Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35024 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35024 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME NOME, nata a Cercola il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 10/01/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Napoli; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME AVV_NOTAIO, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 29/04/2024, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui, il precedente 09/05/2023, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva affermato la penale responsabilità di COGNOME NOME in ordine al delitto di falso in dichiarazione finalizzata a ottenere l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato e, per l’effetto, l’aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore RAGIONE_SOCIALEa La COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato tre motivi di ricorso, di
seguito sintetizzati conformemente al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo del ricorso lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, 38 e 46 d.P.R. n. 445 del 2000, inosservanza RAGIONE_SOCIALEe norme processuali di cui agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza o manifesta illogicità in punto di ritenuta colpevolezza RAGIONE_SOCIALE‘imputata in ordine al delitto contestatole.
Rileva al riguardo che, con la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, sarebbe stata illegittimamente ed illogicamente affermata la penale responsabilità di COGNOME NOME, in quanto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato dalla stessa presentata è corredata da un’autocertificazione ex art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000 in uno alla quale non risulta prodotta copia del suo documento di riconoscimento, circostanza che renderebbe, in tesi, non configurabile il delitto contestato in ragione RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza di una valida dichiarazione sostitutiva RAGIONE_SOCIALEa certificazione di cui all’art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115 del 2002, non potendosi sostenere, in assenza di elementi di riscontro, che l’imputata abbia presentato personalmente la richiesta presso il RAGIONE_SOCIALE e l’abbia sottoscritta in presenza del personale addetto.
2.2. Con il secondo motivo del ricorso si duole, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza RAGIONE_SOCIALEe norme processuali di cui agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per carenza o per manifesta illogicità in punto di ritenuto superamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa richiedente, RAGIONE_SOCIALEa soglia reddituale entro cui è consentita l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Assume, in specie, che, nella decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, sarebbe stato semplicisticamente affermato il superamento RAGIONE_SOCIALE‘indicata soglia reddituale in base ad elementi probatori tutt’altro che univoci, avendo riferito, in fase dibattimentale, la teste COGNOME NOME di aver determinato la composizione del nucleo familiare RAGIONE_SOCIALEa richiedente nell’anno di riferimento 2017, con inclusione in esso anche RAGIONE_SOCIALEa figlia COGNOME NOME, produttrice di un suo reddito, attraverso la mera consultazione RAGIONE_SOCIALE‘anagrafe tributaria, senza verificare in alcun modo se il dato acquisito risultasse aggiornato, avuto riguardo agli eventuali mutamenti di residenza o RAGIONE_SOCIALEo stato di famiglia.
2.3. Con il terzo motivo del ricorso lamenta, infine, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 131-bis cod. pen., inosservanza RAGIONE_SOCIALEa norma processuale di cui all’art. 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza e manifesta
illogicità in punto di denegata applicazione RAGIONE_SOCIALEa causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
Sostiene, in particolare, che, con la decisione impugnata, sarebbe stata illegittimamente ed illogicamente esclusa l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘esimente de qua, pur richiesta con l’atto di appello, essendosi basata tale statuizione sull’entità del divario esistente tra il reddito dichiarato dalla richiedente ai fini di specific interesse e il reddito effettivo RAGIONE_SOCIALEa stessa, ossia su un fattore, in tesi, non incidente sull’offensività RAGIONE_SOCIALEa condotta, con argomentato inficiato, pertanto, da un’evidente carenza di logicità.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale non partecipata, in assenza di richiesta di trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Del tutto infondato è il primo motivo del ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, 38 e 46 d.P.R. n. 445 del 2000, inosservanza RAGIONE_SOCIALEe norme processuali di cui agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza o manifesta illogicità in punto di ritenuta colpevolezza RAGIONE_SOCIALE‘imputata in ordine al delitto contestatole, sostenendo che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale sarebbe illegittima ed illogicamente argomentata, in quanto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato era corredata da un’autocertificazione ex art. 46 d.P.R. n. 445 del 2000 in uno alla quale non era stata prodotta copia del documento identificativo RAGIONE_SOCIALEa richiedente, sicché il delitto per cui v’è stata condanna non sarebbe configurabile in ragione RAGIONE_SOCIALE‘assenza di una valida dichiarazione sostitutiva RAGIONE_SOCIALEa certificazione di cui all’art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115 del 2002.
Ritiene in proposito il Collegio che le doglianze fatte valere con il motivo in disamina non colgano nel segno.
Ciò perché, come evidenziato dalla Corte territoriale, il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000 consente espressamente al richiedente l’ammissione al beneficio che presenti la relativa istanza presso il RAGIONE_SOCIALE di non produrre, insieme alla certificazione sostitutiva RAGIONE_SOCIALE‘atto di notorietà che la correda, la copia del proprio documento identificativo.
Né appare suscettibile di più favorevole apprezzamento la lamentazione fondata sul supposto vizio motivazionale per carenza o illogicità, che, in tesi, inficerebbe la decisione impugnata nella parte in cui è affermato che la richiedente ebbe a presentare personalmente l’istanza presso il RAGIONE_SOCIALE e la sottoscrisse in presenza del personale addetto.
Ciò perché la doglianza, con cui ci si duole, di fatto, RAGIONE_SOCIALE‘apoditticità RAGIONE_SOCIALE‘asserto dei giudici di merito, risulta intrinsecamente generica, non essendosi indicati elementi – che non siano meramente congetturali – a conforto di quanto dedotto.
Da ultimo, mette conto evidenziare l’assoluta infondatezza anche RAGIONE_SOCIALEa censura imperniata sull’inosservanza RAGIONE_SOCIALEe indicate norme processuali, avendo chiarito la Suprema Corte, nel suo più ampio consesso, che «In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione RAGIONE_SOCIALE elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEe doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lett. c) RAGIONE_SOCIALEa medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza RAGIONE_SOCIALEe norme processuali stabilite a pena di nullità» (così Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04).
3. Manifestamente infondato è, ancora, il secondo motivo del ricorso, con cui ci si duole RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza RAGIONE_SOCIALEe norme processuali di cui agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione per carenza o per manifesta illogicità in punto di ritenuto superamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa richiedente, RAGIONE_SOCIALEa soglia reddituale entro cui è consentita l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, sostenendo che, con la decisione impugnata, si sarebbe pervenuti a tale conclusione in base a elementi probatori tutt’altro che univoci, posto che la teste NOME COGNOME NOME aveva riferito di aver determinato la composizione del nucleo familiare RAGIONE_SOCIALE‘imputata nell’anno di riferimento 2017, con inclusione in esso anche RAGIONE_SOCIALEa figlia COGNOME NOME, produttrice di un suo reddito, attraverso la mera consultazione RAGIONE_SOCIALE‘anagrafe tributaria, senza verificare se il dato risultasse aggiornato, avuto riguardo agli eventuali mutamenti RAGIONE_SOCIALEo stato di famiglia.
Ritiene, in proposito, il Collegio che, al netto RAGIONE_SOCIALEa censura imperniata sull’ipotizzata inosservanza RAGIONE_SOCIALEe citate norme processuali, per la quale valgono le osservazioni già svolte in sede di disamina del primo motivo di ricorso, non sia riscontrabile, nella decisione impugnata, neanche il dedotto vizio motivazionale,
in quanto, a ben vedere, la penale responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputata in ordine al delitto contestatole è stata affermata dai giudici del merito in ragione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta dichiarazione, da parte sua, di un reddito personale, per l’anno 2017, inferiore a quello effettivamente percepito, prescindendo, quindi, dalla valorizzazione, a tal fine, dei redditi RAGIONE_SOCIALEa figlia COGNOME NOME e di altri componenti del suo nucleo familiare, in aderenza al principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui «Integra il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 la condotta di false dichiarazioni od omissioni, anche parziali, dei dati di fatto riportati nell dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, indipendentemente dall’effettiva sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio» (così Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021, dep. 10/03/2022, Colombo, Rv. 282716-01, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 40943 del 18/09/2015, COGNOME, Rv. 264711-01).
Privo di pregio è, infine, anche il terzo motivo del ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 131-bis cod. pen., inosservanza RAGIONE_SOCIALEa norma processuale di cui all’art. 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità in punto di denegata applicazione RAGIONE_SOCIALEa causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, assumendo che, con la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, sarebbe stata illegittimamente ed illogicamente esclusa l’applicabilità di tale esimente, in quanto tale statuizione sarebbe stata fondata sull’entità del divario esistente tra il reddito dichiarato dalla richiedente ai fini di specifico interesse e quello effettivo RAGIONE_SOCIALEa predetta e, quindi, su un fattore, in tesi, non incidente sull’offensività RAGIONE_SOCIALEa condotta.
Rileva al riguardo il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto, la decisione oggetto d’impugnativa non sia affetta, in parte qua, dalle indicate criticità.
E invero, l’effettiva percezione da parte RAGIONE_SOCIALEa richiedente di un reddito complessivo, per l’anno 2017, di molto eccedente quello dichiarato ai fini di specifico interesse è indicata dalla Corte territoriale come fattore di per sé escludente la lieve entità RAGIONE_SOCIALE‘offesa, e quindi di uno dei paramenti la cui ricorrenza può giustificare l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘esimente, con argomentazione tutt’altro che illogica, oltre che in linea con l’ermeneusi del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 131bis cod. pen. invalsa nella giurisprudenza di legittimità.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente di sostenere, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità», si dispone che la ricorrente versi, in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso 1’08/10/2025