Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1739 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1739 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
NOME nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo in data 18/10/2022 preso atto che l’imputato è stato autorizzato alla trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha c l’annullamento della sentenza;
udite le conclusioni con le quali di difensore AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamen della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d’Appello di Palermo con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformat la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 2/7/2021 che aveva condannato NOME per i delitti di falso e truffa a lui contestati, dichiarando prescritti i reati e revocando confisca per equivalente, con conferma della confisca diretta del denaro considerato profit del reato.
1.1. Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto provato che NOME NOME qualità di Commissari straordinario dell’RAGIONE_SOCIALE avesse, attraverso artif
raggiri consistiti nella falsificazione dei bilanci di previsione dell’ RAGIONE_SOCIALE per gli anni 2013 e 2014, consistiti nell’attestazione di poste inesistenti, indotto in errore la Regione RAGIONE_SOCIALE e il Comune RAGIONE_SOCIALE circa il pareg bilancio, condizione essenziale per l’erogazione dei contributi pubblici indispensabili mantenimento in vita dell’ente, procurandosi l’ingiusto profitto pari a 28.761,74 euro, cost dagli emolumenti percepiti quale Commissario Straordinario.
2.Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’imputato il quale, con primo motivo, articolato in otto punti, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione qu alla ritenuta sussistenza dei delitti a lui ascritti, non avendo i giudici di merito ten della disciplina regionale che regola i contributi agli Is1:ituti in parola, in RAGIONE_SOCIALE.
2.1. Deduce il ricorrente che la Regione RAGIONE_SOCIALE era al c:orrente della critica situazione fina dell’RAGIONE_SOCIALE per cui non poteva dirsi che fosse stata indotta in errore da Gen L’imputato con una nota inviata al competente Assessorato aveva reso nota la situazione finanziaria in cui versava l’RAGIONE_SOCIALE e tuttavia, la Regione, per ragioni di opp politica, aveva ritenuto di non procedere all’ estinzione dell’Ente a causa della laborio complessità della procedura di estinzione che, invero, prescindeva dall’intervento del ricorre ed avrebbe comportato, secondo quanto prescritto dell’art. 34 L. R. 22/1986, poi dichiara incostituzionale con sentenza del 2020, successiva ai fatti oggetto di giudizio, un aggravio il Comune che avrebbe dovuto procedere all’assorbimento del personale e del patrimonio dell’RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Aggiunge che la sentenza avrebbe omesso di motivare in ordine all’elemento soggettivo del reato di truffa non avendo considerato, quanto alla mancata acquisizione delle poste attiv che NOME versava in buona fede risultando il diniego dell’RAGIONE_SOCIALE, relativo alla voce assistenza RAGIONE_SOCIALE persone fragili, determinato dal mutamento parametri richiesti dalla RAGIONE_SOCIALE per l’accreditamento definitivo e, quanto ai mutui bancari, ch si era adeguato a richieste in precedenza già avanzate.
2.3. Rimarca, quindi, che la situazione di disavanzo del bilancio dell’Ente, era conosciuta d Regione RAGIONE_SOCIALE e tollerata al fine di evitare il disastro di tali Istituzioni tanto intervenne per consentire all’Ente di proseguire l’attività e pervenire alla fusione ai dell’art. 34 cit.
In relazione al reato di cui all’art. 479 c.p., lamenta che la sentenza avrebbe erroneam ravvisato il delitto di falso senza considerare che esso è ravvisabile solo in presenza di contenuto descrittivo e non in ordine RAGIONE_SOCIALE espressioni aventi contenuto valutativo come caso del bilancio di previsione che, appunto, riguarda la programmazione del periodo successivo e si distingue dal bilancio consuntivo.
3.1. Aggiunge che, trattandosi di informazioni non già false ma aleatorie o errate, non sareb ipotizzabile la truffa tanto più che la Regione RAGIONE_SOCIALE, per quanto sopra detto, era al co della situazione finanziaria dell’Ente e che l’erogazione dei contributi era funzion pagamento degli stipendi al personale e non al mantenimento in vita dell’Ente.
Ribadisce, in relazione al delitto di truffa, l’insussistenza dell’elemento soggettivo del avendo egli agito nell’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo ci si duole della disposta confisca del denaro. La sentenza no avrebbe motivato sul nesso di causalità tra reato, profitto e danno.
Evidenzia il ricorrente come il contributo della Regione sia stato destinato al pagamento de stipendi del personale e non al pagamento del suo compenso, mentre l’RAGIONE_SOCIALE gli ha corrisposto i compenso per una prestazione effettivamente erogata conseguendo, nel 2014, un risultato economico positivo.
CONSIDERATO IN DIRITTTO
1.11 ricorso è inammissibile perché basato su mol:ivi manifestamente infondati oltre ch reiterativi di censure sollevate in grado di appello sulle quali la Corte di mer compiutamente risposto con argomentazioni ineccepibili sia dal punto di vista logico ch giuridico.
1.1.Deve anzitutto osservarsi che nel caso di specie non ci si trova al cospetto di una senten assolutoria, come erroneamente indicato nel ricorso, ma ad una sentenza di proscioglimento per estinzione dei reati dovuta a prescrizione e che il giudice di appello ha confermat statuizione relativa alla confisca del denaro profitto del reato, procedendo doverosamente una valutazione nel merito (e quindi non solo ai fini dell’art. 129, comma 2, cod. proc. p circa la sussistenza dei reati ai sensi dell’art. 578 bis cod. proc. pen.
2.Ciò premesso, occorre muovere, in ordine di priorità logico-giuridica, dall’esame de censure relative al reato di falso. Al riguardo ritiene il collegio che la Corte territori fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ideologico osservando come il bilancio di previsione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, fosse documento che doveva necessariamente ispirarsi a canoni di veridicità ragionevolezza dando luogo, nell’ipotesi di loro violazione, al falso contestato (cfr. pagg segg. della sentenza impugnata).
2.1. In tema di rilevanza penale della falsa attestazione contenuta nel bilancio di previs occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 33843 del 04/04/2018, Rv. 273624) che ha affermato che non solo il bilancio consuntivo è atto RAGIONE_SOCIALE che può dar luogo al reato di falso (in tale senso Sez. 5, n. 24878 del 14/03/2017, Fhl. 270461), ma anche bilancio di previsione può assumere rilevanza ai fini dell’integrazione del falso.
Tale approccio ermeneutico è condivisibile se solo si considera che tale atto è un documento d pianificazione politica e programmazione economica che contiene altresì delle previsioni, quali risultano inevitabilmente ancorate ai fatti gestionali dell’esercizio precedent situazione finanziaria passata ed attuale dell’ente e quindi ad aspetti oggettivi contrariamente a quanto si assume nel ricorso, impediscono valutazioni prettamente discrezionali. La giurisprudenza di questa Corte ha delineato i profili di rilevanza
valutazioni in rapporto alla falsità ideologica. Si è infatti chiarito che ‘quando interven contesti che implicano l’accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati tecnicamente indiscussi, gli enunciati valutativi assolvono certamente una funzione informati e possono dirsi veri o falsi”, infatti, quando faccia riferimento a criteri predetermi valutazione è un modo di rappresentare la realtà analogo alla descrizione o alla constatazione sebbene l’ambito di una sua possibile qualificazione in termini di verità o di falsità sia v e risulti, di regola, meno ampio, dipendendo dal grado di specificità e di elasticità dei c riferimento”.
In particolare, la sentenza Sez. 5, n. 39360 del 15/07/2011, Gulino, Rv.251533, ha affermat “il RAGIONE_SOCIALE ufficiale che, nel documentare l’attività valutativa di cui è incaricato, d avere assunto dati diversi da quelli realmente acquisiti ovvero affermi di avere utili elementi in realtà inesistenti, compie una falsa attestazione, idonea ad integrare il reato all’art. 479 cod. pen.”. Fuori dall’ambito dei delitti contro la fede pubblica, le Sezioni tema di false comunicazione sociali, hanno ribadito la configurabilità del falso valut “quando l’attestazione sia resa in un contesto implicante la necessaria accettazione parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi”, precisando che, dato il ridotto margine di opinabilità delle scienze contabilistiche, “la “valutazione” oggetto di falso investe la loro “materialità”. (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarell 266803).
Le Sezioni unite di questa Corte hanno anche affermato che la falsità è rilevante se riguar dati informativi essenziali per influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall’art. 2621 cod. civ., nel testo modif configurabile, infatti, in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici general accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativ in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni» (Sez. U. sentenza n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266803).
Sulla base di tali considerazioni perde rilievo l’osservazione difensiva secondo cui il bilan previsione avendo valenza programmatoria e contendo solo “la sommatoria di stime di probabili entrate o uscite” , non consentirebbe di ravvisare il delitto di falso. Invero il di previsione ha una specifica valenza informativa circa lo stato di salute dell’Ente e, nel c esame ha condotto, mediante l’attestazione di poste attive inesistenti, ad una valutazione pareggio di bilancio così che l’Ente stesso, sebbene fosse strutturalmente ed irrimediabilment in crisi, potesse continuare ad operare, ottenendo contributi regionali che altrimenti avrebbe conseguito e consentendo al ricorrente, quale Commissario straordinario, di percepire emolumenti che altrimenti non avrebbe ottenuto.
2.2. Quanto poi alla asserita erroneità (e non falsità) nella appostazione, la Corte territori puntualmente osservato come, tanto i mutui bancari, risultati sprovvisti di qualsiasi eleme di supporto e di alcun contatto con qualsiasi banca, quanto la voce di entrata “retta di ric
per soggetti fragili” dell’anno 2014, per la quale era intervenuto il diniego defin accreditamento da parte dell’autorità regionale (per quelle del 2013 vi era stato accreditamento solo provvisorio, poi negato), fossero informazioni assolutamente inattendibi e certamente irrealizzabili così che doveva ritenersi che l’imputato avesse la prec consapevolezza che non si sarebbero concretizzati.
2.3. A fronte di tale ricostruzione, non contraddittoria né manifestamente illogica, il ric sollecita una rivalutazione in fatto, prospettando una serie di travisamenti che invero appai censure non consentite in quanto dirette, in modo inequivoco, a rimettere a questa Corte un inammissibile apprezzamento di merito circa i contenuti della sentenza impugnata.
Analoghe considerazioni devono essere rivolte RAGIONE_SOCIALE censure difensive riguardanti il delitto truffa, il ricorrente reitera doglianze in merito RAGIONE_SOCIALE quali la sentenza ( pagg. 5 puntualmente risposto evidenziando l’irrilevanza del fatto che alcuni amministratori perso fisiche all’interno della Regione RAGIONE_SOCIALE conoscessero e avessero tollerato che i bila previsione recassero dati falsi, o anche che il predecessore di COGNOME avesse formulato richiest di estinzione dell’ente. Ciò che significativamente è stato osservatc è che tramite la rappresentazione della situazione finanziare dell’Ente questo ha potuto continuare ad operar ricevendo contributi che altrimenti non gli sarebbero spettati e cioè quei contributi funzio coprire disavanzi non previsti o non prevedibili e comunque congiunturali in una situazio invece in cui i disavanzi erano del tutto prevedibili ed anzi previsti.
In tal modo la Corte di merito ha effettuato la valutazione circa l’idoneità dei raggiri ai sussistenza del reato di truffa, in concreto, ossia con riferimento diretto alla part situazione in cui è avvenuto il fatto ed RAGIONE_SOCIALE modalità esecutive dello stesso conformand all’insegnamento consolidato di questa Corte secondo cui tal idoneità non è esclusa dall esistenza di preventivi controlli, ne’ dalla scarsa diligenza della persona offesa nell’ese quando, in concreto, esista un artificio o un raggiro posto in essere dall’agente e si accert tra di esso e l’errore in cui la parte offesa è caduta sussista un preciso nesso di causalità. 5, n. 11441 del 27/03/1999, Rv. 214868; Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Rv. 268960). E, comunque, la questione dell’idoneità astratta dell’artificio o del raggiro a sorprendere l buona fede può acquistare rilevanza in tema di tentativo di truffa, ma non quando questa si consumata con l’effettiva induzione in errore perc:hé in tal caso l’idoneità è dimost dall’effetto raggiunto e non può escludersi anche se sia provato che il soggetto indott errore sospettò il raggiro o l’artificio (Sez. 2, Sentenza n. 34059 del 03/07/2009, Rv. 2449 Sulla base di tali argomentazioni ritiene il collegio che la sentenza di appello sia corretta argomentata e completa perché risponde puntualmente a tutte le censure sollevate con l’atto di gravame.
La censura relativa alla confisca del denaro è infondata.
Assume il ricorrente che la somma di euro 28.767,74 non andava confiscata perché non costituisce profitto del reato di truffa, ma rappresenta l’emolumento corrisposto dall’Ip non dalla Regione) a NOME, per l’attività lavorativa prestata.
Ed invero, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la somma erogata dall’RAGIONE_SOCIALE costituisc profitto del reato di truffa posto che NOME ha ottenuto l’emolumente in forza di un contr radicalmente nullo perché originato da una condotta fraudolenta consistita nell’RAGIONE_SOCIALEg circostanze false circa il pareggio di bilancio, così inducendo la Regione a mantenere in vita Ente che altrimenti andava sciolto.
Il collegio ribadisce che il profitto del reato di truffa si identifica con il vantaggio derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito (Sez. un. n. 31617 26/06/2015, Rv. 264436).
Nel caso di specie individuata la condotta illecita nella RAGIONE_SOCIALEgazione del bilancio di prev falsificato iche ha portato la Regione alla decisione circa il mantenimento in vita dell’Ente, de ritenersi che il compenso lucrato da NOME costituisca il vantaggio ingiusto generato da condotta decettiva, perché percepito in forza di un atto ab origine nulle.
La condotta fraudolenta contestata ha “inquinato”, infatti, l’intero procedimento ed i suoi sicché l’emolumento ottenuto deve considerarsi illeci1:o (Sez. 2, n. 13928 del 07/01/2015,Rv 263418; Sez. 2, n. 52808 del 04/10/2016, Rv. 268757).
Alla luce delle suesposte considerazioni deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023