Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34806 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34806 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GALLIPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Si dà atto dell’istanza per la trattazione orale formulata da parte dell’avvocato COGNOME, difensore di COGNOME NOMENOME il quale ha, successivmente, fatto pervenire alla Cancelleria di questa Sezione propria dichiarazione di adesione alla astensione dalle udienze, indetta dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La Corte, rileVato che detta dichiarazione deve essere disattesa ai sensi dell’art. 4 lett. B del Codice di autoregolamentazione, atteso che il reato ascritto al ricorrente si pres riverà in data 01 settembre 2024, dispone procedersi oltre con la trattazione cel ricorso. Il AVV_NOTAIO Generale si riporta alla propria requisitoria in atti e conclude per l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza dell’11/12/2023 la Corte d’appello di Lecce ha in parte riformato la decisione di primo grado, ritenendo assorbito il reato di abso d’ufficio di cui al capo b) in quello di falso materiale di cui al capo a), e ha confermato l’affermazione di responsabilità di COGNOME – non ricorrente per cassazione – e di NOME COGNOME, per avere, quest’ultimo, quale addetto all’ufficio Comune di Sannicola, in concorso e su istigazione del COGNOME, format richiesta di proroga del permesso di costruire n. 331/2006, a firma recante la falsa attestazione di un numero di protocollo del medesimo RAGIONE_SOCIALE del una falsa el COGNOME e Comune.
2. Nell’interesse del solo COGNOME è stato proposto ricorso per tassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi nnotivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale -pur dando atto RAGIONE_SOCIALE numeroe anomalie presenti nelle prove raccolte e pur richiamando le difformità e le intongruenze evidenziate dal giudice di primo grado- confermato l’affermazione di re0onsabilità del ricorrente, per effetto di una valutazione parziale degli elementi is ruttori e, in particolare, RAGIONE_SOCIALE deposizioni dei testi COGNOMECOGNOME COGNOME, idonee, se lette in termini unitari, a far emergere ragionevoli dubbi sulla attribuibilità del fatto al COGNOME. Il carattere contraddittorio della sentenza impugnata emérge ove si consideri che la Corte d’appello ha evidenziato le numerose anomali presenti nelle prove raccolte e ha richiamato le difformità e incongruenze del compendio probatorio già notate dal giudice di primo grado.
In particolare, la teste COGNOME (all’epoca, addetta all’ufficio protocollo del Comune) si era limitata a dichiarare di non ricordare se qualcuno si fòsse recato presso la sua postazione per apporre un timbro di protocollo, che, peraltro, era a disposizione di chiunque e poteva essere adoperato anche a insaputa della COGNOME stessa: quest’ultima, peraltro, non aveva escluso prassi che prevédessero la richiesta -per via telefonica- del numero di protocollo da attribuire ad un’istanza; ciononostante, non era stata in grado di confermare con sicurezza che una tale richiesta le fosse giunta proprio dal ricorrente – ciò che appare singolare, considerato che i due lavorano insieme da anni – e, piuttosto, aveva riconosciuto alcuni documenti protocollati erroneamente dal suo ufficio.
Si aggiunge che non era emersa alcuna prova di una telefonata d I COGNOME finalizzata a modificare il numero di protocollo: telefonata, peralt o, priva di qualunque razionale spiegazione, anche perché il COGNOME non avev mai svolto alcuna attività istruttoria, essendo escluso da tali mansioni.
Rispetto a siffatte carenze istruttorie, la Corte territoriale avrebbe celto di far ricorso a dati privi di efficacia dimostrativa (come il fatto che la ex m glie del COGNOME Si appoggiasse professionalmente presso lo studio del prolgettista del COGNOME), sottraendosi a un argomentato confronto con la documentazione prodotta, con la perizia attestante che il sistema infornnatico del Comune non presentava standard di sicurezza affidabili e, in ultima analisi, con il ruolo asslolutannente marginale dell’imputato in relazione ad un vicenda che appariv piuttosto riconducibile al dirigente dell’RAGIONE_SOCIALE, os ia all’AVV_NOTAIO.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/0/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte cl?1 Sostituto AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’inannmissibilità del ricorso e memoria nell’interesse del COGNOME.
La trattazione orale richiesta dalla difesa dell’imputato non si è svolta, in quanto, all’udienza del 12 luglio 2024, nessuno è presente. La difesa di parte civile e quella dell’imputato hanno fatto pervenire richiesta di adesione all’astensione proclamata dall’RAGIONE_SOCIALE per i giorni 10, 11 e 12 luglio 2024. Tale richiesta non può essere accolta, in vista del disposto di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), del codice di autoregolamentazione RAGIONE_SOCIALE astensione dalle udienza degli avvocati: occorre infatti considerare che il termine di prescrizione piu’ vicino dell’ascritto reato è destiNOME a cadere il primo settembre 2024, ossia entro noVanta giorni dalla data dell’udienza.
Considerato in diritto
Il ricorso, pur presentando profili di inannnnissibilità soprattutto per quanto attiene alla pretesa ricostruzione alternativa della vicenda, è, nel suo complesso, infondato.
Occorre premettere che la Corte territoriale, senza ignorare le in ongruenze narrative di alcuni testi, ha raccordato, in termini di stringente logicità, i dat emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale, muovendo da una razionale correlazione tra il narrato della teste COGNOME COGNOME COGNOME lo stesso ricorso qualifica come “indubbiamente attendibile” – e le dichiarazioni dell’imputato.
Quest’ultimo, pur non investito formalmente di alcun incarico – I ddove tutti i testi hanno riferito che le pratiche giunte all’UTC erano assegnate f rmalmente dal dirigente ad uno degli istruttori dell’ufficio – si è certamente oc upato della pratica del COGNOME, quantomeno perché ha riconosciuto – e non si comprende a che
titolo, se fosse esatta la sua reiterata protesta di non avere messo” alla pratica” – di avere effettuato una telefonata alla COGNOME per numero di protocollo da indicare sull’istanza e che avrebbe poi conn ano alcuna hiedere un nicato alla teste COGNOMECOGNOME COGNOME ha confermato la circostanza. Tuttavia, la COGNOME ha, secondo la ricostruzione della Corte d’appello, negato di avere ricevuto siffatta telefonata.
In questa prospettiva, importa poco la possibilità che qualcun al9 -o potrebbe avere usato a sua insaputa il timbro dell’ufficio o che non sia stato accertato chi ebbe successivamente a telefonare al teste COGNOME per modificare il numero di protocollo: quest’ultimo dato, se pure logicamente confermativo, della conclusione della falsità del numero apposto (conclusione sorretta dagli altri profili dirà) è irrilevante, una volta accertato che la prima telefonata – che, lo stesso imputato ad affermare di avere effettuato – è stata sm COGNOME. dei quali si si ripete, è ntita dalla
Per questo la richiesta del COGNOME – collidente con l’attribuzione del numero di protocollo, quale già esistente all’epoca dei fatti (teste informatica COGNOMECOGNOME, nel senso che era estranea in AVV_NOTAIO alle modalità di registrazione RAGIONE_SOCIALE richieste e nel senso che non risulta alcuna registrazione della richiesta di pr roga della quale si tratta, secondo quanto puntualizzato dalla sentenza di merito – è stata razionalmente ritenuta un artificio idoneo ad indurre in errore la COGNOME.
Si tratta di dati che corroborano, come detto, la conclusione de la falsità e soprattutto quella della riconducibilità della condotta al COGNOME, in n contesto arricchito da un ulteriore profilo valorizzato in motivazione, vale a dir quello dei rapporti professionali tra la (ex) moglie di quest’ultimo e il RAGIONE_SOCIALE di fiducia del COGNOMECOGNOME
Siffatta valutazione non presenta alcun profilo di illogicità, avend0 i giudici di merito unitariannente considerato i molteplici elementi che caratterizzano la posizione dell’imputato, alla luce del consolidato orientamnto della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il giudice, nell’apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi proce emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal AVV_NOTAIO contesto sualmente probatorio, verificando se essi, ricostruiti singolarmente e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e conscnante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attinge e la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 2 Pipino, Rv. 260071). /04/2014,
Il ricorso, in punto di ricostruzione dei fatti, si segnala per u considerazioni critiche legate ad una personale sintesi del narrato d quale non viene riproposto il contenuto pertinente, con la consegu na serie di i testi, del nza che il
motivo si traduce nella pretesa alla rivalutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze inammissibile in questa sede di legittimità. struttorie,
Lo stesso vizio di genericità caratterizza la censura relativa alla attesterebbe l’assenza di standard di sicurezza nel sistema info Comune. Il ricorso non indica compiutamente quali concrete carenz state rilevate, finendo per lasciare nell’ombra il necessario requisito del perizia che mat co del sarebbero a decisività della critica, posto che la mancata specificazione RAGIONE_SOCIALE prime non consente di comprendere in che modo terzi avrebbero potuto realizzare una elininazione di file. Siffatta eliminazione, peraltro, del tutto singolarmente avrebbe rigyardato una pratica caratterizzata da irregolarità costanti e tutte univocamente significative di una preordinata anticipazione della data di presentazione della richiesta di proroga del permesso di costruire.
Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso il 12/07/2024