Falso in Assegno Non Trasferibile: Quando Non è Reato
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale in materia di falso in assegno, stabilendo che la falsificazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità non costituisce più reato. Questa decisione, insieme all’applicazione del principio della prescrizione per un’accusa di ricettazione, ha portato all’annullamento completo di una condanna. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso e le sue importanti conseguenze pratiche.
La Vicenda Processuale
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Napoli nel 2015 a carico di un individuo per i reati di ricettazione e falso in assegno, commessi quasi sei anni prima, nel dicembre 2009. In seguito, la Corte di Appello di Napoli, nel giugno 2023, aveva parzialmente riformato la sentenza, riducendo la pena ma confermando la responsabilità penale dell’imputato.
La difesa ha quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basandosi su tre motivi principali:
1. L’intervenuta prescrizione per entrambi i reati alla data della sentenza d’appello.
2. La depenalizzazione del reato di falso in assegno a seguito del D.Lgs. n. 7 del 2016.
3. Un vizio di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendolo e annullando la sentenza impugnata senza rinvio. Le motivazioni si concentrano sui primi due punti sollevati dalla difesa, ritenuti assorbenti rispetto al terzo.
Il Falso in Assegno Depenalizzato
Il punto cruciale della decisione riguarda il reato di falso in assegno (capo b dell’imputazione). La Corte ha richiamato un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 40256/2018), la quale ha stabilito che, dopo l’abrogazione dell’art. 485 c.p. (Falso in scrittura privata) e la modifica dell’art. 491 c.p. ad opera del D.Lgs. 7/2016, la condotta di falsificazione di un assegno bancario non trasferibile non è più penalmente rilevante.
Oggi, tale comportamento integra unicamente un illecito civile. La rilevanza penale permane solo per i falsi in titoli di credito che sono “trasmissibili per girata”. Poiché nel caso di specie si trattava di un assegno con clausola di non trasferibilità, il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Di conseguenza, la Corte ha annullato la condanna per questo capo d’imputazione.
L’Estinzione del Reato di Ricettazione per Prescrizione
Anche il primo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione del reato di ricettazione (capo a), è stato accolto. La Corte ha osservato che i fatti risalivano al dicembre 2009. Al momento della pronuncia della sentenza d’appello, nel giugno 2023, il termine massimo di prescrizione di dieci anni era ampiamente decorso.
I giudici hanno specificato che la contestazione di una recidiva semplice, peraltro già esclusa in primo grado, non aveva alcun effetto sul calcolo dei termini. Pertanto, anche per il reato di ricettazione, la Corte ha dovuto prendere atto dell’estinzione del reato e annullare la relativa condanna.
Le Conclusioni
La sentenza si conclude con un dispositivo netto: l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Questo significa che la vicenda processuale per l’imputato si chiude definitivamente. La decisione ha due importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, ribadisce che la falsificazione di un assegno non trasferibile non è più un illecito penale, ma solo civile, con conseguenze limitate al risarcimento del danno. In secondo luogo, sottolinea l’importanza della prescrizione come istituto di garanzia, che impedisce la prosecuzione di processi penali oltre un ragionevole limite di tempo, assicurando la certezza del diritto.
La falsificazione di un assegno bancario è sempre un reato?
No. Secondo la sentenza, a seguito della riforma del 2016, la falsificazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità non è più un reato penale, ma integra un illecito civile. La rilevanza penale rimane solo per i falsi in titoli di credito trasmissibili per girata.
Cosa accade se un reato si prescrive prima della sentenza di appello?
Se il termine massimo di prescrizione matura prima della sentenza di appello, la Corte deve dichiarare il reato estinto. Come avvenuto in questo caso per il delitto di ricettazione, ciò comporta l’annullamento della condanna.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza “senza rinvio”?
La Corte ha annullato senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Per il reato di falso, il fatto non è più previsto dalla legge come reato; per la ricettazione, il reato era chiaramente estinto per prescrizione. In questi casi, la decisione della Cassazione è definitiva e chiude il processo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8799 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8799 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA
COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 27 giugno 2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli datata 20-11-2015, riduceva la pena inflitta a COGNOME NOME in ordine ai reati di ricettazione e falso in assegno commessi in data antecedente e prossima al 15 dicembre 2009 ad anni 1, mesi 2 di reclusione ed € 600,00 di multa.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per intervenuta prescrizione alla data della pronuncia di appello dei reati di cui ai capi a) e b) d rubrica;
nullità della sentenza perchè il fatto di cui al capo b) non è più previsto dalla legge come rea a seguito del D.Lgs n.7 del 2016;
nullità della sentenza per omessa notificazione del decreto di citazione all’imputato per
giudizio di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero quanto al reato di falso in assegno di cui al capo b) contestato al COGNOME v rammentato che in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 c pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell’assegno bancario avente clausola di non trasferibilità rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata (Sez. U, n. 40 19/07/2018, Rv. 273936 – 01).
L’applicazione del sopra esposto principio al caso in esame comporta affermare che l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al capo b) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, trattandosi di assegno superiore a 1000 euro munito di clausola di non trasferibilità.
Fondato è anche il primo motivo di ricorso posto che a fronte di una data di consumazione dei fatti indicata in quella anteriore e prossima al dicembre del 2009 la corte di appello avreb dovuto prendere atto del decorso del termine di anni 10 per la maturazione della prescrizione per il ritenuto delitto di ricettazione al momento della sua pronuncia del giugno 2023. Nessun rilievo assume la contestata recidiva semplice : peraltro esclusa in primo grado.
Conseguentemente l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio anche in relazione al capo a) della rubrica perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo b) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e, con riguardo al capo a), perché il reato è estinto per prescrizione.
Roma, 14 febbraio 2024
IL SIGLIE t