Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35717 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35717 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in con la quale sono stati ritenuti responsabili per il reato di cui all’art. 517 cod. pen. per ave in vendita prodotti industriali e consegne mendaci recanti la dicitura “RAGIONE_SOCIALE” e la sp “questo capo è stato prodotto interamente in Italia”, sebbene le stampigliature delle etich attestassero la produzione della merce in Cina.
I ricorrenti deducono vizio della motivazione in ordine all’idoneità decettiva delle etic in quanto nei capi e nelle calzature, oltre alle diciture non corrette, vi erano anche dicitu veritiere quali “RAGIONE_SOCIALE in china”. Con il secondo motivo lamentano l’omessa concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. e una riduzione della pena con rifer al ricorrente NOME, il quale è mero lavoratore alle dipendenze del NOME. Con il terzo motiv lamentano vizio della motivazione in ordine alla commisurazione della pena, avendo il giudic considerato ai fini sanzionatori anche l’elevato numero di prodotti su cui erano apposte etichette ma non posti in vendita.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
Quanto alla prima doglianza si osserva che in questa sede di legittimità è precluso il perco argomentativo seguito dai ricorrenti che sostanzialmente allegano il travisamento dei fa emergenti dal compendio istruttorio in quanto ritenuti dai giudici di merito dimostrativi del intraneità al sodalizio criminale; tale percorso si risolve in una generica lettura alter rivalutazione del compendio probatorio che demanda alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli el di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (ex plurimis, Sez. 3, n. 18 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 6, 22/01/2014, n. 10289, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099, COGNOME). Si tratta peraltro di profili di censu adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito. Il giudice a q infatti evidenziato che le etichette attestanti la produzione in Italia erano perfettamente ad ingannare una buona parte dei possibili consumatori.
Quanto alla seconda doglianza, si osserva che il giudizio di particolare tenuità del postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l’integraz della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pe cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa, a riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel se che l’applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di es (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, COGNOME, Rv. 283044; Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso in disamine il giudice a quo ha escluso la minima offensività in ragione della quantità di scarp vendita con le etichette false e del numero ingente di etichette rinvenute, pronte per l’uso.
In riferimento alla terza doglianza si considera che anche le determinazioni del giudice merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorre da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha r
congrua e proporzionata la sanzione commisurata in pari misura per entrambi i ricorrent considerando, peraltro, che anche il NOME risulta essere rappresentante legale di una societ e che anch’egli nelle proprie dichiarazioni spontanee ha ammesso di aver impartito direttive propri dipendenti.
Stante l’inammissibilità dei ricorsi, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30/05/2025
Il consigliere estensore/
Il Presidente