Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2662 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2662 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nata a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 del GIUDICE DELL ‘ UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE DI FOGGIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di improcedibilità o, in subordine, di inammissibilità dei ricorsi;
udito, per gli imputati, l’AVV_NOTAIO, comparso in sostituzione degli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo l ‘ accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 2 novembre 2023, il Giudice dell ‘ udienza preliminare del Tribunale di Foggia, all ‘ esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato, nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, l ‘ improcedibilità dell ‘ azione penale in relazione ai delitti ad essi rispettivamente ascritti ai sensi degli artt. 81 cpv., 110, 476, primo e secondo comma, 479 cod. pen. (capi 6 e 7), ritenendo che i due imputati non fossero punibili ai sensi dell ‘ art. 131bis cod. pen.
Secondo quanto ritenuto dal primo Giudice, COGNOME e COGNOME, tra loro coniugati ed entrambi esercenti, nel medesimo RAGIONE_SOCIALE professionale, l ‘ attività di avvocato, avevano dichiarato falsamente di non avere assunto incarichi professionali, personalmente o a mezzo di un procuratore o di un collaboratore di RAGIONE_SOCIALE, contro il comune di Peschici; dichiarazioni che erano state recepite, quali parti integranti e sostanziali, in varie determine, redatte da NOME COGNOME quale responsabile del III Settore del medesimo comune, con le quali l’amministrazione aveva loro conferito altri incarichi professionali (nel caso di COGNOME dal 2018 al 2021 e, nel caso della COGNOME, nel 2017-2018) e che erano risultate false in quanto l ‘AVV_NOTAIO aveva pacificamente rappresentato la società RAGIONE_SOCIALE in alcuni contenziosi amministrativi contro il comune di Peschici davanti al Tribunale amministrativo regionale della Puglia. Nondimeno, ai due imputati è stata applicata la causa di non punibilità prevista dall ‘ art. 131bis cod. pen. in quanto: essi erano incensurati; la condotta, pur se reiterata, aveva riguardato unicamente i giudizi promossi dalla RAGIONE_SOCIALE ; nel giudizio promosso con il ministero di COGNOME, il comune non si era costituito e l ‘ imputato, nel periodo di conflitto di interessi, si era limitato a inviare una PEC per diffidare l ‘ ente ad adempiere; mentre il giudizio promosso con il ministero della RAGIONE_SOCIALE era stato dichiarato perento per inattività delle parti, sicché non era emerso un danno o pericolo rilevante per il comune.
Con ordinanza in data 7 luglio 2025, la Corte di appello di Bari, dopo avere rilevato che la sentenza di proscioglimento resa all ‘ esito di giudizio abbreviato non è appellabile, ha qualificato l ‘ impugnazione proposta nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME avverso la pronuncia di primo grado come ricorso per cassazione, dispone trasmettersi gli atti alla Suprema Corte per quanto eventualmente di competenza.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, l ‘ insussistenza del delitto previsto dall ‘ art. 479 cod. pen., la cui configurabilità sarebbe stata fondata sul
fatto che, a partire dall ‘ ottobre 2017, i due professionisti avevano difeso la RAGIONE_SOCIALE dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale della Puglia contro il comune di Peschici.
In realtà, lo stesso G iudice dell’udienza preliminare avrebbe riconosciuto che COGNOME si era limitato a inviare, nonostante la sottoscrizione dei patti ex art. 2233 cod. civ. con il comune di Peschici, una PEC di diffida ad adempiere, pur senza occuparsi, per scelta, del successivo giudizio, poi seguito dalla moglie, di modo che la rilevanza penale della condotta dell ‘ imputato deriverebbe dalla collaborazione professionale con la moglie e collega COGNOME, subentrata nella gestione dell ‘ incarico conferito dalla RAGIONE_SOCIALE . In realtà, il Giudice, avrebbe omesso di considerare che gli spazi dello RAGIONE_SOCIALE erano meramente condivisi e che i due professionisti avevano distinti conti bancari e partite IVA, valorizzando alcuni elementi empirici privi di qualsiasi rilevanza giuridica, essendo, ad esempio, la dicitura riportata nella targa affissa all’esterno dello RAGIONE_SOCIALE, ove quest’ultimo era indicato come «RAGIONE_SOCIALE», riconducibile a un originario intendimento, successivamente abbandonato.
Sotto altro profilo, il ricorso lamenta che all’imputato si contesti un concorso morale in falso in atto pubblico sul presupposto che il pubblico ufficiale che aveva redatto la determina avesse fatto suo il contenuto delle false dichiarazioni, senza considerare che gli incarichi ricevuti e svolti per conto del comune di Peschici, per la loro natura, non avrebbero mai avuto una connessione oggettiva o soggettiva con l ‘ unico incarico svolto per la società privata, sicché non sussisterebbe alcuna ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell ‘ art. 24 del codice deontologico forense, considerato che, come affermato dal primo Giudice, l ‘ imputato si sarebbe limitato a inviare, nell ‘ agosto 2018, una lettera di diffida al comune nell ‘ interesse della RAGIONE_SOCIALE precedentemente assistita dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, pronunciatosi nel febbraio 2018, sicché gli interessi della società sarebbero stati ampiamente soddisfatti ben cinque mesi prima dell ‘ invio della lettera di diffida.
Inoltre, il pubblico ufficiale COGNOME non avrebbe falsamente attestato fatti di cui l’atto sarebbe stato destinato a dimostrare la verità, poiché le delibere della Giunta comunale che richiamavano le dichiarazioni del privato non erano finalizzate a certificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nei patti ex art. 2233, primo comma, cod. civ. e in quanto la norma in questione disciplinerebbe esclusivamente il compenso. E ciò tanto più che tali atti sarebbero stati sempre sottoscritti dopo l ‘ adozione della determina dirigenziale, di talché non potrebbero costituirne il precedente logico della parziale falsità di quanto in essi riportato.
Né risulterebbe addotto un qualsiasi elemento a sostegno del l’affermazione del dolo di concorso, apoditticamente addebitato all ‘ imputato, il quale non avrebbe mai neanche interloquito con il rag. NOME COGNOME, redattore delle false determine.
Sotto altro aspetto, mancherebbe, in ogni caso, qualsivoglia profilo di incompatibilità o di conflitto di interessi, sicché non sarebbe stata configurabile alcuna situazione rilevante ai sensi dell ‘ art. 24 del codice deontologico forense, da cui sarebbe derivato il dovere di astenersi per COGNOME e, di riflesso, anche per i professionisti che condividevano con lui i locali di RAGIONE_SOCIALE e che con lui collaboravano professionalmente. Né in motivazione si spiegherebbe per quale ragione COGNOME sarebbe incorso nell ‘ ipotizzato conflitto di interessi.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
4.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta l ‘ insussistenza del fatto non avendo l ‘ imputata sottoscritto, né digitalmente, né graficamente, i patti ex art. 2233 cod. civ. con riferimento a due dei tre atti di cui all ‘ imputazione, circostanza dedotta davanti al primo Giudice, ma del tutto obliterata in motivazione.
4.2. Con il secondo motivo, il ricorso prospetta la violazione dell ‘ art. 479 cod. pen., atteso che il patto di cui all ‘ art. 2233 cod. civ., riguarderebbe principalmente la determinazione del compenso del professionista incaricato e che, in ogni caso, il pubblico ufficiale non avrebbe fatto propria la dichiarazione resa dalla professionista in ordine alla insussistenza di cause di conflitto con l ‘ ente, rendendo un ‘ attestazione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni richiesta dall ‘ art. 479 cod. pen., che concerne la falsa attestazione che un fatto sia stato compiuto dal pubblico ufficiale o sia avvenuto alla sua presenza, che determinate dichiarazioni siano state a lui rese, ovvero che sia stato omesso il verificarsi di fatti dei quali l ‘ atto sia destinato a provare la verità, non esistendo alcuna norma giuridica che attribuisca all ‘ atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l ‘ efficacia probatoria dell ‘ atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero. Al contrario, ricorrerebbe, al più, il reato di cui all ‘ art. 483 cod. pen., che sussiste qualora l ‘ attestazione del privato abbia ad oggetto fatti che il pubblico ufficiale si limiti a riportare nell ‘ atto pubblico come riferiti dal privato, posto che, nella specie, le determine di conferimento dell ‘ incarico non comporterebbero la «approvazione» da parte del pubblico ufficiale della dichiarazione resa dalla professionista.
4.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia il travisamento delle prove documentali e l ‘ insussistenza di conflitti di interesse. Secondo il primo Giudice, la COGNOME e il marito, dall ‘ ottobre 2017, avevano difeso la RAGIONE_SOCIALE dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sicché sarebbe falsa la dichiarazione dei patti ex art. 2233 cod. civ. sottoscritti nei confronti del comune all ‘ atto di conferimento degli incarichi. Tuttavia, il primo Giudice errerebbe nel
ritenere sussistente una sorta di «RAGIONE_SOCIALE professionale RAGIONE_SOCIALE» e non considererebbe la successione temporale degli incarichi, da cui emergerebbe la non sovrapposizione, da parte della COGNOME, nel medesimo periodo di tempo, di incarichi a favore e contro il comune di Peschici.
Sotto il primo profilo, sarebbe emerso documentalmente che tra i due avvocati, titolari di distinte partite IVA, non sussisteva alcuna forma di associazione professionale, che la COGNOME non era al corrente delle pratiche svolte dal collega COGNOME, che pur avendolo definito «collaboratore», non gli aveva dato alcuna istruzione su come svolgere l ‘ attività professionale, né aveva ricevuto dallo stesso istruzioni; che pur condividendo l ‘ utenza telefonica fissa, la maggior parte dei contatti avveniva attraverso quella mobile; che la maggior parte dell ‘ attività professionale si svolgeva presso la propria abitazione; che la presenza sulla targa esterna allo RAGIONE_SOCIALE della dicitura «RAGIONE_SOCIALE» era giustificata dall ‘ iniziale e mai concretizzata volontà di formalizzare un ‘ associazione professionale; che a conferma della assoluta indipendenza professionale, sarebbero state numerose le occasioni in cui essi avrebbero assunto la difesa di parti contrapposte.
Inoltre, la COGNOME avrebbe ricevuto tre incarichi dal comune di Peschici nel 2017 e nel 2018, mentre, prima di allora, nel 2017, l ‘ incarico contro lo stesso comune da parte della RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato assunto dal solo NOME COGNOME, avendo la COGNOME iniziato un procedimento contro il comune di Peschici su incarico di quella società soltanto dopo, dal 22 febbraio 2019 al 14 giugno 2021.
In ultimo, si opina che l ‘ accusa sarebbe sprovvista di ogni minimo substrato di concretezza, non essendo stato posto in pericolo l ‘ interesse dell ‘ ente pubblico alla migliore tutela dei propri interessi, non essendovi alcuna connessione tra le azioni promosse da RAGIONE_SOCIALE con il ministero dei due avvocati e i tre incarichi conferiti dal comune alla COGNOME, in relazione ai quali il comune avrebbe visto sempre prevalere le proprie ragioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è improcedibile ai sensi dell ‘ art. 344bis cod. proc. pen., essendo il termine previsto dalla citata disposizione processuale spirato il 15 agosto 2025.
Va premesso che, ai sensi dell ‘ art. 344bis , comma 2, cod. proc. pen., la mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell ‘ azione penale; termine che, a mente del successivo comma 3, decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall ‘ art. 544, stesso codice. Va, inoltre, ricordato che la legge 27 settembre 2021, n. 134 ha disposto, all ‘ art. 2, comma 5, che nel caso in cui
l ‘ impugnazione sia proposta entro la data del 31 dicembre 2024, il termine di un anno sia elevato, per il giudizio di cassazione, a un anno e sei mesi.
Nel caso in esame, l ‘ atto di impugnazione (costituito dall ‘ appello, poi convertito in ricorso per cassazione) era stato presentato dall ‘AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, in data 11 dicembre 2023 e, dall ‘AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, il 14 dicembre 2023. Dunque, il termine previsto dall ‘ art. 344bis cod. proc. pen. era quello di un anno e sei mesi, decorrenti dal novantesimo giorno dalla scadenza del termine previsto dall ‘ art. 544 cod. proc. pen., ovvero dal 15 febbraio 2024, posto che il termine per il deposito della motivazione, versandosi in un ‘ ipotesi contemplata dall ‘ art. 544, comma 2, scadeva il 17 novembre 2023, essendo stato il dispositivo emesso il 2 novembre 2023.
Ne consegue che il termine previsto dall ‘ art. 544-bis cod. proc. pen. è spirato il 15 agosto 2025. Nondimeno, essendo il fascicolo pervenuto presso la Cancelleria di questa Sezione della Corte di cassazione soltanto il 5 agosto 2025 non è stato possibile procedere a una più sollecita fissazione del presente procedimento, stante la necessità di rispettare i termini per la notifica degli avvisi alle parti.
Tanto considerato va, poi, richiamato il principio, ormai consolidato, secondo il quale l ‘ eventuale inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all ‘ art. 344bis cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 20971 del 13/05/2025, Silm, Rv. 288268 – 01; Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 – 01).
Tuttavia, deve escludersi che, nella specie, i due ricorsi siano inammissibili.
In particolare, non può ritenersi manifestamente infondata la questione relativa alla configurabilità del delitto previsto dall ‘ art. 479 cod. pen.
Invero, se non appare dubitabile che i due professionisti abbiano reso una dichiarazione mendace -consistita nell ‘ affermare di non avere in precedenza assunto personalmente incarichi professionali contro il comune e che non lo avesse fatto alcun «collaboratore di RAGIONE_SOCIALE» -appare, nondimeno, non manifestamente infondata l ‘ argomentazione difensiva secondo cui tale mendace dichiarazione, pur venendo riprodotta nella determina comunale, non costituisse oggetto di una falsa attestazione da parte di un atto destinato a provare la verità di quanto dichiarato. Va, infatti, ricordato che l ‘ art. 479 cod. pen. sanziona il fatto del pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell ‘ esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che il fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute o, comunque, attesta falsamente fatti dei quali l ‘ atto e destinato a provare la verità. Dunque, secondo la giurisprudenza di legittimità,
esso presuppone che la falsa rappresentazione della realtà riguardi un contenuto dell ‘ atto che quest ‘ ultimo sia diretto ad attestare con fede privilegiata. Ciò ricorre, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., con riferimento alla provenienza dell ‘ atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché ai fatti appartenenti all ‘ attività compiuta dal pubblico ufficiale o che siano caduti (come nel caso delle dichiarazioni di terzi) sotto la sua percezione sensoriale; e sempre che si tratti di atti destinati ab initio alla prova ossia precostituiti a garanzia della pubblica fede. Dunque, perché fosse integrato il delitto in contestazione, l ‘ atto pubblico (tale essendo, pacificamente, la determina) avrebbe dovuto essere, comunque, destinato a provare il contenuto della dichiarazione del privato che costituiva presupposto per il conferimento dell ‘ incarico, non essendo sufficiente che esso potesse dimostrare che il professionista aveva reso quella dichiarazione.
E, tuttavia, sul punto la motivazione della sentenza appare decisamente carente, non indicando le ragioni per cui alle determine in questione dovesse riconoscersi lo specifico valore certificativo di cui si è detto, essendosi il primo Giudice limitato a riportare una serie di massime giurisprudenziali che individuano la differenza tra il delitto previsto dall ‘ art. 479 cod. pen. e quello contemplato dall ‘ art. 483 cod. pen., senza però spiegare perché, nella specie, debba ritenersi integrata la prima fattispecie e non la seconda.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non ravvisandosi l ‘ inammissibilità degli odierni ricorsi, deve dichiararsi l ‘ improcedibilità ai sensi dell ‘ art. 344bis cod. proc. pen. e, per l ‘ effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per improcedibilità ai sensi dell ‘ art. 344bis cod. proc. pen.
Così deciso il 9/12/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME