su false premesse è equiparabile alla falsità di un enunciato valutativo che, quand’anche fondato su premesse vere, sia raggiunto attraverso un “falso” criterio inferenziale.
Il perimetro del falso valutativo può, dunque, essere così definito. Occorre che: a) l’atto della cui falsità si discute si confronti con una “griglia di riferiment vale a dire con criteri normativamente determinati o tecnicamente certi, che ne scandiscano la redazione; b) l’agente si discosti consapevolmente da tali criteri, senza fornirne adeguata giustificazione.
4.2.2. Le considerazioni che precedono sono ricorrenti nel panorama giurisprudenziale, in cui la figura del falso valutativo vive con una fisionomia ben definita.
Le Sezioni Unite Passarelli, sia pure con riferimento specifico al tema dell’ambito oggettivo delle false comunicazioni sociali, hanno fornito indicazioni generali sulla figura della falsità in valutazioni (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266803 – 01). Il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall’art. 2621 cod. civ., è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l’agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.
4.2.3. La figura della falsità valutativa nella consulenza del tecnico del pubblico ministero non si sottrae a tale ambito.
A tal proposito, giova rammentare, innanzitutto, che il consulente del pubblico ministero ripete la funzione pubblica della parte che lo ha nominato, concorrendo oggettivamente allo svolgimento della funzione giudiziaria. Sicché, è rispettata la qualifica prevista dalla norma incriminatrice.
La consulenza si compone tanto di un “momento descrittivo”, quanto di un “momento valutativo”.
Questa Corte si è già occupata della falsità della consulenza con riferimento al momento valutativo (Sez. 5, n. 18521 del 13/01/2020, Rv. 279046 – 02).
Si è affermato che è configurabile il delitto di falso ideologico nella valutazione tecnica del consulente del pubblico ministero, formulata in un contesto implicante l’accettazione di parametri normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi, qualora il giudizio si fondi su premesse contenenti false attestazioni (come nel caso in cui il tecnico esprima una valutazione sulla base di una attività falsamente compiuta o sulla base della falsa attestazione di elementi di fatto) ovvero contraddica i parametri di cui si è detto (come nel caso in cui il risultato sia raggiunto, sia pure sulla base di premesse vere, attraverso l’applicazione di una regola di inferenza invalida). Con la precisazione, quanto a quest’ultima “falsità”, che, a fronte di una regola tecnica “fisiologicamente” opinabile in quanto non ancora unanimemente condivisa dalla scienza di riferimento, il giudice deve attentamente considerare se la valutazione che da tale criterio si discosti
rappresenti frutto di imperizia, colposa incapacità professionale o anche solo del tentativo di falsificazione della regola di inferenza al fine di dimostrarne la “minore attendibilità” rispetto alla diversa regola utilizzata (e, quindi, di progressiv affinamento della scienza) piuttosto che l’utilizzazione di una diversa regola al fine di dissimulare artificiosamente la falsità della valutazione.
Il che postula un apparato argomentativo esaustivo e logico sui criteri utilizzati dal giudice per ritenere che – alla luce delle specifiche emergenze fattuali – il consulente tecnico abbia formulato consapevolmente una valutazione falsa.
4.2.4. La Corte costituzionale ha implicitamente confermato che la falsità della consulenza può attenere tanto al momento descrittivo quanto al momento valutativo. Sul punto, si ricorda che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 43384 del 27/06/2013, Guidi, Rv. 25640801) avevano rimesso alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale dell’art. 322, comma secondo, cod. pen., in riferimento all’art. 3, sul presupposto interpretativo che, a fronte di una analoga condotta compiuta da due diversi soggetti qualificati, quella del perito avrebbe dovuto essere qualificata come intralcio alla giustizia (art. 377, comma primo, cod. pen., in relazione all’art. 373 cod. pen.), mentre quella del consulente del pubblico ministero avrebbe dovuto essere qualificata come istigazione alla corruzione, che prevede una pena superiore a quella dell’altro reato. L’inutilizzabilità del paradigma punitivo di cui all’art. 377 cod. pen. con riferimento all’attività del consulente tecnico era argomentata, da un lato, con la distinzione tra consulente tecnico e perito e, dall’altro lato, con la distinzione tra momento descrittivo e momento valutativo della consulenza. Con riferimento al primo profilo, stante la distinzione tra consulente tecnico e perito, si affermava che la falsa consulenza non può essere considerata falsa perizia. Con riferimento al secondo profilo, stante la natura dell’attività che il consulente è chiamato a svolgere, si riteneva che una considerazione di essa in termini di “verità” o “falsità” fosse predicabile unicamente quando l’attività del consulente si avvicini a quella del testimone, ossia in rapporto alle dichiarazioni che investono gli esiti obiettivi degli accertamenti espletati, ma non, invece, in relazione alle valutazioni tecnicoscientifiche, rispetto alle quali, in quanto prodotto di personali opinioni, non si attaglierebbe il binomio vero/falso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 163 del 2014, ha dichiarato l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza e, nell’evidenziare le conseguenze paradossali che deriverebbero da una conclusione differenziante delle previsioni criminose applicabili alla falsa consulenza in relazione ai due momenti di cui essa si compone, hanno suggerito una unificazione di essi, che muove dalla premessa secondo cui anche un giudizio valutativo può essere
apprezzato in termini di falsità o di verità. Suggerimento colto dalle Sezioni Unite Guidi le quali, tornando ad occuparsi del procedimento interessato dall’incidente di costituzionalità dichiarato inammissibile, hanno osservato che «quando intervengono in contesti che implicano l’accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, gli enunciati valutativi assolvono certamente ad una funzione informativa e possono dirsi veri o falsi».
La vicenda conferma che la falsità della consulenza del tecnico nominato dal pubblico ministero può riguardare anche il momento valutativo. E quanto riferito in ordine alla subornazione del consulente del pubblico ministero refluisce inevitabilmente sul tema del falso ideologico in atto pubblico, dal momento che la falsità dell’elaborato del consulente tecnico è apprezzata negli stessi termini.
4.3. Nel caso in rassegna la Corte distrettuale si è correttamente attenuta ai principi che precedono in tema di falso valutativo nell’interpretazione dell’art. 479 cod. pen. e nell’applicazione della norma al caso concreto.
La falsità ideologica di cui trattasi riguarda la situazione patrimoniale della BCC Credito Aretuseo di RAGIONE_SOCIALE, già oggetto di segnalazione ispettiva da parte della Banca d’Italia, di sottoposizione alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa e i cui amministratori e sindaci risultavano convenuti, dinanzi al Tribunale delle Imprese di Catania, in un giudizio di responsabilità promosso dal commissario liquidatore.
Gli amministratori della BCC, per contrastare i procedimenti a loro carico, presentano un esposto presso la Procura della Repubblica di RAGIONE_SOCIALE; l’imputato iscrive il procedimento penale a dà corso alla nomina dei consulenti tecnici che hanno redatto la consulenza interessata da falsità.
Tale elaborato mirava a far apparire una situazione patrimoniale della Banca molto migliore rispetto a quella reale (definita “sfavorevole” dalla Banca d’Italia) e a fornire a soggetti coinvolti nelle vicende relative all’istituto bancario una base probatoria da utilizzare anche nel giudizio amministrativo incardinato dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale e in quello civile pendente presso il Tribunale delle Imprese.
Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, sono completati tutti i “tasselli” del falso valutativo: a) l’atto della cui falsità si discute (la consulen tecnica sul bilancio di esercizio della BCC Credito Aretuseo di RAGIONE_SOCIALE) si confronta con una griglia di parametri valutativi di riferimento; b) l’elaborato tecnico giunge a un risultato difforme da quello raggiungibile attraverso l’impiego di quei parametri, mediante il consapevole impiego di criteri diversi.
Il bilancio di esercizio è un documento contenente enunciati valutativi, frutto dell’assegnazione alle sue componenti di un valore numerico. Le valutazioni espresse nel bilancio non rappresentano mere congetture o giudizi di valore
arbitrari, dal momento che tale documento costituisce un tipico esempio di contesto che implica l’accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati, fissati dalla disciplina civilistica (cfr. artt. 2423-2427 cod. civ.) e da pertinenti norme internazionali (cfr. Direttiva 2013/34/UE, recepita dal d.lgs. n. 139 del 2015), o da prassi contabili generalmente accettate e ufficializzate dagli organismi certificatori (RAGIONE_SOCIALE contabilità e, a livello sovranazionale, International Financial Reporting Standard). Sicché non par dubbio che, rispetto al bilancio d’esercizio, ciò che rileva non è tanto (o non solo) la c.d. verità oggettiva di bilancio, ossia la fedele trasposizione della realtà oggettiva dell’ente, quanto piuttosto la corrispondenza della valutazione alla griglia interpretativa di riferimento (così in motivazione Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, § 9).
I consulenti del pubblico ministero hanno valutato un bilancio di esercizio peraltro risultato viziato contabilmente in quanto parzialmente difforme, nella sua base di calcolo, da quanto invece verificato dalla Banca d’Italia (con particolare riferimento alle analisi del bilancio al 17/05/2013)- non impiegando i criteri tecnici generalmente condivisi, ma discostandosi da essi, in assenza di adeguata giustificazione.
Invero, è stato appurato che i consulenti del pubblico ministero; hanno concluso la loro indagine senza supportarla con una vera e propria analisi dei dati, e senza allegare i documenti effettivamente esaminati; hanno descritto alcuni metodi e procedimenti di analisi, ma ne hanno utilizzato uno da loro non indicato; si sono discostati, senza esporne le ragioni, dai parametri tecnici generalmente accettati che pure richiamano).
Si tratta di motivazione pienamente coerente con le regole ermeneutiche che presiedono alla materia, sorretta da valutazioni prive di cadute di logicità e come tali insindacabili in sede di legittimità.
5. Il quarto motivo è inedito.
L’ipotesi di una condotta colposa, oltre ad essere esposta in modo generico e assertivo, è inedita.
Non è stata coltivata nei motivi principali di appello e non può essere proposta per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione.
La stessa, peraltro, è generica poiché non si confronta con le ragioni del decidere che fanno leva sull’esistenza di un piano condiviso dall’imputato e dai consulenti volto a precostituire prove false; circostanza che implica, all’evidenza, un agire doloso.
Il secondo motivo eccepisce il decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello.
Esso, seppure in parte indeducibile e in parte manifestamente infondato, rimane superato dal fatto che il termine di prescrizione è comunque spirato nelle more del presente giudizio.
6.1. Va chiarito che il maturare o meno del termine prescrizionale è questione squisitamente giuridica, rispetto ad essa è denunciabile solo l’error iuris, non il vizio di motivazione.
Invero non è consentito il motivo di ricorso che deduca vizi di motivazione con riferimento a questioni di diritto. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 4173 del 22/02/1994, COGNOME, Rv. 197993; Sez. 2, n. 3706 del 21/01/2009, p.c. in proc. Haggag, Rv. 242634; Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, COGNOME, Rv. 247123; Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 264273; Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 263326; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M: in proc. Altoè, Rv. 268404), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è soltanto quello attinente alle questioni di fatto, non anche a quelle di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata, siano state comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza.
6.2. Il computo del termine prescrizionale prospettato in ricorso tiene conto di una sola sospensione, quando invece risultano due periodi di sospensione.
Il calcolo corretto è il seguente.
Il delitto di cui all’art. 479 cod. pen. è stato commesso il 20 ottobre 2015.
Il termine massimo di prescrizione è pari ad anni sette e mesi sei (non essendo stata contestata né ritenuta la circostanza aggravante ad effetto speciale dell’atto fidefacente).
Si giunge pertanto alla data del 20 aprile 2023, cui va aggiunto il complessivo periodo di sospensione pari a 120 giorni (60 giorni per rinvio per legittimo impedimento dell’imputato dal 02/12/2022 al 3/02/2023; 60 giorni per rinvio per legittimo impedimento dell’imputato dal 3/02/2023 al 17/04/2023)
Si ottiene così il termine finale del 18 agosto 2023 (data di poco successiva alla pronuncia della sentenza di appello deliberata il 3 luglio 2023; le motivazioni sono state depositate il 30 giugno 2025, a quasi due anni di distanza dalla lettura del dispositivo).
6.3. Il delitto di cui al capo B) si è estinto per prescrizione.
Per le ragioni esposte nei paragrafi che precedono, non sussistono i presupposti per una pronuncia interamente liberatoria ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Rimangono ferme, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., le statuizioni civili collegate alla condotta di falso.
Rimangono assorbiti il quinto e il sesto motivo, concernenti il trattamento sanzionatorio.
Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione al fatto di cui al capo A) perché non è più previsto dalla legge come reato. La statuizione travolge anche le statuizioni civili dipendenti da tale fatto.
La medesima sentenza deve essere annullata senza rinvio, ai soli effetti penali, quanto al capo B) perché il reato è estinto per prescrizione.
Limitatamente al capo B), il ricorso va rigettato agli effetti civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto di cui al capo A) non è più previsto dalla legge come reato. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali quanto al capo B) perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso il 12/02/2026