Falso Ideologico: L’Importanza di Motivi di Ricorso Specifici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non generici. In questo caso, un ricorso per il reato di falso ideologico è stato dichiarato inammissibile proprio per la sua vaghezza, offrendo spunti importanti sulla corretta redazione degli atti di impugnazione e sulla valutazione delle attenuanti generiche.
I Fatti del Caso: La Condanna per Falso Ideologico
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di cui all’art. 483 del codice penale, ovvero il falso ideologico commesso da un privato in atto pubblico. L’imputato, dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte di Appello di Trieste, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di contestazione.
Il primo motivo mirava a contestare l’applicazione della legge penale in relazione all’elemento soggettivo del reato. Il secondo, invece, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra su un aspetto puramente procedurale: la modalità con cui il ricorso è stato formulato. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza del ricorso.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso per Falso Ideologico
L’ordinanza spiega chiaramente perché ciascun motivo di ricorso non potesse essere accolto. L’analisi dei giudici fornisce una guida preziosa su cosa evitare quando si impugna una sentenza.
Il Primo Motivo: Genericità sulla Violazione di Legge
La Corte ha ritenuto il primo motivo, relativo al dolo nel reato di falso ideologico, inammissibile a causa della sua “conclamata indeterminatezza ed aspecificità”. Le argomentazioni presentate erano astratte e non si confrontavano concretamente con la motivazione della sentenza impugnata. In pratica, il ricorrente non ha spiegato in modo puntuale perché la Corte d’Appello avesse sbagliato nel suo ragionamento, limitandosi a deduzioni generiche. Per la Cassazione, un motivo di ricorso è valido solo se crea un collegamento diretto e critico con la decisione che si contesta.
Il Secondo Motivo: La Questione delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che le argomentazioni erano una mera ripetizione di quanto già esposto e respinto in appello, senza introdurre nuovi elementi. I giudici di legittimità hanno ricordato che, per negare le attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento a elementi decisivi, come in questo caso. La Corte d’Appello aveva infatti motivato il diniego basandosi sui plurimi precedenti penali dell’imputato e sull’assenza di altri elementi positivi da poter valutare a suo favore. Questa motivazione è stata ritenuta congrua e sufficiente, rendendo la censura manifestamente infondata.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza della Cassazione insegna che nel processo penale la forma è sostanza. Un ricorso, per avere una speranza di successo, deve essere redatto con precisione chirurgica, evitando argomentazioni generiche. È necessario analizzare a fondo la sentenza che si impugna e costruire critiche specifiche, pertinenti e logiche. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la decisione conferma che la presenza di precedenti penali e la mancanza di elementi positivi di valutazione costituiscono una base solida e sufficiente per un giudice per negarne la concessione, a patto che la motivazione sia adeguata.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, astratti o non si confrontano specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. In questo caso, la Corte ha riscontrato una “conclamata indeterminatezza ed aspecificità” delle deduzioni.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “aspecifici” nel contesto del reato di falso ideologico?
Significa che il ricorrente ha formulato argomentazioni astratte sull’elemento soggettivo del reato di falso ideologico senza indicare in modo preciso e concreto dove e perché la motivazione della Corte d’Appello sarebbe stata errata. Mancava un collegamento specifico tra la critica e la sentenza.
In base a quali criteri un giudice può negare le attenuanti generiche?
Un giudice può negare le attenuanti generiche motivando la sua decisione sulla base di elementi ritenuti decisivi. In questa vicenda, la Corte ha ritenuto sufficiente il riferimento ai numerosi precedenti penali dell’imputato e all’assenza di ulteriori elementi positivamente valutabili per giustificare il diniego.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5397 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5397 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 01/01/1973
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna inflitta a COGNOME per il reato di cui agli artt. 483 cod. pen. e 46 d.P.R. 445/2000 (fatt commesso in Pordenone il 3 novembre 2015);
– che l’atto di impugnativa consta di due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, che denuncia violazione dell’art. 583 cod. pen. (rectius, art. 483 cod. pen.), con specifico riferimento all’erronea applicazione della legge penale in punto di elemento soggettivo del delitto di falso ideologico commesso dal privato, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni astratte e, comunque, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata, che si appalesa completa e congrua in relazione al punto oggetto della presente censura (vedasi pagg. 5 – 6);
che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati c motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pag. 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha spiegato come, al fine della concessione del beneficio richiesto, non solo non potesse valorizzarsi la personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti penali, ma anche che non vi fossero ulteriori elementi positivamente valutabili);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
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