Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22931 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22931 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/03/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a VARESE il DATA_NASCITA
NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto che entrambi i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto che sia annullata senza rinvio la sentenza impugnata ovvero in subordine dichiarare di non doversi precedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata il 22 settembre 2022 e depositata il 3 ottobre 2022, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Varese il 14 febbraio 2019, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha dichiarato non doversi procedere per i reati commessi prima del
20 ottobre 2014 e per l’effetto ha ridetermiNOME la pena irrogata ai due imputati, confermando nel resto la decisione di primo grado.
Secondo la contestazione del Pubblico ministero e la ricostruzione operata dai giudici di merito, la vicenda per cui è processo ha per oggetto la sussistenza di irregolarità strutturali e funzionali del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, struttura accreditata presso il RAGIONE_SOCIALE di cui era amministratrice unica NOME COGNOME. La situazione di non conformità del RAGIONE_SOCIALE alla normativa vigente (in particolare, ma non solo, per quanto attiene alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro) sarebbe stata celata alla competente RAGIONE_SOCIALE, mediante la trasmissione di documentazione artefatta, attestante attività di manutenzione viceversa mai posta in essere ovvero costituita da cartelle cliniche e schede di terapia da cui si evinceva che le prestazioni sanitarie erano state rese nel rispetto delle norme vigenti e alla presenza del medico, dottor NOME COGNOME. Le condotte così sinteticamente riassunte avrebbero integrato i delitti di concorso nelle falsità materiali in att pubblico (ascritti ad entrambi gli imputati) e di truffa aggravata ai danni di ente pubblico (per la quale, ad oggi, si procede nei confronti della sola COGNOME, dopo che il Tribunale ha assolto il dottor COGNOME per non avere commesso il fatto).
Avverso questa sentenza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo cinque motivi di ricorso, lamentando in particolare:
2.1. La violazione della legge penale, in relazione agli artt. 476-479 cod. pen., dal momento che i fatti andrebbero viceversa ricondotti alla fattispecie di cui all’art. 482 cod. pen., difettando in capo all’imputata, priva di qualsivoglia potere certificativo o autoritativo, la qualità di pubblico ufficiale.
2.2. La violazione della legge penale, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 476-479 cod. pen., erroneamente applicati senza tenere nella dovuta considerazione la natura innocua o grossolana delle falsificazioni, del tutto inidonei ad ingannare la pubblica amministrazione e a ledere la pubblica fede.
2.3. La violazione dell’onere motivazionale, dal momento che la penale responsabilità di COGNOME sarebbe stata desunta unicamente dal dato formale della sua posizione di amministratrice della RAGIONE_SOCIALE, sulla base della logica del “non poteva non sapere”, in difetto di qualsiasi sua condotta materiale concretamente accertata in giudizio.
2.4. La violazione della legge penale, in relazione all’art. 640 cod. pen., essendosi erroneamente ritenuta la configurabilità del delitto di truffa in assenza di un danno ingiusto effettivamente verificatosi.
2.5. La violazione delle norme processuali, in relazione agli artt. 192 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando l’erroneità della affermazione di
sussistenza del dolo della truffa e il travisamento della prova, essendo emerso in dibattimento che le false relazioni di manutenzione non sarebbero mai state esibite o inviate all’ente pubblico.
Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, contro la medesima decisione, anche NOME COGNOME, deducendo due articolati motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo, ci si duole, quanto alla materialità del reato:
dell’erronea riconduzione ad un’unica species giuridica di due distinte categorie documentali (le schede di terapia/schede tecniche e le cartelle cliniche/ambulatoriali), laddove le firme apocrife riferibili al dottor COGNOME sarebbero state apposte unicamente sulle schede di terapia, mentre la natura di atto pubblico andrebbe riconosciuta soltanto alle cartelle cliniche;
della incongruità, illogicità e inconferenza del passaggio motivazionale che estende alla apposizione della firma apocrifa del dottor COGNOME, anche un valore di attestazione della correttezza tecnica dei dati di funzionamento e di manutenzione dei macchinari (ultronea alla competenza del medico, il quale conseguentemente era stato assolto dal concorso nella truffa) e non della sua sola presenza fisica;
della erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 476 e 483 cod. pen. poiché il contenuto delle schede tecniche – prive di passaggi valutativi – non ha connotazioni di “certificazione” (riconoscibili soltanto all cartelle cliniche), avendo la presenza del medico nella camera RAGIONE_SOCIALE una diversa funzione di mera prevenzione in caso di reazioni anomale da parte dei pazienti;
3.2. Con il secondo motivo, si censura l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 43 cod. pen. e la conseguente illogicità della motivazione, lamentando la apoditticità dell’affermazione della Corte di appello secondo la quale sarebbe stato il medesimo dottor COGNOME ad apporre la propria sottoscrizione sulle schede di terapia ovvero avrebbe comunque scientemente consentito o disposto che altri la apponessero, basandosi sull’unico (e non corretto) presupposto che l’imputato fosse il solo ad avere interesse a far risultare la sua presenza.
Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale e la difesa COGNOME hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato da COGNOME è infondato e quello proposto nell’interesse di NOME è fondato, nei termini appresso specificati.
La posizione di NOME COGNOME.
2.1. Per quanto attiene al delitto di falso, la ricorrente contesta con il primo motivo, il passaggio logico del giudice di appello che le riconosce la qualifica di pubblico ufficiale sul solo presupposto di essere stata l’amministratore unico e il legale rappresentante della società e che in tale veste abbia chiesto e ottenuto l’accreditamento in Regione e ricevuto i rimborsi per l’attività RAGIONE_SOCIALE. Al contrario, ad esempio, del medico convenzioNOME, l’odierna ricorrente non avrebbe, secondo la difesa, mai esercitato «poteri autoritativi o certificativi». Peraltro, nonostante questa censura fosse già contenuta nell’atto di gravame, non ci sarebbe stata una diretta o indiretta presa di posizione nella sentenza di appello.
La doglianza è infondata.
La verifica della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio muove dal dato – non determinante ma comunque significativo in una valutazione globale – del carattere pubblico dell’ente, dovendosi altresì valutare la natura delle specifiche attribuzioni e compiti che, nell’ambito di tale attività, son concretamente svolti dal predetto (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni, Rv. 278196). D’altronde, anche i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società di capitali possono comunque essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l’attività de società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con strumenti privatistici (Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257384).
In merito alla natura pubblica dell’attività svolta dal RAGIONE_SOCIALE, accreditato con il RAGIONE_SOCIALE in regime di convenzione (ovvero i cui oneri economici erano addebitati al medesimo SSN, fatta salva la compartecipazione dell’utente con il pagamento del ticket), non può dubitarsi che l’attività delle strutture convenzionate e di coloro che in essa operano trovi la sua fonte nella legge 23 dicembre 1978 n. 833 sul SSN. Le convenzioni tra il SSN e le case di cura e le strutture private danno vita a rapporti che si inquadrano nelle concessioni amministrative di pubblico servizio, in quanto con tali convenzioni vengono attribuite a soggetti privati, in funzione integrativa e di supporto della struttura pubblica (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, Delogu, Rv. 191174. Cfr. Sez. 6, n. 28952 del 17/09/2020, COGNOME, Rv. 279686, che, richiamando anche Sez. U civ., n. 16336 del 18/06/2019, Rv. 654412, ha specificato come, anche dopo il riordinamento della disciplina in materia RAGIONE_SOCIALE operato dal d.lgs. n. 502 del 1992, la natura del rapporto tra struttura privata e ente pubblico permanga
immutata e resti di tipo concessorio, poiché, a seguito del provvedimento di accreditamento, il centro privato viene inserito in modo continuativo e sistematico nell’organizzazione della pubblica amministrazione, essendo investito dello svolgimento di attività funzionale al perseguimento dell’interesse generale alla realizzazione del diritto alla salute).
Analogamente, rientrano nella nozione di atto pubblico (agli effetti penali, più ampia di quella desumibile dall’art. 2699 cod. civ.,) anche gli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa, a prescindere dal fatto che il loro contenuto venga integralmente trasfuso nell’atto finale del pubblico ufficiale o ne venga a costituire solo presupposto implicito necessario (Sez. 5, n. 17089 del 17/02/2022, Stifanelli, Rv. 283007).
La Corte milanese ha fatto buon governo di questi principi, rilevando correttamente come la convenzione della RAGIONE_SOCIALE con il RAGIONE_SOCIALE attribuisca alla struttura privata («nella persona del legale rappresentante») l’esercizio di una funzione amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico, consistente nell’erogare ai pazienti prestazioni sanitarie i convenzione, di modo che l’ente convenzioNOME partecipa allo svolgimento di una attività dell’amministrazione pubblica. Da ciò consegue anche che le relazioni tecniche sono senza dubbio atti pubblici: «nella parte in cui attestano il regolare svolgimento dell’attività della struttura medica convenzionata, sono atti redatti (se genuini) da apposite strutture pubblicamente autorizzate e deputate ad agire in nome della RAGIONE_SOCIALE che, tramite tali strutture, esercita il controllo del regolare svolgimento dell’attività» (p. 20). Trattandosi di cosiddetta “doppia conforme nel merito” sul punto, non è inutile citare anche l’analoga riflessione del Tribunale, laddove si sottolinea la natura di atto pubblico, in senso penalmente rilevante, sia delle schede, sia delle cartelle, trattandosi di documenti di qualche complessità che sintetizzano un’attività medica ovvero comunque sono inseriti in una sequela procedimentale in cui ogni singola seduta ha comunque rilievo; quanto poi alla «posizione rivestita da COGNOME con riguardo alle relazioni di manutenzione ordinaria: l’imputata , ben lungi dall’essere un mero direttore sanitario, er proprio Amministratore Unico del RAGIONE_SOCIALE, deputata costantemente a vigilare sulla gestione amministrativa della struttura» (p. 31). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Il secondo motivo, che reitera le doglianze sulla asserita grossolanità o innocuità del falso già contenute nell’atto di appello, non si confronta adeguatamente con la motivazione, non apodittica, offerta nella sentenza di secondo grado.
Invero, la Corte milanese si è fatta carico di valutare il concreto carattere grossolano o innocuo dei falsi. Invero, ai fini dell’esclusione della punibilità pe inidoneità dell’azione ai sensi dell’art. 49, secondo comma, cod. pen., gli errori di
battitura o marchiane ripetizioni non sono di per sé indici univoci di una falsità talmente evidente da escludere qualsiasi efficacia decettiva. Questa idoneità concreta è stata adeguatamente illustrata dalla Corte, che ha ben evidenziato, quanto alla presunta innocuità, come il perfetto stato manutentivo dei macchinari fosse un requisito imprescindibile per mantenere l’accreditamento in Regione (tant’è che, quando si è avuta piena contezza del contrario, in presenza di gravissimi malfunzionamenti, si è proceduto alla revoca) e, quanto alla grossolanità accennata da alcuni testi, come la non perfetta esecuzione tecnica del falso documentale – mai negata – avrebbe avuto scarso significato per la RAGIONE_SOCIALE che fosse stata in ipotesi chiamata a una verifica sul punto, esaminando a campione atti conservati presso la società: «se, analizzandole insieme, il perito rileva come il falso fosse subito rilevabile, ciò non sarebbe ripetibile se l’autorità ne avesse esaminata una sola» (pp. 17-19).
Il motivo è dunque infondato.
2.3. Con il terzo motivo, si censura l’assunto, posto dai giudici di merito alla base della condanna per il delitto di falso, per cui la semplice posizione apicale nell’organico societario era di per sé prova sufficiente della penale responsabilità, nonché la mancanza di motivazione in merito quale fosse lo specifico apporto concreto fornito dalla ricorrente alla commissione del reato.
In realtà, il ragionamento seguito dai giudici di merito, lontano dalla tautologia del “non poteva non sapere”, si sviluppa attraverso considerazioni fondate su dati obiettivi, analizzati in modo congruo e non manifestamente illogico.
La Corte territoriale ha affermato, in primo luogo, che l’imputata, in qualità di amministratore unico di una società avente come oggetto sociale la gestione di centri di terapia RAGIONE_SOCIALE, era investita dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ivi compresi quelli inerenti la verifica del regolar funzionamento dei macchinari e il loro stato manutentivo secondo le scadenze temporali di legge. L’obbligo in capo a COGNOME COGNOME provvedere a questi incombenti, commissionando l’intervento a imprese competenti, è rimasto sicuramente inottemperato. Le relazioni risultano essere state formalmente emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE, ma il suo legale rappresentante ha disconosciuto la propria sottoscrizione e l’intero documento, mostrando le rilevanti differenze con propri atti di analogo contenuto. Nessun altro, se non l’amministratore della RAGIONE_SOCIALE, avrebbe avuto interesse a commissionare o produrre di mano propria le false relazioni.
Restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (come viceversa sotteso dall’impianto difensivo), ne discende l’infondatezza del motivo.
NOME
2.4. Anche il quarto motivo, relativo al delitto di truffa, è infondato.
La difesa incentra i propri rilievi sulla asserita mancata sussistenza di un danno ingiusto economicamente quantificabile.
La Corte milanese, condividendo appieno le riflessioni svolte dal Tribunale sul punto, ha chiarito come il danno economico si sia configurato come «sviamento di risorse pubbliche», da cui risultano danneggiati gli altri soggetti che avrebbero potuto ottenere le erogazioni economiche invece in seguito percepite illecitamente dal RAGIONE_SOCIALE amministrato dalla ricorrente. Resta irrilevante, per giustificare gli esborsi pubblici, il fatto che le prestazioni siano state rese, perché non avrebbero potuto essere effettuate in regime convenzionale. È viceversa quantificabile, sommando tutte le erogazioni indebitamente percepite, l’ingiusto profitto ottenuto dall’imputata.
Il Tribunale così riassume la sussistenza degli elementi costitutivi: «comunicazione di false informazioni (artifizi/raggiri) inerenti il reale e attual stato del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, tali da apparire astrattamente credibili (induzione in errore) e, quindi, tali da indurre l’RAGIONE_SOCIALE Pubblico ad erogare i finanziamenti periodici (profitto non dovuto con altrui danno ossia per l’Erario). l’RAGIONE_SOCIALE Pubblico ha subito un danno non quantificabile esattamente e consistente nell’avvenuta destinazione di somme di denaro ad una struttura convenzionata non pienamente in regola: l’RAGIONE_SOCIALE Pubblico – in virtù di una complessa e retrostante operazione artificiosa – si è ritrovato ad aver destiNOME ingenti capitali volti a finanziare u struttura RAGIONE_SOCIALE per così dire “non meritevole”, a scapito di altre che invece avrebbero avuto ogni regolare requisito per il mantenimento dell’accreditamento (e che avrebbero anche potuto sopravvivere di più sul mercato e rendere al meglio nel corso del tempo le prestazioni sanitarie). È chiaro infatti che alla decisione di erogare – o continuare a erogare – fondi pubblici a un ente privato, consegue automaticamente la riduzione di risorse disponibili in bilancio. Insomma il “danno” comunque sussiste e si traduce in uno sviamento in debito di risorse» (pp. 24 e 26). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Appare dunque chiaramente illustrata la natura del profitto e del correlativo danno (tutt’altro che virtuale, ed anzi immediato ed effettivo, di contenuto patrimoniale ed anche organizzativo, con consistente nocumento economicamente apprezzabile – per una corretta gestione delle risorse pubbliche: lesione del diritto dell’ente pubblico al corretto adempimento della controprestazione contrattuale, essendo state viceversa mantenuto l’accreditamento della struttura privata presso il SSN ed erogati contributi pubblici in cambio di prestazioni sanitarie effettuate da centro convenzioNOME privo dei minimi requisiti strutturali previsti dalla normativa per un efficiente svolgimento dell’attività medica e per la sicurezza dei pazienti).
2.5. Anche del dolo della truffa è dato ampiamente conto nella sentenza di appello, in risposta peraltro ad analogo motivo di gravame: «non sarebbe emerso, a parere della difesa, il dolo dell’imputata e, tantomeno, l’animus nocendi. Afferma l’appellante che dalla motivazione emerge come la colpevolezza dell’imputata sarebbe conseguenza della carica da lei ricoperta presso il centro medico, avendo la stessa tutti i compiti inerenti la gestione amministrativa della struttura comprensiva dei rapporti con la RAGIONE_SOCIALE presso cui era convenzionata. Certamente. Ed è proprio per questo che l’elemento soggettivo è pienamente sussistente. Si è già rilevato come la donna abbia agito nella sua qualità e nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE da lei rappresentato. L’elemento soggettivo è, dunque costituito dalla piena consapevolezza di porre in essere gli artifici esaminati, al fine di ingannare trarre in inganno la P.A. e di ottenere, per il RAGIONE_SOCIALE Iperbarico, le erogazioni pubbliche, con animus nocendi nei confronti della P.A.» (p. 22).
Questa motivazione, congrua, non illogica né contraddittoria, unisce le valutazioni relative alla sussistenza del dolo a quanto già considerato riguardo alla condotta, all’evento e al nesso causale.
Non è consentito in questa sede riesaminare ulteriori emergenze processuali (peraltro, indicate del tutto genericamente: «diversi testi hanno dichiarato che »). Appare del tutto improprio anche il riferimento obiter e senza ulteriori precisazioni – al travisamento della prova, che consiste nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti (e che comporterebbe la cognizione del giudice di legittimità resti circoscritta alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, atteso il persistente divieto di rilettura e re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova. Cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370). Oltretutto, vertendosi nel presente processo in un caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, può essere legittimamente dedotto con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (da ultimo, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, M., Rv. 281085).
Il quinto motivo del ricorso COGNOME è quindi generico e non consentito.
La posizione di NOME COGNOME.
3.1. Come chiarito dalla Corte milanese, ferma restando la ontologica differenza tra le cartelle cliniche e le schede tecniche, è indubbio che anche a queste ultime debba essere riconosciuta la qualità di atti pubblici aventi valore di certificazione, in quanto esse non si limitano ad attestare la verifica dei controlli
tecnici (parte falsificata nel suo contenuto essenziale), ma anche «la programmazione della terapia OTI, ossia la somministrazione del trattamento medico tramite l’uso del macchinario», inserendosi pertanto «nel procedimento pubblico di somministrazione di cura medica al paziente e certificano con quale macchinario, in quali condizioni tecniche, in quale momento, il paziente sia entrato nella camera RAGIONE_SOCIALE ed abbia ricevuto il trattamento». Parimenti indubbia la qualità di pubblico ufficiale del medico che sottoscrive, nella qualità, entrambi gli atti (pp. 24-25).
Peraltro, è corretto il rilievo, posto alla base di una delle doglianze fatte convergere nel primo motivo di ricorso (e ulteriormente sottolineate nella memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale), che la Corte non abbia offerto motivazione rispetto al gravame relativo al mancato accertamento dell’apocrifia delle firme apposte sulle cartelle cliniche. L’atto di appello, infatti, evidenzia come «le sigle (attribuibili al dott. COGNOME) sottoposte a valutazione e verifica da parte de perito grafologo del pubblico ministero sono esclusivamente quelle presenti nei frontespizi delle prime pagine delle 25 schede di terapia di cui al capo A dell’imputazione ; le firme del dott. COGNOME presenti nelle 8 cartel cliniche/ambulatoriali di cui al capo A dell’imputazione non sono state fatte oggetto di verifica peritale e sono pertanto da ritenersi genuine fino a prova contraria» (pp. 21).
La motivazione della Corte di appello prende in considerazione soltanto la sottoscrizione delle schede di terapia ed è quindi del tutto mancante per quanto attiene alla questione sopra illustrata.
3.2. In merito all’apporto concorsuale offerto dall’imputato nella realizzazione delle falsità in atti pubblici, la Corte, muovendo dal fatto che era incontroversa in giudizio l’apocrifia delle sottoscrizioni apposte dal dottor COGNOME sulle schede, fonda la propria ricostruzione, in buona sostanza, su un argomento di ordine razionale: «Il COGNOME era l’unico medico strutturato del RAGIONE_SOCIALE, essendo l’unico altro soggetto ivi operante, il COGNOME, uno specializzando. Era l’unico soggetto ad avere interesse a che risultasse la sua presenza nel momento in cui veniva somministrata la terapia in camera RAGIONE_SOCIALE. Non è possibile dunque ipotizzare che nessun altro avrebbe potuto mettere la sua firma a sua insaputa, perché non vi sarebbe stato alcun motivo per farlo. Oltre ad essere l’unico medico strutturato, il COGNOME era il dirigente sanitario del RAGIONE_SOCIALE, a lui era affidata, per posizione e per contratto, l’area RAGIONE_SOCIALE e le firme della documentazione relativa alle cure mediche somministrate dovevano essere apposte unicamente da lui».
L’argomento prova troppo: la sola posizione di garanzia, trattandosi di un reato commissivo, non vale evidentemente a fondare la penale responsabilità e la necessità che un medico presenziasse alle operazioni (e quindi poi sottoscrivesse
la relativa documentazione) lascia intendere che di una artefatta regolarità delle pratiche beneficiasse in almeno pari misura, anche in vista di futuri controlli amministrativi e sanitari, pure la gestione imprenditoriale del RAGIONE_SOCIALE.
La motivazione si presenta dunque come insufficiente a fondare la penale responsabilità del ricorrente per i delitti di cui agli artt. 81, 110, 482, 476 e 4 cod. pen.
3.3. Il secondo motivo, relativo alla sussistenza dell’elemento soggettivo, deve ritenersi assorbito dalle considerazioni esposte nel paragrafo precedente.
Tutti i delitti di ascritti agli odierni ricorrenti, commessi – secondo la rubri imputativa – entro il 10 marzo 2015, sono estinti per intervenuta prescrizione.
Il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, ai sensi degli artt. 157 e 160 cod. pen., anche tenuto conto dei 155 giorni di sospensione già indicati nel dettaglio dalla sentenza di appello, risulta maturato il 12 febbraio 2023, tra la data della sentenza di secondo grado, intervenuta il 22 settembre 2022, e la presente pronuncia, con conseguente necessità di annullare senza rinvio la decisione impugnata.
Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818), la non inammissibilità del primo ricorso impone al Collegio, anche per questa impugnazione, di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di legittimità.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, perché tutti i reati contestati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati contestati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 09/03/2023