Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3172 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3172 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SQUINZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte d’appello di Roma riformava parzialmente in senso favorevole all’imputato limitatamente alla determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio, che riduceva, la sentenza con cui in data 10.9.2021 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, decidendo in sede di giudizio abbreviato all’esito dell’udienza preliminare, aveva condannato NOME alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato ex art. 483, cod. pen., in rubrica ascrittogli.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando quattro motivi di ricorso, che verranno enunciati in seguito nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, co. 1, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271.
Con requisitoria scritta il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, AVV_NOTAIO, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che verranno di seguito esposte.
4.1. Con il primo motivo di ricorso, l’imputato lamenta la violazione del disposto dell’art. 157 del codice di rito, dovendosi ritenere nulla la notifica dell’avviso di celebrazione dell’udienza preliminare, effettuata nel domicilio eletto dal NOME, ma a mani del nipote COGNOME NOME, il quale, tuttavia, era presente solo occasionalmente in tale luogo, non avendo mai convissuto, né coabitato con il ricorrente.
Si tratta di motivo inammissibile perché generico, oltre che manifestamente infondato, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di una censura già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente non si confronta realmente.
Per tale ragione l’indicato motivo di impugnazione deve considerarsi non specifico, ma apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione
di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710-01).
La corte territoriale, infatti, nel rigettare l’eccezione difensiva sul punto, ha fatto buon governo dei principi affermati dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso dal Collegio, secondo cui, da un lato, la notifica di atti del procedimento e del processo a mani di familiare capace e convivente regolarmente eseguita presso il domicilio dell’imputato, ai sensi dell’art. 157, comma 1, cod. proc. pen., è idonea a dimostrare, con certezza, la conoscenza del procedimento e del processo, legittimando il giudice a procedere in assenza dell’imputato (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 40495 del 01/07/2019, Rv. 277320); dall’altro, in materia di notificazione all’imputato non detenuto, ai fini dell’applicazione dell’art. 157, cod. proc. perì., per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che convivono stabilmente con il destinatario dell’atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che si trovino al momento della notificazione nella sua casa di abitazione, purché le stesse, per la qualifica declinata all’ufficiale giudiziario, rappresentino a quest’ultimo una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell’agente notificatore il ragionevole affidamento che l’atto perverrà all’interessato (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 5930 del 17/12/2014, Rv. 263177; Sez. 6, n. 4611 del 15/12/2010, Rv. 249341).
Come si evince, invero, dalla lettura degli atti, consentita in questa sede di legittimità essendo stato dedotto un error in procedendo, l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare era stato notificato presso il domicilio eletto dall’imputato a mani del nipote NOME COGNOME, che nella relata di notifica si era qualificato come “persona di famiglia convivente (anche temporaneamente)”, ingenerando, pertanto, nell’agente notificatore il ragionevole affidamento che l’atto sarebbe stato consegnato al destinatario (cfr. p. 5 della sentenza di appello).
4.2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 441,
comma 5, cod. proc. pen., in relazione a un atto di cui l’imputato chiedeva l’acquisizione in entrambi i giudizi di merito, dopo l’ammissione al giudizio abbreviato, e 131 bis, cod. pen.
In primo grado il processo a carico del COGNOME è stato definito attraverso il rito alternativo del giudizio abbreviato “secco”, vale a dire non condizionato a nessuna integrazione probatoria.
Pertanto, se, come affermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di giudizio abbreviato l’esercizio del potere d’integrazione della prova riconosciuto al giudice dall’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., non è sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 1763 del 04/10/2021, Rv. 282395), del pari non è sindacabile il mancato esercizio di tale potere da parte del giudice, in quanto espressione della medesima valutazione discrezionale.
Al riguardo si osserva come da tempo dottrina e giurisprudenza abbiano evidenziato la natura esclusivamente officiosa dell’iniziativa configurata dalla richiamata disposizione normativa, nel senso che al giudice è attribuito un potere discrezionale cui non corrisponde alcun diritto delle parti alla prova.
Di conseguenza non dà luogo a vizio della sentenza deducibile con il ricorso per cassazione per mancata assunzione di una prova decisiva il mancato accoglimento nel corso del giudizio abbreviato non condizionato della sollecitazione dell’imputato all’esercizio dei poteri giudiziali officiosi in tema di prova (cfr. Sez. 6, n. 15086 del 08/03/2011, Rv. 249910)
Nello stesso senso Sez. 5, n. 27985 del 05/02/2013, Rv. 255566, ha affermato che non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva nel giudizio abbreviato non condizionato (cfr. anche Sez. 1, n. 3253 del 12/06/2018, Rv. 276395).
In ordine alla seconda doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso non può non rilevarsene la manifesta infondatezza.
L’eccezione difensiva si fonda sull’assunto che la condotta del ricorrente sarebbe qualificabile in termini di falso innocuo, in quanto il NOME, dopo aver presentato una domanda di autorizzazione a far partecipare a
corse al galoppo cavalli di sua proprietà o in affitto ideologicamente falsa, in quanto in essa aveva attestato, contrariamente al vero, di non avere riportato condanne penali, successivamente aveva presentato una nuova richiesta di autorizzazione completa dell’indicazione delle condanne riportate, che, questa volta, era stata accolta dal Ministero competente.
Se l’imputato ha ottenuto la suddetta autorizzazione pur avendo dichiarato le sentenze di condanna pronunciate nei suoi confronti, se ne deve dedurre, ad avviso del ricorrente, che la precedente omissione fosse del tutto irrilevante, perché se egli avesse indicato le sentenze di condanna sin dall’inizio avrebbe comunque ottenuto il rilascio dell’autorizzazione.
In tale argomentare si annida un’evidente frattura logica.
Come è noto, secondo l’orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità in tema di falsità in atti ricorre il cosiddetto “falso innocuo” nei casi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l’innocuità essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, Rv. 280453).
Nel caso in esame l’omessa indicazione da parte del NOME delle sentenze di condanna a suo carico, specificamente richiesta nel modulo da utilizzare per la compilazione della domanda di autorizzazione non può ritenersi irrilevante ai fini del significato dell’atto, trattandosi di un dato necessario alla valutazione discrezionale della pubblica amministrazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui si discute, come rilevato dalla corte territoriale con motivazione ditata di intrinseca coerenza logica (cfr. p. 5).
Esclusa, dunque, la configurabilità del falso innocuo, correttamente il giudice di appello ha escluso l’applicabilità dell’art. 131 bis, cod. pen., alla luce della gravità della condotta, in quanto finalizzata allo scopo di ottenere un’autorizzazione
pubblica, facendo buon governo dei principi affermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. cfr. Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Rv. 283064).
4.3. Inammissibile appare anche il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente sollecita una valutazione sul merito del trattamento sanzionatorio non consentita in questa sede.
La corte di appello ha ridotto la pena di due anni di reclusione irrogata dal giudice di primo grado, facendo riferimento ai precedenti penali dell’imputato e dando atto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche fondata sulla circostanza che i suddetti precedenti penali erano risalenti nel tempo.
Può, dunque, affermarsi che secondo il giudice di appello i precedenti penali del NOME abbiano giustificato l’irrogazione di una pena di un anno di reclusione, non corrispondente al minimo edittale, e, di conseguenza, siano stati implicitamente di ostacolo al riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Siffatto epilogo decisorio va confermato, alla luce del condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096).
D’altro canto i rilievi difensivi sul punto sono del tutto generici, facendo riferimento, per l’appunto del tutto genericamente, ai “precedenti risalenti nel tempo” e “a quanto altro sostenuto nei motivi di appello ai quali si rimanda per relationem”, dovendosi sul punto richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice dell’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono
irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264879).
4.4. Anche il quarto motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, perché generico e manifestamente infondato.
Il ricorrente deduce l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato per cui si procede, senza indicare il momento in cui il relativo termine sarebbe perento, osservando che la “giurisprudenza della Suprema Corte è unanime e consolidata nell’affermare che il reato di cui all’art. 483, cod. pen. è un reato istantaneo e si consuma nel momento in cui la falsa dichiarazione viene resa o l’atto contenente l’attestazione mendace viene formato”, non rilevando, “ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, il momento in cui la falsità viene accertata o scoperta dalla Pubblica Amministrazione”.
La giurisprudenza di legittimità’ i cui precedenti non vengono specificamente citati dal ricorrente, è da tempo attestata sul principio secondo cui nel delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, il momento consumativo coincide – non già nell’atto del privato che rende la dichiarazione infedele – ma nella relativa percezione da parte del pubblico ufficiale che la trasfonde nell’atto pubblico (cfr. Sez. 5, n. 10046 del 05/02/2008, Rv. 239123; Sez. 6, n. 12298 del 16/01/2012, Rv. 252554).
Anche a voler seguire la tesi del ricorrente, per cui la consumazione del reato andrebbe individuata nel momento in cui il NOME ha reso nel modulo utilizzato per inoltrare la domanda di autorizzazione l’attestazione mendace sulla mancanza di condanne penali a suo carico, non può non rilevarsi che, come rilevato dal giudice di appello, tale dichiarazione è stata effettuata in data 25 maggio 2018 (cfr. 4).
Volendo iniziare a calcolare il decorso del termine di prescrizione del reato di cui si discute da tale momento, ne consegue che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 161, c.p., siffatto termine, nella sua massima estensione, pari a sette anni e sei mesi, volendo
considerare solo gli intervenuti atti interruttivi del relativo decorso, sarebbe perento solo alla data del 25.11.2025.
Va, infine, rilevato come l’imputato sia venuto meno a un suo specifico onere, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorrente che, nel giudizio di cassazione, invochi la prescrizione del reato, assumendo, per la prima volta in detta sede il compiuto decorso di tale termine in relazione alla data di consumazione del reato, ha l’onere di riscontrare le sue affermazioni, fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare la prospettazione difensiva (cfr., in questo senso, ex plurimis, Sez. 2, n. 41151 del 28/09/2023, Rv. 285300).
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento de Ia somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15.10.2025.