Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26837 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26837 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Seregno il 24/12/1965
avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE DI APPELLO DI MILANO
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, riportandosi alla requisitoria già in atti; uditi i difensori; per la parte civile NOME COGNOME l’Avvocato NOME COGNOME in qualità di sostituto processuale, che deposita conclusioni e nota spese a firma dell’Avvocato NOME COGNOME, alle quali si riporta; per la ricorrente, l’Avvocato NOME
COGNOME che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per il loro accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 marzo 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a NOME COGNOME in relazione al delitto di falsità ideologica in atto pubblico di cui all’art. 479 cod. pen., commesso nella qualità di titolare dell’agenzia di pratiche automobilistiche RAGIONE_SOCIALE
attestando falsamente l’autenticità della firma di NOME COGNOME figurante sull’atto di passaggio di proprietà di un’autovettura, per essere stata la firma medesima apposta dal venditore in sua presenza il 22 maggio 2020 in Bovisio Masciago, con conseguente rilascio all’acquirente dell’autovettura della carta di circolazione e del relativo certificato di proprietà.
Il ricorso per cassazione proposto dal difensore di NOME COGNOME consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
-Il primo e il secondo motivo denunciano la violazione dell’art. 494 cod. pen. e il vizio di motivazione quanto alla prova della responsabilità dell’imputata . La relativa affermazione poggerebbe, infatti, sulle sole dichiarazioni del danneggiato NOME COGNOME della cui attendibilità si sarebbe, invece, dovuto ragionevolmente dubitare. Donde, ne sarebbe stato necessario il riscontro obiettivo, invece mancato, dal momento che: la falsità della firma apposta sull’atto di passaggio di proprietà dell’autove ttura intestata al COGNOME non era stata dimostrata; i risultati del tracciamento GPS degli spostamenti di costui, oltre ad essere per più ragioni opinabili, in ogni caso non erano decisivi in quanto limitati alla registrazione dei suoi spostamenti nella sola mattinata del 22 maggio 2020, quand’invece il passaggio di proprietà era stato siglato nel pomeriggio di quel lo stesso giorno; il certificato medico, prodotto dalla parte civile solo nel giudizio di appello, non era dotato di valenza dimostrativa assolutamente univoca.
Nondimeno, apparente sarebbe la motivazione resa dal giudice censurato a sostegno dell’omessa valutazione dei documentati depositati dalla difesa dell a COGNOME, ritenuti superati, nella loro valenza dimostrativa della sua innocenza alla stregua della ricostruzione del fatto accolta: tali documenti, invece, ove valutati, sarebbero stati tali da suffragare la tesi secondo la quale COGNOME si era effettivamente recato presso l’agenzia di pratiche automobilistiche di Bovisio Masciago ed ivi aveva apposto la f irma sull’atto di passaggio di proprietà della sua autovettura, ma che, successivamente, era stato colto da un ripensamento, originato da ragioni di contrasto con la cognata COGNOME cui in precedenza aveva concesso in uso la detta automobile, non avendo altrimenti alcun senso logico la trasmissione all’assicuratore di fiducia del COGNOME da parte dell’imputata del passaggio di proprietà della stessa.
-Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 62 -bis cod. pen. e il vizio di motivazione in riferimento al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, confermato in esito al giudizio di appello senza l’esplicitazione delle ragioni a sostegno, come, invece, richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato memoria con la quale ha anticipato le proprie conclusioni nel senso della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è stato discusso in pubblica udienza partecipata, avendone fatto il difensore della ricorrente tempestiva richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va, in premessa, evidenziato come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di falso in atto pubblico la condotta del titolare di un’agenzia di pratiche automobilistiche, che gestisca il cosiddetto “sportello telematico dell’automobilista” (STA), allorché attesti falsamente l’apposizione in sua presenza delle sottoscrizioni dei soggetti venditori di beni mobili registrati (Sez. 5, n. 45299 del 20/06/2018, M., Rv. 274015 – 01). Al riguardo si è chiarito che il titolare dello “STA” riveste la qualità di pubblico ufficiale, in quanto l’art.7 del d.l. 4 luglio 2006, n.223 gli attribuisce compiti di autenticazione propri della pubblica amministrazione.
Ciò posto, va dato atto che la ricorrente, con i primi due motivi di ricorso, pur enunciando formalmente vizi della motivazione , svolge una critica non alla tenuta logica della motivazione, ma alla bontà della decisione e all’apprezzamento (che reputa errato) del materiale probatorio. Tuttavia, il sindacato di legittimità non può spingersi a verificare se gli esiti dell’interpretazione delle prove siano realmente rispondenti alle acquisizioni probatorie emergenti dagli atti del processo. Infatti, alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, che il ricorrente indichi come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacit à esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. L’oggetto dello scrutinio di legittimità resta la motivazione del provvedimento impugnato, l’esame della cui illogicità non può mai trasmodare in un’inammissibile e rinnovata valutazione dell’intero compendio probatorio posto dal giudice di merito a fondamento delle proprie conclusioni.
La sentenza impugnata, affidandosi ad un argomentare condotto secondo cadenze improntate alla plausibile opinabilità di apprezzamento, ha, invero, spiegato le ragioni della conferma dell’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME per il reato ascrittole. Emerge, infatti, dall’impianto motivazionale del provvedimento come fosse irrilevante il mancato accertamento, mediante verifica tecnica, della falsità della firma, apparentemente riconducibile a NOME COGNOME, apposta sull’atto di passaggio di proprietà della sua autovettura: l’oggetto dell’imputazione era, infatti, la falsa attestazione da parte dell’Albuzzi dell’avvenuta sottoscrizione del predetto atto da parte di COGNOME in sua presenza nel pomeriggio del 22 maggio 2020, non la materiale contraffazione da parte della stessa della firma del COGNOME. Tale fatto, ossia la sottoscrizione dell’atto da parte del proprietario dell’autovettura compravenduta in presenza dell’imputata, era, infatti, radicalmente smentito nel suo accadimento storico da plurime risultanze documentali (i rilievi degli spostamenti del COGNOME tramite il sistema GPS; il certificato medico attestante la sua presenza in luogo diverso da Bovisio Masciago il pomeriggio del 22 maggio 2020; i messaggi inviati tramite la piattaforma ‘WhatsApp’ a COGNOME dalla cognata COGNOME dimostrativi della circostanza che il primo avesse mandato alla seconda i documenti necessari alla rottamazione dell’autovettura per la quale non era necessaria la sua presenza in Bovisio COGNOME), il cui contenuto era, peraltro, indirettamente riscontrato da fonti dichiarative (le dichiarazioni rese dalla stessa COGNOME, dall’acquirente dell’autovettura COGNOME e dal meccanico NOME COGNOME), di modo che i depositi documentali effettuati nell’interesse dell’appellante, protesi a suggerire l’eventualità di un ripensamento da parte del COGNOME in ordine all’alienazione della sua autovettura, sono stati ragionevolmente ritenuti privi di decisività.
Ne viene che le deduzioni difensive, cui i motivi in disamina sono affidati, sono infondate.
Manifestamente infondato è, invece, il terzo motivo di ricorso.
Il giudice censurato, nel negare all’imputata le circostanze attenuanti generiche per effetto della mancata allegazione di elementi positivi a sostegno della meritevolezza del beneficio invocato e della peculiare gravità della condotta -posta in essere nell’ambito di un’attività professionale di rilievo pubblicistico -, si è attenuta al costante orientamento interpretativo, secondo cui «L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590 – 01); nondimeno «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito
esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), come nel caso di specie.
S’impone, pertanto, il rigetto del ricorso. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3800,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3800,00, oltre accessori di legge.
Così è deciso, 01/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME