Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 38402 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38402 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a TERNI il DATA_NASCITA
inoltre:
COGNOME NOME – COGNOME NOME – parti civili
avverso la sentenza del 22/11/2024 della Corte d’appello di Perugia Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME sentita la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l ‘inammissibilità del ricorso .
AVV_NOTAIO, in qualità di difensore RAGIONE_SOCIALE parti civili, si riporta alle conclusioni già depositate in cancelleria in data 20.10.2025 unitamente alla nota spese;
lAVV_NOTAIO insiste nell’accoglimento del ricorso;
lAVV_NOTAIO insiste per l ‘accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Perugia, con la sentenza impugnata, confermava la statuizione di responsabilità nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma,
476, secondo comma, e 482 cod. pen., per aver falsamente formato due provvedimenti di sgravio fiscale, apparentemente emessi dall’RAGIONE_SOCIALE e consegnati rispettivamente a NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2. Il ricorso per cassazione si compone di sette motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 476 e 482 cod. pen. poiché la Corte d’appello avrebbe erroneamente qualificato le ricevute telematiche di sgravio fiscale come atti pubblici fidefacenti, laddove le stesse integrerebbero la diversa fattispecie di falso in certificazioni amministrative ex artt. 477 e 482 cod. pen.. L’atto pubblico, infatti, per essere definito tale, necessiterebbe di specifici requisiti formali e sostanziali, delineati dall’art. 7 dello Statuto del contribuente e dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che documenti contestati infatti rivestirebbero piuttosto la qualità giuridica di mere ricevute telematiche, ricorrendo le condizioni necessarie ad integrare la fattispecie del certificato amministrativo, come individuata dalla giurisprudenza di legittimità. Tali documenti non conterrebbero alcuna valutazione o attestazione di un pubblico ufficiale; sarebbero generati automaticamente dal sistema informatico; non esprimerebbero alcuna valutazione tecnica; sarebbero privi di efficacia costitutiva dell’estinzione del debito; non sarebbero stati trasmessi attraverso un canale formale.
2.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, poiché il tracciato motivazionale avrebbe illogicamente ricompreso nella nozione di atto pubblico fidefacente una mera comunicazione telematica automatizzata, senza spiegare come un documento privo di attestazioni dirette del pubblico ufficiale avrebbe potuto integrarne i requisiti. Tale erronea premessa si comunicherebbe anche alla produttività di effetti giuridici in capo ai terzi, perché nulla sarebbe dato evincere sul punto dalle emergenze documentali, neppure sotto il profilo del termine impugNOMErio, trattandosi di documenti insuscettibili di impugnazione. Non vi sarebbe neppure stata trasmissione attraverso una modalità comunicativa con carattere di ufficialità. L’impugnabilità di tali comunicazioni sarebbe stata esclusa dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, giacché tali atti non conterrebbero una pretesa tributaria definita e non sarebbero dunque espressione di un potere pubblicistico autoritativo, oltre a non essere formalmente ricompresi nel novero degli atti impugnabili. La sentenza sarebbe inoltre contraddittoria, poiché da un lato si ammetterebbe che le comunicazioni sono ‘mancanti della parte motivazionale e di calcolo’, dall’altro tuttavia le si qualificherebbe come atti pubblici fidefacenti nonostante la carenza di elementi essenziali alla fattispecie categoriale. Inoltre, pur riconoscendo la natura meramente informativa RAGIONE_SOCIALE comunicazioni, le equiparerebbe con evidente salto logico ad atti costitutivi; tali atti sarebbero poi indicati come impugnabili, senza tuttavia indicare da dove si evinca tale facoltà. La motivazione sarebbe infine carente poiché non spiegherebbe perché documenti privi di attestazione dirette del
pubblico ufficiale integrerebbero la fattispecie ex art. 476 cod. pen., né indicherebbe quali sarebbero gli effetti esterni da essi prodotti né motiverebbe la differenza tra atto pubblico e certificato amministrativo.
2.3. Con il terzo motivo è lamentata violazione di legge in relazione all’art. 131 -bis cod. pen.. La Corte avrebbe infatti erroneamente ritenuto la mera presenza di due distinte condotte ripetute nel tempo come automaticamente ostativa all’applicazione della causa di non punibilità. L’istituto della continuazione, infatti, non potrebbe essere considerato come sinonimo della nozione di abitualità, né sarebbe coincidente con l’ipotesi in cui l’autore abbia commesso ‘più reati della stessa indole’. L’abitualità presupporrebbe infatti un impulso criminoso reiterato nel tempo, incompatibile con l’unitaria deliberazione criminosa che caratterizza il reato continuato. Entro tale prospettiva quindi anche l’autore del reato continuato potrebbe accedere alla predetta causa di non punibilità, dovendo il giudice verificare se il fatto nella sua unitarietà sia meritevole o meno di un apprezzamento di speciale tenuità. Nel caso di specie, i fatti non rivestirebbero in alcun modo i connotati della gravità, anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE conseguenze pregiudizievoli in capo alle parti civili, né potrebbero ritenersi sintomatici di una capacità a delinquere stante l’assenza di precedenti penali e giudiziari a carico della NOME.
2.4. Il quarto motivo deduce vizio di motivazione sul rigetto della particolare tenuità, in quanto viziata da apparenza, carenza e manifesta illogicità. Tale illogicità deriverebbe dal fatto di far discendere l’abitualità dalla mera presenza di due condotte, senza tuttavia spiegare perché tali condotte sarebbero indicative di una devianza non occasionale, pur a fronte di risultanze processuali di senso inverso. La sentenza sarebbe inoltre inficiata da carenza motivazionale laddove escluderebbe dal percorso motivazionale, senza fornirne ragione, la natura e la gravità degli illeciti in continuazione, la tipologia dei beni giuridici protetti, le finalità e modalità esecutive RAGIONE_SOCIALE condotte, le motivazioni e conseguenze, il periodo di tempo e il contesto, l’intensità del dolo. Il tracciato motivazionale risulterebbe infine apparente, posto che non fornirebbe alcuna spiegazione sul perché la presenza di due distinte condotte integrerebbe l’abitualità o comunque le ragioni per ritenere il comportamento all’infuori del perimetro dell’occasionalità.
2.5. Il quinto motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 2059 cod. civ. ed all’art. 185 cod. pen. poiché la Corte avrebbe postulato la sussistenza del danno non patrimoniale in mancanza della prova, anche presuntiva, di pregiudizi concreti risarcibili. Negli atti di costituzione di parte civile, infatti, si dedurrebbe un ‘mero turbamento transeunte’, senza null’altro allegare né provare, e il Collegio avrebbe postulato l’esistenza del danno basandosi su mere conseguenze ipotetiche che non supererebbero la soglia della normale tollerabilità e che
comunque non sarebbero mai state allegate né provate dalle parti civili, senza accertare l’esistenza di pregiudizi concreti e duraturi come richiesto dalla giurisprudenza.
2.6. Con il sesto motivo è lamentato vizio di motivazione sulla condanna al risarcimento a favore RAGIONE_SOCIALE parti civili. La motivazione sarebbe infatti manifestamente illogica, contraddittoria e carente sotto molteplici profili nella parte in cui ha confermato la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in favore alle parti civili. La Corte avrebbe infatti postulato l’esistenza di una ‘consistente sofferenza morale’ in assenza di elementi probatori a supporto di tale affermazione; avrebbe inoltre attribuito tale qualifica a mere ipotesi di disagio, mai dedotte dalle parti civili, inidonee a superare la normale tollerabilità. Sarebbe poi incorsa in contraddizione laddove da un lato riconosce che il danno patrimoniale è limitato a ‘interessi e sanzioni di legge’, ritenendo poi dall’altro sussistente un danno morale di rilevante entità senza spiegare le ragioni di tale proporzione. Sotto il profilo della carenza motivazionale, la sentenza sarebbe censurabile poiché ometterebbe di indicare gli elementi probatori a supporto dell’esistenza del danno non patrimoniale, limitandosi a presumerlo dalla violazione del rapporto fiduciario, e poiché non spiegherebbe il motivo per cui il ‘senso di smarrimento’ costituirebbe pregiudizio di tale gravità da giustificare un risarcimento così elevato, di cui non sarebbe neppure fornita alcuna giustificazione sulla sproporzione con il danno patrimoniale. Infine, la motivazione sarebbe meramente apparente laddove si limita a richiamare formule di stile sulla ‘lesione della fiducia’ e il ‘senso di smarrimento’.
2.7. Con il settimo ed ultimo motivo è censurato vizio di motivazione sulla quantificazione del danno non patrimoniale. La Corte, infatti, avrebbe omesso di dare conto del processo logico seguito nella determinazione del danno, omettendo di individuare il parametro monetario di base, di specificare i criteri di adeguamento quantitativo, e in assenza di fattori oggettivi e controllabili di personalizzazione. Né si rinverrebbero elementi da cui si possa inferire il pregiudizio sofferto, rendendo di fatto impossibile il controllo della correttezza dell’iter logico -giuridico seguito. La sentenza gravata non fornirebbe poi giustificazione della sproporzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale, né tantomeno chiarirebbe la ragione per cui il ‘senso di smarrimento’ e la ‘lesione della fiducia’, che peraltro non assurgerebbero a rilevanza costituzionale, giustificherebbero un risarcimento così elevato, trattandosi di mere reazioni emotive transitorie a fronte RAGIONE_SOCIALE quali difetterebbe la prova di pregiudizi concreti e duraturi.
Considerato in diritto
Il ricorso, a tratti affetto da inammissibilità, è nel complesso infondato.
1.Il primo e il secondo motivo, che afferiscono alla medesima questione di taglio prettamente tecnico-giuridico, non hanno pregio.
1.1.Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente e come correttamente apprezzato dalle decisioni di merito, i documenti confezionati rappresentano attestazioni di sgravio, che consistono nella comunicazione di un accertamento effettuato dal pubblico ufficiale, funzionario dell’ente impositore fiscale, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE proprie funzioni, sulla regolarità della dichiarazione tributaria presentata e, correlativamente, sulla inesistenza del debito del contribuente nei confronti dell’Erario per l’entità indicata, debito che, per l’appunto, viene decurtato della somma non dovuta. Più precisamente, essi riportano, dapprima, l’importo ritenuto a debito del contribuente e il riferimento ai quadri compilati della dichiarazione tributaria e, poi, l’attestazione in rettifica di ‘dichiarazione regolare’, con accanto la cifra ‘sgravata’. Come già più volte affermato dalla giurisprudenza di questa sezione, il provvedimento di sgravio rappresenta ‘il contenuto di attestazione del fatto che il debito del contribuente verso l’Erario è inferiore alla somma iscritta a ruolo’ (sez.5, n. 8358 del 05/02/2016, COGNOME, in motivazione).
Si tratta, in altre parole, dell’attestazione di un fatto del quale l’autore apparente del documento ‘ prende direttamente cognizione nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE proprie funzioni e che riporta all’interno del documento personalmente formato e sottoscritto ‘ (così sez.5, COGNOME, cit.). Ecco che, di conseguenza, il provvedimento di sgravio fiscale emesso dall’RAGIONE_SOCIALE ha natura di atto pubblico fidefacente, ai sensi dell’art. 476, comma secondo, cod. pen., in quanto comprova l’attività del funzionario responsabile di esame dei documenti e RAGIONE_SOCIALE motivazioni addotte dal contribuente, ove realizzata in contraddittorio, oppure compiuta di ufficio in ‘autotutela’; esprime la valutazione tecnica effettuata ed è costitutivo dell’effetto di estinzione del debito erariale (sez.5, n. 34912 del 07/03/2016, COGNOME, Rv. 267832, richiamata con adesione da sez.5, n. 29381 del 11/06/2019, Foti, Rv. 276645, in motivazione). La natura di atto pubblico munito di fede privilegiata promana dal suo ‘contenuto documentato’, in quanto emesso ‘ da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall’ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all’atto medesimo pubblica fede ‘ ; e recante ‘ i requisiti dell’attestazione da parte del pubblico ufficiale, de visu o de auditu , di fatti giuridicamente rilevanti ‘ (sez.5, COGNOME, cit.; da ultimo, sez.5, n. 28480 del 20/06/2025, Crocetti, Rv. 288372).
1.2.Non è invece dirimente che la comunicazione di sgravio in scrutinio non contenga dettagli relativi alle verifiche o alle valutazioni precedentemente eseguite dai pubblici ufficiali dal momento che costituisce orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che l’ambito attestativo di un atto pubblico non è circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende anche alle attestazioni implicite, tutte le volte in cui una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell’atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa della attestazione espressa (ex multis, Sez. 5, n. 28594 del 28/03/2018, Buonocunto, Rv.273638, in motivazione; Sez. 5, n. 7718 del 13 gennaio 2009, Fondazione
RAGIONE_SOCIALEt., Rv. 242569; Sez. 5, n. 1399 del 15 gennaio 1999, P.M. in proc. Semi, Rv. 212388). Si è dunque precisato come sia irrilevante la omessa menzione nell’atto del compimento da parte del pubblico ufficiale della eventuale attività di accertamento che costituisce indefettibile presupposto dell’attestazione (Sez. Un., n. 7299 del 30 giugno 1984, Nirella, Rv. 165603) ; e l’attestazione di regolarità della dichiarazione tributaria, che provenga dall’ufficio competente al controllo, presuppone un accertamento sulla conformità alla legge RAGIONE_SOCIALE modalità di redazione dell’atto dichiarativo e dei contenuti in esso trasfusi.
Risultano dunque fuori fuoco le doglianze focalizzate sull ‘assunta portata meramente ‘ certificatoria ‘ dei documenti in esame, che la costante giurisprudenza di questa Corte associa alla mera attestazione di verità o di scienza, priva di effetti costitutivi, traslativi, modificativi o estintivi di situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica e svincolata dal compimento di attività direttamente percepite o effettuate dal pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 10414 del 12/12/1989 – dep. 17/07/1990, COGNOME, Rv. 184921) e àncora, dunque, al carattere derivativo dal contenuto di altri atti pubblici (Sez. 5, n. 4339 del 10/02/1984 – dep. 10/05/1984, COGNOME, Rv. 164131). E’ invero evidente che la dichiarazione di sgravio è un atto che produce effetti costitutivi, modificativi od estintivi, dal momento che incide sulla situazione patrimoniale del contribuente e sulla regolamentazione dei rapporti del cittadino con l’Erario dello Stato, come nel complesso riconosciuto, sia pure con tenore non perspicuo, dal provvedimento impugNOME, che ha concluso per la idoneità dell’atto ‘a produrre effetti rispetto a posizioni giuridiche esterne all’ Amministrazione’ (pag.5).
1.3. Ancora, deve essere predicato come ininfluente il dato, enfatizzato nei motivi di ricorso, della non impugnabilità del provvedimento di sgravio fiscale, dal momento che, per costante indirizzo ermeneutico nella materia tributaria, l’atto di sgravio, totale o parziale, non è impugnabile (non per un’ipotetica , intrinseca natura non provvedimentale ma) perché migliora la situazione del contribuente ed esclude, pertanto, che quest’ultimo possa vantare un interesse a dolersene in sede giurisdizionale (Cass. civ. sez.5, ord. n. 7985 del 13 marzo 2025, che cita
2.Il terzo e il quarto motivo, ampiamente dispiegati sull’assunta violazione di legge e sull’addotta carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., devono essere dichiarati inammissibili, a cagione della genetica inammissibilità del corrispondente motivo di gravame.
L’esame dell’atto di appello consente di constatare la laconicità della richiesta a tal proposito formulata, priva di argomentazioni e nella sostanza meramente riproduttiva del testo della norma. Invero, l”epigrafe’ del secondo motivo di appello reca la dizione ‘ sull’omessa riqualificazione del reato -ricorrenza della non punibilità per speciale tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.c. (sic) ‘ ed affronta, pressochè integralmente, il profilo relativo alla corretta qualificazione giuridica del fatto, con tecnica di redazione sostanzialmente sovrapponibile a
quella del primo e del secondo motivo del ricorso per cassazione. Nelle ultime due righe di pag.9 e nella prima riga di pag. 10 invoca l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., riporta il tenore grafico della disposizione del codice penale, e ne giustifica l’ operatività alla luce dell’opzione ampiamente proposta sulla derubricazione dell’imputazione e, lapidariamente, dell’incensuratezza e del comportamento processuale , dati, questi ultimi, sganciati da quella ‘valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo’ , richiesta dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite Tushaj n. 13681 del 25/02/2016. Anche a voler ammettere, in definitiva, che detto appello ne avesse evocato l’ applicazione, “nascosta” nelle chiose finali di un motivo più puntualmente confezioNOME, il ‘passaggio’ difensivo era così generico e di puro ‘stile’ da giustificare un’inevitabile declaratoria di inammissibilità. La Corte d’appello ha, per il vero, diligentemente ‘seguito’ l’incedere del motivo e si è limitata a rispondere compiutamente alle deduzioni sulla riqualificazione del fatto e alle sue ricadute sulla punibilità, le uniche rispettose del parametro di specificità del motivo, osservando che ‘il contenuto sostanziale dell’atto contraffatto era certamente qualificabile alla stregua di un atto dichiarativo della P.A. finalizzato a rendere (edotto, n.d.r.) il cittadinocontribuente dell’avvenuta definizione di una pratica di irregolarità fiscale; appartenendo come tale, al novero degli atti legittimamente da ricondursi alla prerogative proprie dell’Autorità Amministrativa in quanto provvisto e destiNOME a produrre effetti rispetto a posizioni giuridiche esterne all’Amministrazione stessa. Corretta e fondata deve dunque ritenersi l’affermata sussistenza del reato contestato ed il diniego della invocata causa di non punibilità ‘ , apprezzata infine come non concedibile ‘ anche ‘ per la ‘non occasionalità’ del comportamento, che in ogni caso , di per sé, non equivale ad un giudizio di ‘ incompatibilità ‘ con l’istituto della continuazione.
Sicchè, il difetto di motivazione della sentenza di appello in relazione a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (v. Sez. 5 n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700); e la inammissibilità dell’impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a saNOMEria, esse devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento ( ex multis , sez.3, n.20356 del 02/12/2020, Mirabella, Rv. 281630).
3.Gli ultimi tre motivi di ricorso, fondati sui medesimi argomenti, possono essere trattati congiuntamente e non colgono nel segno.
3.1. In tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l’obbligo motivazionale mediante l’indicazione dei fatti materiali presi in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza necessità di indicare analiticamente i calcoli dell’ammontare del risarcimento (sez. 1, n. 44477 del 25/10/2024, Pollifrone, Rv. 287154; sez. 6, n. 48086 del 12/9/2018, B., Rv. 274229; sez. 4, n. 18099 del 1/4/2015, COGNOME, Rv. 263450). Si è precisato, sul tema, che la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (sez.5, n. 7993 del 09/12/2020, P., Rv. 280495).
Il provvedimento impugNOME, ben lungi dall’adagiarsi su considerazioni apodittiche od arbitrarie, si è analiticamente profuso nella descrizione degli indicatori di rilievo ai fini di una ragionevole ed appropriata quantificazione del pregiudizio morale, contenuta, nient’affatto abnorme od obbiettivamente sproporzionata, rimarcando, unitariamente, il quantum della persistente esposizione RAGIONE_SOCIALE parti civili nei confronti dell’Erario , che non è stato ancorato ai soli interessi e sanzioni (‘ il quantum dovuto ma non corrisposto, corredato da interessi e sanzioni di legge’ ); l’entità della lesione insita nella compromissione del rapporto fiduciario con il professionista abilitato alla cura dei delicati rapporti con l’amministrazione finanziaria e nel profondo disagio provocato dall’illecito contegno di quest’ultimo, causativo anche ‘della cogente necessità di verificare, operando senza l’aiuto del professionista sin lì fiduciariamente officiato e senza la necessaria competenza tecnica tutti i consimili rapporti pregressi con l’RAGIONE_SOCIALE‘.
Le confutazioni difensive, talvolta tralaticie, si riducono a sterili note di dissenso, di impatto inconsistente, anche nella parte in cui si soffermano sul precedente della giurisprudenza civile, l’ordinanza della terza sezione della Corte di Cassazione n. 30487 del 26 novembre 2024, nel cui corpo espositivo il difetto di motivazione sulla determinazione del danno non patrimoniale è stato riscontrato in relazione ad una condanna, in via equitativa, al versamento del considerevole importo di euro 50.000 in assenza di appagante illustrazione, in quel caso specifico certamente necessaria per l’entità della somma liquidata, dei parametri utilizzati.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento.
5.L ‘imputat a deve essere infine condannata alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, il cui difensore ha partecipato alla discussione e depositato conclusioni e nota spese, attraverso le quali ha contrastato la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino); spese che, tenuto conto
della natura del processo e dell’opera prestata , si liquidano in euro 3600, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3600, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 23/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME NOME COGNOME