Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12636 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12636 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 02/09/1984
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale palermitano, condannando l’imputato alla pena di quattro mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali, in ordine al delitto previsto dall’art. 482, in relazione all’art. 477, cod. pen. per aver contraffatto un attestato di prestaz energetica cd. A.P.E. relativo ad un edificio privato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge per non aver ritenuto il falso innocuo – è inedito e manifestamente infondato. E’ un motivo inedito in quanto con l’atto di appello non veniva dedotta specificamente la natura innocua del falso, cosicché la sentenza qui impugnata non era tenuta a dare una risposta sul punto; difatti, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le qual cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma no richiamati, nell’atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al ri concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento
impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dall mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitament chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d’appello, dall’altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile dife di motivazione della sentenza d’appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati so post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , COGNOME, Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368). Comunque, anche a voler superare la prima ragione di inammissibilità, il motivo è comunque aspecifico a fronte della affermazione del Tribunale che escludeva con chiarezza e in modo puntuale la natura innocua del falso – cfr. fol. 12. Peraltro, la doglianza di appello, che lamentava che l’imputato potesse portare a termine il suo incarico professionale anche senza allegare il documento falso, censura qui riproposta, non si confronta con la consolidata giurisprudenza di legittimità. In particolare, questa Corte ha chiarito che ricorre cosiddetto “falso innocuo” nei casi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico) l’alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’at esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l’innocuità essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, Rv. 280453 – 01; Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, COGNOME, Rv. 261812 – 01; Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258946 – 01). In sostanza l’uso dell’atto falso non può mai essere ritenuto in sé innocuo perché lo stesso uso non era necessario; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025