Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40741 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette:
la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall’AVV_NOTAIO che, nell’interesse dell’imputato, ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore generale ed ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2 novembre 2023 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia in data 15 febbraio 2019 del Tribunale di Firenze, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per intervenuta prescrizione in ordine al reato di calunnia, lo ha assolto – perché il fatto non sussiste – dall’imputazione di falso ideologico (reati entrambi contestati al capo A. della rubrica), ha revocato le statuizioni civili, ne ha confermato la condanna per il rimanente delitto di falso ideologico (capo B.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato in mitius la pena.
In particolare, il COGNOME, appartenente alla Polizia RAGIONE_SOCIALE, è stato ritenuto responsabile di aver falsamente attestato, in un verbale di accompagnamento e identificazione da lui formato, di aver dovuto sottoporre RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a fermo di identificazione a fronte del suo rifiuto di farsi identificare.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione dell’art. 479 cod. pen., deducendo l’insussistenza sia dell’elemento oggettivo del reato (nonostante in giudizio sia stato acclarato il rifiuto di RAGIONE_SOCIALE di farsi identificare dall’imputato che si era qualificato, dopo un alterco tra i due, fatto che integrerebbe il reato di cui all’art. 651 cod. pen. e che legittimava il ricorrente a redigere il verbale ex art. 349, comma 4, cod. proc. pen., essendo stato il COGNOME identificato solo all’arrivo della pattuglia il cui intervento è stato chiesto dal COGNOME) sia dell’elemento soggettivo del reato (che, alla luce della richiamata ricostruzione del fatto, non può ravvisarsi al di là di ogni ragionevole dubbio, in quanto il COGNOME avrebbe agito nella convinzione che fosse proprio dovere redigere il verbale a nulla rilevando la successiva esibizione, da parte del RAGIONE_SOCIALE, agli altri pubblici ufficiali intervenuto, del proprio documento).
Il procedimento, fissato innanzi alla Settima Sezione penale, è stato trasmesso a questa Sezione all’esito dell’udienza del 25 giugno 2024 ed è stato celebrato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; e le parti hanno rassegnato le conclusioni esposte in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.
La Corte di merito, con motivazione congrua, logica e conforme al diritto ha affermato la penale responsabilità dell’imputato per il delitto in imputazione osservando che – alla luce di quanto riferito dai testi di polizia giudiziaria (ossia i
medesimi sottoposti dell’imputato, intervenuti su sua richiesta, COGNOME e COGNOME) e per vero da quanto ammesso dal ricorrente nel corso della propria deposizione (oltre che da quanto da lui esposto nella comunicazione della notizia di reato in data 30 giugno 2016) – quando il COGNOME ha disposto che il COGNOME venisse condotto presso il Comando della Polizia municipale per l’identificazione, lo stesso COGNOME aveva già esibito i propri documenti (della cui autenticità, come riferito dal COGNOME, non vi era ragione di dubitare): ragion per cui il verbale datato 16 marzo 2016 (anche ad aderire alla prospettazione difensiva, secondo cui tale data, in vece di quella corretta, ossia il 15 marzo precedente, sarebbe solo frutto di un errore materiale), allorchè ha attestato che si era proceduto al fermo per identificazione del RAGIONE_SOCIALE ex art. 349 cod. proc. pen. era difforme dal vero (poiché tale fermo era stato disposto per l’appunto quando già il RAGIONE_SOCIALE era stato indentificato tramite i propri documenti). Ricorre, allora, la contestata immutatio veri che la Corte di merito (come già il primo Giudice) ha ritenuto assistita dal prescritto dolo generico.
Quanto, poi, all’elemento soggettivo, il ricorso prospetta, oltre a un alternativo apprezzamento degli elementi di fatto, non consentito in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01) un error iuris (ossia il fatto che l’imputato ritenesse doverosa l’identificazione) che per vero non attiene all’oggetto dell’imputazione e alla ratio della decisione impugnata.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24/09/2024.