Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36918 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 36918 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Egitto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2025 della Corte d’appello di Bologna Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata deliberata il 2 maggio 2025 dalla Corte d’appello di Bologna, che ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini che aveva sancito la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen., per avere falsificato la patente di guida egiziana a lui intestata, che aveva esibito in copia alla Polizia Stradale di Rimini . Gli accertamenti svolti avevano consentito di accertare che l’imputato era effettivamente titolare di una patente di guida egiziana recante lo stesso numero di quella esibita.
Il ricorso presentato dal difensore dell’ imputato si compone di due motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo di ricorso denuncia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla conferma del giudizio di responsabilità. L ‘ affermazione della Corte di appello secondo cui il documento esibito non era una
mera fotocopia, ma una copia realizzata con una stampante a getto d’ inchiostro, sarebbe un « sillogismo macroscopicamente errato »; tale stampante è di uso comune e non è idonea, per natura e caratteristiche di sistema, ad effettuare riproduzioni tali da simulare le tecniche di falsificazione anche più grossolane, sicché la riproduzione realizzata con tale tipo di stampante non potrebbe essere che una fotocopia.
La circostanza che l’imputato fosse titolare di una licenza d i guida egiziana con lo stesso numero e in corso di validità -prosegue il ricorrente -smentirebbe il coefficiente soggettivo.
Il ricorrente, infine, per dichiarato, mero tuziorismo difensivo, richiama giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’esibizione di una mera fotocopia rileva come prova del reato di falso solo quando tale fotocopia venga presentata come originale o come copia autentica.
2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce gli stessi vizi quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. I Giudici di merito avrebbero trascurato che l’imputato era effettivamente titolare di licenza di guida e gli avevano concesso la sospensione condizionale della pena, contraddittoriamente negandogli le circostanze attenuanti generiche, di cui egli sarebbe meritevole perché incensurato.
Il procedimento è stato trattato con rito cartolare, in quanto nessuna delle parti ha richiesto la trattazione in presenza; il AVV_NOTAIO Generale ha concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Effettivamente coglie nel segno il primo motivo di ricorso, quando lamenta vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità dell’imputato, giacché la Corte di merito ha offerto una giustificazione manifestamente illogica alla prova della falsificazione come creazione di un nuovo documento inesistente, a dispetto del fatto che l’imputato è titolare di una licenza di guida egiziana con lo stesso numero seriale di quella esibita nel corso del controllo. Non si comprendono, in altre parole, le ragioni per le quali la Corte distrettuale ha insistito su alcune caratteristiche tecniche del documento, che lo rendevano non originale, senza confrontarsi con la possibilità che si trattasse semplicemente della fotocopia del documento autentico.
La fondatezza del motivo di ricorso sulla responsabilità impone, dunque, di prendere atto della maturazione del termine massimo di prescrizione, decorso il 24 maggio 2025. Non costituisce una sospensione utile ai fini del prolungamento del termine di prescrizione quella di cui all’art. 159, comma 2, nn. 1 e 2 cod. pen. come inserito dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ai reati, come quello sub iudice , commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, applicabilità autorevolmente affermata da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 288175 -01. Tali ipotesi di sospensione ex lege , infatti, non trovano applicazione quando vi sia stato annullamento con riguardo alla parte relativa alla responsabilità, giusto il disposto di cui al comma terzo dell’art . 159 cod. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Così è deciso, 24/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME