Falso Inoffensivo: Quando la Perizia Tecnica Fa la Differenza
Il concetto di falso inoffensivo rappresenta una linea di difesa comune nei reati di falsificazione documentale, ma la sua applicazione è tutt’altro che scontata. Con l’ordinanza n. 4667/2024, la Corte di Cassazione torna sul tema, delineando un criterio cruciale per distinguere una falsificazione punibile da una irrilevante: la necessità di un’analisi tecnica per scoprirla. Se un documento richiede un esame di laboratorio per essere smascherato, il falso non può essere considerato innocuo.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di falsità materiale su un certificato amministrativo, ai sensi degli artt. 477 e 482 del codice penale. La Corte di Appello di Firenze aveva confermato la sentenza di primo grado, rigettando le argomentazioni della difesa. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, basando la sua strategia su due motivi principali, entrambi incentrati sulla presunta scarsa gravità e innocuità della falsificazione commessa.
I Motivi del Ricorso e la Tesi del Falso Inoffensivo
La difesa dell’imputato ha articolato il ricorso su due punti chiave:
1. Genericità della motivazione e falso inoffensivo: Il primo motivo lamentava che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato la tesi del falso inoffensivo. Secondo la difesa, la falsificazione era talmente evidente da non poter trarre in inganno nessuno, rendendo il reato di fatto impossibile.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Il secondo motivo era strettamente collegato al primo. Sostenendo la scarsa offensività del fatto, la difesa chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero comportato una riduzione della pena.
In sostanza, la strategia difensiva puntava a dimostrare che l’alterazione del documento era così grossolana da essere immediatamente percepibile, neutralizzando così la sua capacità di ledere la fede pubblica, bene giuridico tutelato dalla norma.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni con motivazioni nette e coerenti. I giudici hanno sottolineato un fatto decisivo emerso nel processo: per accertare con sicurezza la falsità del documento, si era reso necessario un esame tecnico di laboratorio.
Questo elemento è stato considerato dirimente. La Corte ha stabilito che la necessità di ricorrere a un’analisi specialistica, anche da parte di operatori esperti, è la prova inconfutabile che il falso non era né grossolano né immediatamente riconoscibile. Se il documento era in grado di superare un primo esame visivo e richiedeva una perizia per essere invalidato, allora possedeva quella capacità ingannatoria che è il presupposto del reato.
Di conseguenza, la Corte ha concluso che:
– Il primo motivo era manifestamente infondato, poiché la Corte di merito aveva correttamente motivato la sua decisione proprio sulla base della necessità dell’esame tecnico, escludendo così la configurabilità del falso inoffensivo.
– Anche il secondo motivo era infondato. La stessa circostanza (la necessità della perizia) che escludeva l’inoffensività del falso, dimostrava anche che il fatto non era di ‘scarsa offensività’. Pertanto, il diniego delle attenuanti generiche era pienamente giustificato.
A causa della manifesta inammissibilità del ricorso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale in materia di reati di falso: la soglia tra un falso punibile e un falso inoffensivo risiede nella sua concreta capacità di ingannare. Il criterio per valutare tale capacità non è astratto, ma pratico: se la falsificazione è sufficientemente abile da richiedere un’indagine tecnica per essere scoperta, il reato sussiste in tutta la sua gravità. Questa decisione chiarisce che la semplice affermazione di ‘grossolanità’ non è sufficiente se i fatti processuali, come la necessità di una perizia, dimostrano il contrario. Un monito importante per chiunque pensi di poter alterare un documento confidando in una presunta innocuità dell’atto.
Quando un falso documentale può essere considerato ‘inoffensivo’?
Secondo questa ordinanza, un falso non è ‘inoffensivo’ se la sua scoperta richiede un esame tecnico o di laboratorio. La necessità di una perizia dimostra che la falsificazione non era grossolana o immediatamente riconoscibile, e quindi possedeva la capacità di ingannare.
La necessità di una perizia per accertare un falso può influire sulla concessione delle attenuanti generiche?
Sì. La Corte ha stabilito che il fatto stesso che sia stato necessario un esame di laboratorio per acclarare la falsità nega la ‘scarsa offensività’ del reato. Di conseguenza, ha ritenuto legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche basato su tale presupposto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende a titolo di sanzione per aver presentato un’impugnazione palesemente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4667 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4667 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
a
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 482 cod. pen. in relazion all’art. 477 cod. pen.;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico in quanto non si è confrontato compiutamente con la motivazione, che ha attribuito rilievo centrale – a fine dell’esclusione dell’asserito falso inoffensivo – alla necessità di compiere di un esa tecnico del documento in imputazione, così dando conto della ragione per cui ha disatteso il gravame, profillo rispetto al quale la difesa ha sollecitato irritualmente un dive apprezzamento del compendio probatorio (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, NOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 01);
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte di merito, allorché ha evidenziato la necessità dell’esame di laboratorio – anche da part di soggetti esperti come gli operanti – per acclarare la falsità del documento, ha negato l scarsa offensività del fatto sui chi la difesa ha incentrato la chiesta concessione de circostanze attenuanti generiche;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazion (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, R 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente