Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26837 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26837 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 01/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Seregno il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2025 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI MILANO
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, riportandosi alla requisitoria già in atti; uditi i difensori; per la parte civile NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, in qualità di sostituto processuale, che deposita conclusioni e nota spese a firma RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO Martini, alle quali si riporta; per la ricorrente, l’AVV_NOTAIO
COGNOME, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per il loro accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 marzo 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a NOME COGNOME in relazione al delitto di falsità ideologica in atto pubblico di cui all’art. 479 cod. pen., commesso nella qualità di titolare RAGIONE_SOCIALE‘agenzia RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE‘,
attestando falsamente l’autenticità RAGIONE_SOCIALEa firma di NOME COGNOME figurante sull’atto di passaggio di proprietà di un’autovettura, per essere stata la firma medesima apposta dal venditore in sua presenza il 22 maggio 2020 in Bovisio Masciago, con conseguente rilascio all’acquirente RAGIONE_SOCIALE‘autovettura RAGIONE_SOCIALEa carta di circolazione e del relativo certificato di proprietà.
Il ricorso per cassazione proposto dal difensore di NOME COGNOME consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
-Il primo e il secondo motivo denunciano la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 494 cod. pen. e il vizio di motivazione quanto alla prova RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputata . La relativa affermazione poggerebbe, infatti, sulle sole dichiarazioni del danneggiato NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa cui attendibilità si sarebbe, invece, dovuto ragionevolmente dubitare. Donde, ne sarebbe stato necessario il riscontro obiettivo, invece mancato, dal momento che: la falsità RAGIONE_SOCIALEa firma apposta sull’atto di passaggio di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘autove ttura intestata al COGNOME non era stata dimostrata; i risultati del tracciamento GPS degli spostamenti di costui, oltre ad essere per più ragioni opinabili, in ogni caso non erano decisivi in quanto limitati alla registrazione dei suoi spostamenti nella sola mattinata del 22 maggio 2020, quand’invece il passaggio di proprietà era stato siglato nel pomeriggio di quel lo stesso giorno; il certificato medico, prodotto dalla parte civile solo nel giudizio di appello, non era dotato di valenza dimostrativa assolutamente univoca.
Nondimeno, apparente sarebbe la motivazione resa dal giudice censurato a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘omessa valutazione dei documentati depositati dalla difesa RAGIONE_SOCIALE a COGNOME, ritenuti superati, nella loro valenza dimostrativa RAGIONE_SOCIALEa sua innocenza alla stregua RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione del fatto accolta: tali documenti, invece, ove valutati, sarebbero stati tali da suffragare la tesi secondo la quale COGNOME si era effettivamente recato presso l’agenzia di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Bovisio Masciago ed ivi aveva apposto la f irma sull’atto di passaggio di proprietà RAGIONE_SOCIALEa sua autovettura, ma che, successivamente, era stato colto da un ripensamento, origiNOME da ragioni di contrasto con la cognata COGNOME, cui in precedenza aveva concesso in uso la detta automobile, non avendo altrimenti alcun senso logico la trasmissione all’assicuratore di fiducia del COGNOME da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputata del passaggio di proprietà RAGIONE_SOCIALEa stessa.
-Il secondo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 62 -bis cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento al diniego di concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, confermato in esito al giudizio di appello senza l’esplicitazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni a sostegno, come, invece, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato memoria con la quale ha anticipato le proprie conclusioni nel senso RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è stato discusso in pubblica udienza partecipata, avendone fatto il difensore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente tempestiva richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va, in premessa, evidenziato come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di falso in atto pubblico la condotta del titolare di un’agenzia di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che gestisca il cosiddetto “RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE” (STA), allorché attesti falsamente l’apposizione in sua presenza RAGIONE_SOCIALEe sottoscrizioni dei soggetti venditori di beni mobili registrati (Sez. 5, n. 45299 del 20/06/2018, M., Rv. 274015 – 01). Al riguardo si è chiarito che il titolare RAGIONE_SOCIALEo “STA” riveste la qualità di pubblico ufficiale, in quanto l’art.7 del d.l. 4 luglio 2006, n.223 gli attribuisce compiti di autenticazione propri RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione.
Ciò posto, va dato atto che la ricorrente, con i primi due motivi di ricorso, pur enunciando formalmente vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione [giacché il riferimento alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 494 cod. pen. risulta del tutto eccentrico, avuto riguardo alla dichiarazio ne di assorbimento di tale reato (di cui al capo A) in quello di cui all’art. 479 cod. pen. (di cui al capo B)], svolge una critica non alla tenuta logica RAGIONE_SOCIALEa motivazione, ma alla bontà RAGIONE_SOCIALEa decisione e all’apprezzamento (che reputa errato) del materiale probatorio. Tuttavia, il sindacato di legittimità non può spingersi a verificare se gli esiti RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALEe prove siano realmente rispondenti alle acquisizioni probatorie emergenti dagli atti del processo. Infatti, alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, che il ricorrente indichi come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacit à esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. L’oggetto RAGIONE_SOCIALEo scrutinio di legittimità resta la motivazione del provvedimento impugNOME, l’esame RAGIONE_SOCIALEa cui illogicità non può mai trasmodare in un’inammissibile e rinnovata valutazione RAGIONE_SOCIALE‘intero compendio probatorio posto dal giudice di merito a fondamento RAGIONE_SOCIALEe proprie conclusioni.
La sentenza impugnata, affidandosi ad un argomentare condotto secondo cadenze improntate alla plausibile opinabilità di apprezzamento, ha, invero, spiegato le ragioni RAGIONE_SOCIALEa conferma RAGIONE_SOCIALE‘affermazione di responsabilità di NOME COGNOME per il reato ascrittole. Emerge, infatti, dall’impianto motivazionale del provvedimento come fosse irrilevante il mancato accertamento, mediante verifica tecnica, RAGIONE_SOCIALEa falsità RAGIONE_SOCIALEa firma, apparentemente riconducibile a NOME COGNOME, apposta sull’atto di passaggio di proprietà RAGIONE_SOCIALEa sua autovettura: l’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘imputazione era, infatti, la falsa attestazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta sottoscrizione del predetto atto da parte di COGNOME in sua presenza nel pomeriggio del 22 maggio 2020, non la materiale contraffazione da parte RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALEa firma del COGNOME. Tale fatto, ossia la sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE‘atto da parte del proprietario RAGIONE_SOCIALE‘autovettura compravenduta in presenza RAGIONE_SOCIALE‘imputata, era, infatti, radicalmente smentito nel suo accadimento storico da plurime risultanze documentali (i rilievi degli spostamenti del COGNOME tramite il sistema GPS; il certificato medico attestante la sua presenza in luogo diverso da Bovisio Masciago il pomeriggio del 22 maggio 2020; i messaggi inviati tramite la piattaforma ‘WhatsApp’ a COGNOME dalla cognata COGNOME, dimostrativi RAGIONE_SOCIALEa circostanza che il primo avesse mandato alla seconda i documenti necessari alla rottamazione RAGIONE_SOCIALE‘autovettura per la quale non era necessaria la sua presenza in Bovisio Masciago), il cui contenuto era, peraltro, indirettamente riscontrato da fonti dichiarative (le dichiarazioni rese dalla stessa COGNOME, dall’acquirente RAGIONE_SOCIALE‘autovettura COGNOME e dal meccanico NOME), di modo che i depositi documentali effettuati nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘appellante, protesi a suggerire l’eventualità di un ripensamento da parte del COGNOME in ordine all’alienazione RAGIONE_SOCIALEa sua autovettura, sono stati ragionevolmente ritenuti privi di decisività.
Ne viene che le deduzioni difensive, cui i motivi in disamina sono affidati, sono infondate.
Manifestamente infondato è, invece, il terzo motivo di ricorso.
Il giudice censurato, nel negare all’imputata le circostanze attenuanti generiche per effetto RAGIONE_SOCIALEa mancata allegazione di elementi positivi a sostegno RAGIONE_SOCIALEa meritevolezza del beneficio invocato e RAGIONE_SOCIALEa peculiare gravità RAGIONE_SOCIALEa condotta -posta in essere nell’ambito di un’attività professionale di rilievo pubblicistico -, si è attenuta al costante orientamento interpretativo, secondo cui «L’applicazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione RAGIONE_SOCIALEe stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590 – 01); nondimeno «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito
esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione o RAGIONE_SOCIALE‘esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01), come nel caso di specie.
S’impone, pertanto, il rigetto del ricorso. Consegue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3800,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3800,00, oltre accessori di legge.
Così è deciso, 01/07/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME