Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11208 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11208 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 476 comma 2, 482 cod. pen.
Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso – che deducono, rispettivamente, vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità della ricorrente (primo moti violazione di legge quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo)- sono manifestamente infondati in quanto basati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricor (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Considerato, quanto al giudizio sulla responsabilità, che è la stessa ricorrente che, n ricorso, ammette che non vi era alcuna gravidanza – il che evidenzia la falsità dei certificat che, comunque, la p.g. aveva verificato che la donna non era mai stata visitata presso VASL Napoli 2 nord, che comprende sia l’ospedale di Giugliano che quello di Frattamaggiore, sicché le critiche dell’impugnativa, già formulate in appello e motivatamente disattese, sono meramente ripetitive.
Considerato, quanto al proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., che il ricorso reitera censure già formulate, non dialogando criticamente con la motivazione circa la gravità della condotta, sia per le possibili conseguenze sul medico firmatario, sia per le futili ragioni alla dell’agire (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), in spregio al dovere di specificità ribadi Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2026