Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37714 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37714 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato ad Augusta (SR) il DATA_NASCITA;
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 18 emessa in data 16/01/2025;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
vista la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chie dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
viste le conclusioni e la nota spese trasmesse per la parte civile in data 18/09/2025 dall’AVV_NOTAIO il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
vista la dichiarazione di remissione di querela presentata da NOME COGNOME in data 01/10/2025 con contestuale accettazione da parte di NOME COGNOME, trasmessa in data 01/10/2025;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 16/01/2025 la Corte di Appello di Campobasso ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Larino, in composizione monocratica, in data 24/11/2023 di condanna di NOME COGNOME per i reati di appropriazione indebita (capo a) e falsità ideologi (capo b), oltre al risarcimento del danno a favore della parte civile, NOME COGNOME.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, affidandolo a due motivi con i quali deduce, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), violazione legge in relazione all’art. 124 cod. pen., eccependo la tardività della querela, e vizi motivazione circa la sussistenza del reato di cui all’art. 483 cod. pen..
2.1 In particolare, quanto al primo motivo, il difensore osserva che la Corte territoriale, avere confermato che il termine per proporre querela in caso di reato di cui all’art. 646 cod. pen decorre non già dalla data di commissione del reato, bensì da quella in cui la persona offesa è venuta a conoscenza del fatto costituente illecito penale, avrebbe errato nell’individuare n dicembre 2019, il momento in cui la persona offesa avrebbe acquisito piena cognizione dell’illecito, piuttosto che nell’ottobre 2019, data in cui COGNOME, a seguito di visura al aveva avuto conoscenza certa dell’avvenuta interversione del possesso del veicolo e quindi del fatto-reato, mentre la querela veniva proposta in data 11/02/2020 e quindi oltre il termine tre mesi.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la configurabilità dell’articolo 483 cod. p adducendo la mancanza di una specifica norma giuridica che attribuisca all’atto posto in essere la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, “venendo così a col l’efficacia probatoria dell’atto al dovere di dichiarare ed affermare il vero”. Il ricorrente negare la falsità del “modello di delega” predisposto dall’imputato, lamenta che la Cort territoriale avrebbe omesso di considerare che il trasferimento di proprietà, ai sensi dell’art. cod. civ., permette di vendere un veicolo anche da parte di un soggetto che non è intestatario del bene, purché abbia la disponibilità del veicolo, del certificato di proprietà o del c.d. complementare originale: tutti documenti di cui COGNOME aveva la disponibilità, rientrando così novero dei soggetti titolati a vendere il veicolo, anche se al P.R.A. egli non era registrato c intestatario; nella specie, si tratterebbe comunque di un falso inutile, che ricorre quando u dichiarazione falsa non ha leso la fede pubblica, di talché la dichiarazione, anche se non veritier non sarebbe punibile, in assenza di una specifica norma giuridica che attribuisca all’atto funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, collegando l’e probatoria dell’atto al dovere del dichiarante di affermare il vero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Preliminarmente va dato atto dell’avvenuta rimessione di querela della parte offesa NOME COGNOME effettuata in data 01/10/2025 dinanzi ai Carabinieri di Puglia, stazion di Volturino, nei confronti dell’imputato NOME COGNOMECOGNOME il quale contestualmente h accettato.
1.1. E’ pacifico che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso pe cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice d legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Cass SS.UU., 25.2.2004, COGNOME; Cass. Pen., 2, 8.7.2014 n. 37.688, COGNOME; Cass. Pen., 2, 28.4.2010 n. 18.680, COGNOME; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 5, 25.2.2019 n. 19.675, Crupi, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l’estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l’abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti)
1.2. Ne deriva che, pacifica l’esistenza della remissione di querela della parte offesa cos come la sua accettazione, va disposto l’annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato, limitatamente al capo a) dell’imputazione – essendo il reato di cui al capo b) procedibile d’ufficio – non emergendo, oltretutto, elementi giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell’innocenza dell’imputato, né, i generale, l’incontrovertibile insussistenza del fatto. Resta assorbito il primo motivo.
Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.
2.1. La Corte territoriale (come già il giudice di primo grado) ha puntualmente spiegato che COGNOME, dopo essere entrato in possesso dell’autovettura Fiat 500 targata TARGA_VEICOLO tramite un contratto estimatorio stipulato con NOME COGNOME (titolare del concessionaria proprietaria della vettura) -, non solo non la riconsegnava al legittim proprietario, ma addirittura la vendeva a terzo (tale NOME COGNOMECOGNOME e, a tal fine predisponeva un’autocertificazione denominata “Modello di delega per la presentazione delle formalità”, recante la firma falsificata di NOME COGNOME – che in dibattim disconosceva categoricamente tale sottoscrizione – inoltrata all’RAGIONE_SOCIALE di Campobasso per ottenere un nuovo certificato di proprietà; a quel punto COGNOME vendeva la vettur “agendo così in qualità di legittimo proprietario della stessa, al fine di procurars ingiusto profitto con pari danno per la persona offesa” (v. sent. impugnata, non numerata e comunque p.4).
2.2. La prospettazione difensiva, secondo la quale difetterebbe nella specie il dovere del dichiarante di affermare il vero, svaluta il disposto dell’art. 76 comma 3, d.P.R. n. 445 d 2000, da cui emerge chiaramente che il significato da attribuire alla disposizion incriminatrice è quello di includere le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli ar
e 47 d.P.R. n. 445 del 2000 nel novero degli atti pubblici, essendo “considerate come fatte a pubblico ufficiale”, il quale ovviamente le raccoglie in un atto pubblico; ne deri pertanto, l’illiceità penale nel caso in cui il privato rilasci una dichiarazione, ai sens artt. 46 e 47, che sia falsa.
2.3. La Corte territoriale, con motivazione scevra da vizi ed esaustiva (pp. 4 e 5), invero evidenziato che, secondo l’art. 76 del d.p.r. n. 445 del 2000 – espressamente richiamato nel modello di delega in questione – le dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del medesimo d.p.r. sono considerate come rese a pubblico ufficiale, essendo la qualità del ricevente (nel caso di specie, l’RAGIONE_SOCIALE) come del tutto idonea caratterizzarne la destinazione ad essere trasfuse in un atto pubblico (cfr. in tema Sez. 5 n. 20570 del 10/5/2006, Esposito, Rv. 234203), mentre l’obbligo del dichiarante . di affermare il vero – ossia la necessità di individuare una specifica norma giuridica ch attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico u così collegandone l’efficacia probatoria al dovere di affermare il vero – è imposto dichiarante, sotto comminatoria di sanzione penale, dagli artt. 46, 47 e 76 d.p.r. 445 de 2000. L’art. 483 cod. pen., in altre parole, costituisce norma sanzionatoria delle condott vietate dal D.P.R. n. 445 del 2000 poiché l’art. 76 di tale testo legislativo punisce, sensi del codice penale”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne uso nei casi previsti dal decreto stesso.
2.4. Secondo principio consolidato di questa Corte (cfr. Sez. 5 n. 25927 del 07/02/2017, Rv. 270447), del resto, le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/20 rientrano tra gli atti pubblici, con ogni conseguenza derivante dalla falsità delle medesime di modo che «Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblic (art. 483 cod. pen.) la condotta di colui che dichiara il falso in sede di dichiaraz sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 d.p.r. n.445 del 2000» (Sez. 5, n. del 26/10/2017, Rv. 272277 – 01): questo perché «L’atto disciplinato dalle norme di cui agli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in mat di documentazione amministrativa è per sua natura “destinato a provare la verità” dei fatti in esso affermati, che concernono fatti, stati e qualità personali» (Sez. 5, n. 38 del 09/07/2008, COGNOME, Rv. 242324); funzione che le due disposizioni richiamate assegnano alle dichiarazioni sostitutive di atti notori e di certificazioni.
Per i motivi esposti, va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all’art. 646 cod. pen. perché estinto per remissione querela; segue, in mancanza di diverso accordo, la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali; il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto e va disposta trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Campobasso per la rideterminazione della pena.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui all’art. 646 c. perché estinto per remissione di querela; condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e dispone trasmettersi gli atti alla Cort Appello di Campobasso per la rideterminazione della pena.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2025
Il Consigliere relatore il Presidente