Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40525 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40525 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME per il delitto di cui agli artt. 110, 482 e 477 cod. pen. (fatto commesso in Genova il 6 giugno 2015);
che il ricorso per cassazione nell’interesse di NOME è affidato a due motivi;
che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione, essendoci incompatibilità logica tra l’assoluzione del ricorrente dal delitto di ricettazione de timbri utilizzati per conferire data certa al contratto di locazione stipulato con COGNOME e la sua condanna per il delitto di falso in certificazione amministrativa, è generico e manifestamente infondato, il fondamento dell’assoluzione dal delitto di ricettazione essendo stato indicato dai giudici di merito nell’assenza di prova circa il possesso da parte del ricorrente dei timbri rubati utilizzati per compiere la falsa apposizione di data certa sul contratto: apposizione che, secondo il ragionamento della sentenza impugnata, ben potrebbe essere stata materialmente posta in essere da altri su istigazione del ricorrente medesimo;
che il secondo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 477 e 482 cod. pen., non è consentito in questa sede, posto che, sotto l’apparenza del vizio di sussunzione, è dedotta una questione di fatto, ossia quella relativa al potere o meno del messo comunale di conferire data certa ad una scrittura privata, che, dall’incontestata sintesi dei motivi di appello, contenuta nella sentenza impugnata, non è stata sottoposta alla Corte territoriale: donde, l’inammissibilità del motivo ai sensi del combiNOME disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., ossia in quanto inedito;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 27 settembre 2023 Il Co GLYPH ere estensore GLYPH Il Presid , t,te