Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46901 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46901 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’inamnnissibilità del ricorso.
letta la memoria del difensore delle parti civili che ha chiesto il rigetto del ricorso con la liquidazione delle spese del grado.
letta la memoria del difensore del ricorrente che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31 marzo 2023, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per essere estinto per prescrizione il delitto alla medesima ascritto ai sensi degli artt. 485 e 491 cod. pen., per avere concorso con il deceduto NOME COGNOME a formare un falso testamento apparentemente sottoscritto il 30 marzo 2011 da NOME COGNOME con il quale veniva nominata erede universale del medesimo.
Ne confermava, però, le statuizioni civili a favore delle costituite parti civili (gli eredi pretermessi dal falso testamento).
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava che:
la consulenza grafica sul testamento ad apparente firma di NOME COGNOME ne aveva accertata la falsità;
i due beneficiari erano il defunto COGNOME e l’imputata;
l’esistenza di tale atto era stata rivelata dopo che la persona offesa NOME COGNOME aveva fatto presente di essere in possesso di un testamento vergato tempo prima dal de cuius;
le richieste di riapertura dell’istruttoria andavano respinte non risultando decisive le prove richieste (l’esame dei soggetti le cui dichiarazioni erano già state acquisite al fascicolo dibattimentale, la nuova deposizione della persona offesa e delle altre parti civili, non prospettandosi poi una riforma della sentenza di prime cure, se non per la presa d’atto della prescrizione del reato);
quanto ai documenti, gli stessi non erano stati allegati all’atto di appello, al fine di poterne valutare la rilevanza;
la successione dei fatti, e la circostanza che l’imputata fosse la beneficiaria del falso testamento, rendeva evidente la sua responsabilità per il delitto ascrittole.
Propone ricorso l’imputata, a mezzo dei propri difensori, articolando le proprie censure in due motivi.
2.1. Con il primo eccepiscono la nullità della sentenza impugnata per l’omessa citazione del difensore dell’imputata all’udienza di discussione del gravame.
I difensori della ricorrente avevano ricevuto per pec il decreto di fissazione dell’udienza. Presentatisi alla data, ed all’ora, indicate nel decreto erano venuti a conoscenza del fatto che l’udienza si era già celebrata a “trattazione scritta”.
Di tale modo di trattare l’udienza i difensori non erano stati precedentemente avvisati, così determinandosi una lesione dei diritti di difesa dell’imputata, posto che i difensori intendevano chiedere, alla medesima udienza, la produzione di documentazione varia, decisiva per l’accoglimento del gravame proposto.
2.2. Con il secondo motivo lamentano la violazione di legge anche in relazione all’art. 6 Convenzione EDU.
La Corte aveva respinto la richiesta delle difese di riapertura dell’istruttoria dibattimentale senza adeguatamente motivare sul punto, così violando i principi del giusto processo anche considerando le pronunce di legittimità che ricordano come sia necessaria l’escussione della persona offesa quando il giudice dell’appello intenda riformare una sentenza di condanna pronunciando l’assoluzione dell’imputato (Cass. n. 41571/2017).
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il difensore delle parti civili ha inviato memoria argomentato le ragioni del rigetto del ricorso dell’imputato e chiedendo la liquidazione delle spese al difensore stesso a ntistata rio.
I difensori della ricorrente hanno inviato conclusioni scritte con le quali chiedono l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
L’art. 23 bis del d.l. n. 137 del 2020 conv. in legge n. 176 del 2020 prevede, al primo comma, che, per il giudizio di appello penale, si proceda “in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire”.
La Corte d’appello romana aveva pertanto proceduto come per legge, non avendo ricevuto alcuna richiesta di discussione orale (che avrebbe dovuto essere, ai sensi del quarto comma della norma citata, “formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro II termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza”).
Non si era pertanto verificata alcuna nullità nella formulazione e nella notifica del decreto di citazione in appello e neppure nella celebrazione dell’udienza in forma esclusivamente scritta (in relazione alla quale, peraltro, la difesa dell’imputata aveva inviato le proprie conclusioni scritte).
Manifestamente infondato è anche il motivo, il secondo, argomentato sulla mancata riapertura dell’istruttoria dibattimentale.
La Corte territoriale, infatti, non si trovava nell’ipotesi prevista dall’art. 60 comma 3 bis, non giudicando sull’appello del pubblico ministero (o della parte civile) nei confronti di una sentenza di assoluzione di cui era stata chiesta la riforma.
Si versava pertanto nell’ipotesi del primo comma del citato art. 603 e, così, la Corte avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale solo qualora avesse ritenuto di “non essere in grado di decidere allo stato degli atti” senza riassumere le prove, oggetto dell’istanza della difesa dell’imputato, che non potevano dirsi “sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado”.
E la Corte territoriale aveva congruamente argomentato circa la non decisività della riassunzione delle prove indicate dalla difesa, senza che, questa, nel ricorso, abbia affrontato ex professo tali ragioni, concentrando, invece, le proprie doglianze sulla denuncia di una violazione di legge non avvenuta.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alle spese sostenute nel grado dalle parti civili che si liquidano nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida, in favore del difensore antistatario, in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, in Roma il GLYPH ottobre 2023. GLYPH (