Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5229 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5229 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a REGALBUTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato NOME COGNOME,
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Caltanissetta ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Enna il 10.04.2024 con cui NOME COGNOME è stata condannata alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per due ipotesi di falso aggravato in atto pubblico fidefacente, ritenute in continuazione tra loro; è stata esclusa l’aggravante contestata di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. e sono state concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla sola aggravante residua, quella ex art. 476, secondo comma, cod. pen.
L’imputata, nella sua qualità di pubblico ufficiale, come operatore del RAGIONE_SOCIALE Enna – ente titolare di rilevanti compiti nell’ambito del procedimento amministrativo volto all’erogazione dell’aiuto pubblico, per delega dell’organismo pagatore – è accusata di avere attestato falsamente la correttezza formale ex art. 3 -bis d.lgs. n. 165 del 1999 e la completezza documentale ex art. 2, comma 1, lett. c), D.M. 27/03/2008 delle istanze uniche di pagamento dell’azienda RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME NOME, relative alle campagne 2012 e 2013; precisamente, le si è addebitato di avere attestato falsamente, nel ricevere e formare la scheda di validazione della domanda da inviare all’RAGIONE_SOCIALE, che quest’ultima conteneva gli allegati necessari e che la domanda e i relativi allegati erano stati depositati presso l’ufficio del RAGIONE_SOCIALE, mentre invece la domanda stessa era carente in ordine ai titoli di conduzione giustificativi dei terreni ivi inseriti e a quant’altr dichiarato (aiuti accoppiati, condizionalità e altro).
La sentenza impugnata ha escluso la tesi difensiva con cui si è rappresentato lo smarrimento dei documenti allegati alle domande; ha escluso, altresì, la natura privatistica e non pubblica del RAGIONE_SOCIALE e la natura non meramente formale del controllo delegato all’imputata, che era invece tenuta a verificare la veridicità della documentazione prodotta dal richiedente (evocando la sentenza della Corte di cassazione n. 205 del 2025).
La fidefacenza dell’attestazione è stata ricavata dalla previsione normativa di cui all’art. 25 D.L. n. 5 del 2012, secondo cui i dati relativi all’azienda agrico contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all’art. 9 DPR n. 503 del 1999 e all’art. 13 d.lgs. n. 99 del 2024 fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare dell’azienda RAGIONE_SOCIALE instaura e intrattiene con esse, anche per il tramite dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 3 -bis del d.lgs. n. 165 del 1999.
L’imputata, pertanto, secondo i giudici di appello, avrebbe dovuto accertare i titoli di conduzione dell’istante e, invece, ha falsamente validato le due domande
uniche di pagamento degli aiuti pubblici presentate dalla ditta RAGIONE_SOCIALE, attestandone la conformità alle regole RAGIONE_SOCIALE dei titoli presentati dalla ditta e la presenza di questi ultimi nel fascicolo relativo e il deposito presso il CAA, contrariamente al vero.
Avverso la citata sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi.
2.1. Il primo argomento di censura eccepisce violazione di legge in relazione all’art. 476, secondo comma, cod. pen. e rileva l’inconfigurabilità dell’aggravante, invocando, di conseguenza, la prescrizione dei reati, commessi, rispettivamente, il 25.6.2012 e il 15.5.2013.
Secondo la difesa, non sussisterebbe l’obbligo per l’operatore del CAA – ente di diritto privato in regime di convenzione con RAGIONE_SOCIALE – di accertare l’effettiva esistenza giuridica del titolo di conduzione dei terreni agricoli in capo al proponente la domanda di aiuti, sicché non vi sarebbe fidefacenza dell’atto come formato, poiché non dotato di funzione di prova privilegiata derivata da fonte normativa primaria o secondaria.
Nessuna fonte normativa, invece, assegna all’attività dei CAA una facoltà tipica certificatoria, poiché l’intero percorso funzionale si esaurisce nel rapporto interno RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE; quindi, mancherebbe in capo ai CAA una funzione dotata di una presunzione di attestazione di informazione con carattere di verità assoluta, eliminabile solo con querela di falso.
L’errore della sentenza di appello sarebbe, pertanto, avere interpretato la disposizione di cui all’art. 25, comma 2, d.l. n. 5 del 2012 quale norma da cui deriva l’obbligo di accertare la reale esistenza e riferibilità dei titoli di conduzio dei fondi agricoli per i quali si richiede il sussidio, al fine di formare il fasc telematico relativo, destinato a fare fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Inoltre, si sostiene che mancherebbe la qualità di pubblico ufficiale in capo all’imputata, che sarebbe, in realtà, un’incaricata di pubblico servizio.
I responsabili e gli operatori dei CAA, infatti, avrebbero solo tale qualifica, in quanto soggetti investiti di funzioni di carattere pubblicistico prive d discrezionalità e non autoritative.
Tali soggetti, in altre parole, pur essendo dotati di poteri certificati endoprocedimentali, non esercitano un’attività discrezionale né autoritativa, non sono quindi pubblici ufficiali e, come incaricati di pubblico servizio, possono rispondere di falso in atto pubblico solo in virtù dell’estensione di cui all’art. 4 cod. pen. che, tuttavia, pretende l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego con lo Stato o con altro ente pubblico in capo al soggetto incaricato.
In ogni caso, mancherebbe la fidefacenza dell’atto e i reati avrebbero dovuto considerarsi prescritti sin dalla pronuncia di appello.
2.2. Il secondo motivo di ricorso invoca il decorso del termine di prescrizione successivamente alla sentenza di appello, pur volendo ritenere sussistente l’aggravante di cui all’art. 476, secondo comma, cod. pen.
2.3. La difesa della ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali, in coerenza con il ricorso, chiede che venga esclusa l’aggravante dell’art. 476, secondo comma, cod. pen. e dichiarata la prescrizione, oppure che, in ogni caso, venga dichiarata la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello e nelle more del giudizio di legittimità, pur senza escludere la citata aggravante.
Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione ha chiesto l’inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di occuparsi della fattispecie in esame, stabilendo principi che meritano di essere ribaditi.
Sez. 5, n. 29496 del 27/06/2025, non mass., seguendo un filone giurisprudenziale già esistente, ha stabilito, infatti, che i “C.A.A.” operano in funzione della convenzione stipulata con “RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE“, alla quale l’art. 2 del decreto legislativo 165 del 27.5.1999, ha espressamente attribuito la natura di ente di diritto pubblico. Ne «consegue che, nel momento in cui la “RAGIONE_SOCIALE” trasferisce i suoi poteri ai “C.A.A.”, questi ultimi di fatto si sostituiscono alla “RAGIONE_SOCIALE.G.E.A.” e pertanto rivestono lo status di incaricati di pubblico servizio» (Sez. 2, n. 21411 del 25/03/2021, COGNOME, n.m.).
La norma espressamente attributiva della fidefacenza è l’art. 25, comma 2, del dl. 9 febbraio 2012, n. 5 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), secondo il quale «i dati relativi alla azienda RAGIONE_SOCIALE contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all’articolo 9 del d.P.R. 10 dicembre 1999, n. 503, e all’articolo 13, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda RAGIONE_SOCIALE instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l’aggiornamento».
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Già nelle richiamate sentenze di questa sezione si è posto in risalto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il controllo effettuato dagli operatori dei “C.A.A.” non è solo di natura formale, atteso che l’art. 3-bis, comma 3, d.lgs. n. 165 del 1999 espressamente dispone che, «per le attività di cui al comma 1, i RAGIONE_SOCIALE hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati».
Su tali basi, altra decisione, in ordine ad analoga contestazione, ha ribadito tali concetti con riguardo anche al legale rappresentante del RAGIONE_SOCIALE, che, nel ricevere la domanda unica di pagamento di contributi comunitari e nel formare la scheda di valutazione, attesti falsamente la presenza degli allegati volti a documentare la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti per ottenere i predetti contributi nonché il deposito dei medesimi presso gli uffici del RAGIONE_SOCIALE (Sez. 5, n. 29461 del 27/06/2025, Roccazzella, Rv. 288432 – 01).
Si è anche in tale sentenza sottolineato che il RAGIONE_SOCIALE è ente di diritto pubblico, in quanto ad esso l’RAGIONE_SOCIALE ha trasferito i suoi poteri per effetto di apposita convenzione; di conseguenza il legale rappresentante del RAGIONE_SOCIALE riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio in forza delle funzioni attribuite dalla legge a tale tipologia di ente.
Del resto, nella medesima linea interpretativa, ma con riguardo al reato di truffa aggravata per il conseguimento di RAGIONE_SOCIALE pubbliche, la Seconda Sezione penale ha recentemente chiarito che è configurabile, nel caso in cui il delitto sia commesso in danno dell’RAGIONE_SOCIALE, la responsabilità dell’addetto al centro di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (C.A.A.) che, tramite l’inserimento delle domande volte a ottenere gli aiuti per l’RAGIONE_SOCIALE dell’Unione europea, faccia ricevere indebitamente il contributo eurounitario, tenuto conto dei suoi specifici oneri di controllo e di identificazione del produttore e di verifica dell’esistenza del titolo per la conduzione dell’azienda RAGIONE_SOCIALE, come previsti dall’art. 2 D.M. (MIPAAF) del 27 marzo 2008.
2.2. I giudici di merito, nel caso di specie, dunque, hanno correttamente attribuito all’imputata la qualità di incaricato di pubblico servizio, osservando che i “C.A.A.” operano in funzione della convenzione stipulata con “RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE“, alla quale il legislatore (art. 2 d. Igs. n. 165 del 1999 ha espressamente attribuito la natura di ente di diritto pubblico, e la natura fidefacente del fascicolo telematico relativo alle informazioni che l’operatore è tenuto ad accertare al fine dell’erogazione pubblica, che fanno fede nei confronti della stessa pubblica amministrazione.
In linea generale, si rammenta poi che, in tema di falso documentale, sono documenti dotati di fede privilegiata, ex art. 476, secondo comma, cod. pen., quelli destinati “ah initio” alla prova, ossia precostituiti a garanzia della pubblica fede, e redatti da un pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza delle quali l’atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l’accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (Sez. 6, n. 15641 del 19/10/2023, Rv. 286376 – 02; Sez. 6, n. 35219 del 28/04/2017, Rv. 270855 – 01).
Tali sono le caratteristiche dell’atto pubblico fidefacente, oltre alla funzione “classica” di attestazione di fatti appartenenti all’attività del pubblico ufficial caduti sotto la sua percezione (Sez. 6, n. 10414 dell2/12/1989, Rv. 184934; Sez. 5, n. 2837 del 09/02/1983, Rv. 158265).
Sono, altresì, documenti dotati di fede privilegiata, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l’atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l’accoglimento della querela di falso o con sentenza penale (Sez. 5, n. 28047 del 11/04/2019, Rv. 277246).
2.3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il reato, ritenuta configurabile e sussistente l’aggravante della fidefacenza, non era prescritto prima della pronuncia della sentenza di appello.
D’altra parte, l’inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la prescrizione intervenuta nelle more del giudizio di cassazione (cfr. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 217266; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, COGNOME, Rv. 199903; Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, COGNOME, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/6/2001, COGNOME, Rv. 219531).
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 ha analizzato funditus la questione, concludendo nel senso che l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, secondo comma, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data successiva alla sentenza d’appello (così come in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso; per una sentenza conforme successiva cfr. Sez. 3, n. 12025 del 21/01/2020, Rv. 279229 – 01).
3. Il ricorso, pertanto, è complessivamente inammissibile.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/10/2025.