Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2676 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2676 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: MELE NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a (MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d’appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata.
Udito l’AVV_NOTAIO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 6 marzo 2025, la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Parma, ha ritenuto NOME responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 483 cod. pen., perché, in concorso con altri, aveva attestato falsamente ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico l’esistenza di un rapporto di lavoro presso lo RAGIONE_SOCIALE di un RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione articolando le seguenti censure.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di innocuità del falso contestato.
Benché con l’atto di appello l’imputata avesse evidenziato che la dichiarazione contenuta nell’istanza di concessione della cittadinanza relativa al reddito da lavoro derivante dal contratto stipulato con il coimputato fosse irrilevante, atteso che essa aveva comunque maturato i requisiti di reddito necessari per avanzare l’istanza, la Corte territoriale non aveva spiegato le ragioni per cui il falso non potesse essere considerato innocuo.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 131 -bis cod. pen. La sentenza impugnata avrebbe compiuto una valutazione in astratto, sulla base del solo titolo di reato senza considerare la fattispecie concreta. Inoltre, benché l ‘imputata sia incensurata e a carico della stessa non risultino procedimenti pendenti, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 131 -bis cod. pen. sulla ritenuta falsità degli ulteriori contratti di lavoro intestati alla NOME, benché la relativa falsità non risultasse accertata in alcun provvedimento giurisdizionale, in tal modo disattendendo il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non possono costituire oggetto di valutazione gli elementi che non hanno costituito oggetto di accertamento giudiziale.
Il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è privo di pregio.
2.1. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto “falso innocuo” nei casi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l’innocuità essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Brisciano, Rv. 280453 -01; Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, Ventriglia, Rv. 258946 – 01)
Difatti, in tema di falso, si è affermato che, in applicazione dell’art. 49 cod. pen., deve distinguersi «l’inidoneità della azione, che ricorre nel cosiddetto falso
“grossolano”, nel falso, cioè, che per essere macroscopicamente rilevabile, non è idoneo a trarre in inganno alcuno, dall’inesistenza dell’oggetto, che ricorre nel cosiddetto falso cd. “inutile”, nel falso, cioè, che cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria» (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, Ventriglia, Rv. 258946 – 01; Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, COGNOME, Rv. 270245 – 01).
Sussiste il falso innocuo (o inutile o superfluo) quando la condotta, pur incidendo sul significato letterale di un atto (falso ideologico) o di un documento (falso materiale), non incide sul suo significato di comunicazione, così come esso si manifesta nel contesto, anche normativo, della formazione e dell’uso, effettivo o potenziale, dell’oggetto (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936). In altri termini, la punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell’azione, tutte le volte in cui l’alterazione appaia del tutto irrilevante ai fini dell’interpretazione dell’atto, perché non ne modifica il senso oppure si riveli in concreto inidonea a ledere l’interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico» (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, cit.) o, in altri termini, quando l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale) non esplicano effetti sulla funzione documentale dell’atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395).
L’irrilevanza che connota il falso innocuo concerne non eventuali ricadute pratiche negative -in ipotesi scongiurate per effetto di altre evenienze -ma il senso dell’atto in sé, considerato nella sua funzione attestativa.
2.2. Nel caso in esame non è in contestazione che -come emerge dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado -il rapporto di lavoro tra NOME e lo RAGIONE_SOCIALE era fittizio, e che nella domanda presentata per ottenere il rilasci o della cittadinanza italiana, l’imputata aveva attestato, ai sensi degli artt. 46 e 76 ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, di aver percepito anche il reddito relativo al suddetto falso contratto di lavoro.
L’inoffensività di tale condotta non può certo derivare dalla circostanza che -secondo quanto dedotto dalla difesa -tale dichiarazione era ininfluente ai fini del rilascio della cittadinanza, per avere l’imputata già maturato il requisito reddituale, a prescindere da quello derivante dal rapporto di lavoro oggetto di falsa attestazione. In realtà, la dichiarazione dalla stessa rilasciata, essendo destinata, ai sensi del richiamato d.P.R. n. 445 del 2000, ad attestare la sussistenza di determinati requisiti per ottenere la cittadinanza, è considerata come fatta ad un pubblico ufficiale (art. 76, comma 3, d.P.R. n. 445 del 2000). Ne discende, allora, che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la capacità decettiva della dichiarazione, ossia la sua offensività della pubblica fede, trattandosi di un
atto destinato a provare la verità di un fatto a norma dell’art. 46, d.P.R. n. 445 del 2000, collegandosi proprio tale efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero, sicché la falsa dichiarazione ben poteva ingannare l’amministrazione cui era rivolta, trovando smentita la prospettazione difensiva sul punto.
3. Il secondo motivo è infondato.
Ai fini dell’applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131bis cod. pen., l’oggetto della valutazione del giudice è costituito dal fatto storico nella sua interezza, e perciò non solo dall’entità del danno o del pericolo, ma anche dalla condotta e dal suo disvalore, dalla non abitualità del comportamento, nonché dal grado della colpevolezza. In sostanza, si richiede una considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico. Tale complessa valutazione -come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte -si attaglia alle finalità dell’istituto, connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio della risposta punitiva, con effetti anche in tema di deflazione. Lo scopo primario della previsione normativa di cui all’art. 131 -bis cod. pen. è, invero, quello «di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266590 -01; Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283064 -01). Per tale ragione, ai fini della valutazione della esiguità del disvalore, il fatto reato viene in rilievo nella sua integralità e complessità, per poterne apprezzare complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.
Tanto premesso, rileva il Collegio, che è sicuramente conferente la deduzione difensiva che rileva come, ai fini del giudizio sulla abitualità delle violazioni, il giudice non può ritenere sussistente la condizione ostativa del «comportamento abituale» sulla sola base di emergenze istruttorie che non abbiano formato oggetto di accertamento processuale, come nel caso delle mere denunce (Sez. 2, n. 41774 del 11/7/2018, Moretti, Rv. 274247). Nondimeno, il ricorso omette di considerare che, nel caso di specie, la Corte territoriale, nel motivare il diniego, ha richiamato non solo gli ulteriori contratti di lavoro intestati all’imputata asseritamente falsi, ma ha altresì correttamente evidenziato la gravità della condotta in concreto posta in essere, con la quale NOME era venuta meno al dovere di lealtà e collaborazione dei privati al corretto svolgimento dell’attività amministrativa, nonché alla legalità e correttezza dei provvedimenti su cui si fonda la disciplina del d.P.R. n. 445 del 2000.
Alle considerazioni svolte consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME