Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8138 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8138 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, che ha sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Motta Camastra il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/04/2023 della Corte di appello di Messina visti gli atri, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; generale NOME COGNOME, ex concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 aprile 2023, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 19 aprile 2019, con la quale il Tribunale di Messina ha condannato COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, per avere redatto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con falsità ed omissioni nelle dichiarazioni, indicazioni e comunicazioni previste dall’art. 79, comma 1, lettera c), dello stesso decreto, avendo dichiarato
di trovarsi nelle condizioni di reddito previste per l’ammissione al patrocinio, ovvero che il reddito complessivo del nucleo familiare, relativo all’anno 2015, era pari a euro 8524,44 risultando invece pari ad euro 15.451,26, omettendo così di indicare il reddito effettivamente percepito; con la recidiva reiterata. La sentenza è stata pronunciata a seguito di annullamento con rinvio ad opera della Quarta Sezione della Corte di Cassazione, limitatamente al motivo riferito alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte di legittimità rilevato la necessità di eseguire una valutazione sulla gravità del fatto.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo di doglianza, l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, sul rilievo che la Corte d’appello non si sarebbe uniformata all’indicazione contenuta nella sentenza rescindente, avendo omesso nuovamente la valutazione in ordine alla gravità del fatto storico, essendosi limitata a riferirsi alla realizzazione di un beneficio non dovuto e alla particolare intensità del dolo, per l’avvenuto accesso ad un beneficio che non sarebbe spettato.
Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con le quali insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH 4. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente non adduce elementi in grado di intaccare il costrutto argomentativo posto alla base del provvedimento impugnato perché non prospetta elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un’effettiva carenza motivazionale (sul punto, ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).
Il ricorso si incentra su profili di contorno della motivazione, come il richiamo all’intenzione fraudolenta dell’imputato, la non spettanza del beneficio, il dolo rappresentato dall’intento di accedere ad un istituto del quale non poteva usufruire, ma non contesta compiutamente la ratio decidendi del provvedimento, basata sulla riconosciuta gravità del fatto, per la particolare intensità del dolo, coerentemente desunta dalla macroscopica differenza tra il reddito percepito e il reddito dichiarato, essendo il primo quasi il doppio del secondo.
Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato
che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte a proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonc quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2023