Falso Ideologico: La Cassazione Chiarisce il Concorso di Reati
Il tema del falso ideologico è centrale nel diritto penale e la sua applicazione pratica può generare complesse questioni giuridiche. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un ricorso manifestamente infondato, cogliendo l’occasione per ribadire principi consolidati sulla concorrenza tra il reato di falso ideologico e altre fattispecie di falso, specialmente in relazione a documenti con contenuto dispositivo.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per reati di falso (artt. 48, 479 cod. pen. e normativa speciale) emessa dal Tribunale di Ravenna e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, ritenuto penalmente responsabile, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta violazione di legge nella qualificazione giuridica del fatto. Secondo la difesa, il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato diversamente, lamentando un’errata applicazione delle norme sul falso.
La Questione sul Falso Ideologico e la Decisione della Corte
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il punto cruciale della decisione riguarda la possibilità che il reato di falso ideologico previsto dall’art. 483 del codice penale possa concorrere con i reati contestati all’imputato.
La Corte ha smontato l’argomentazione del ricorrente, definendola in “palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità”. Viene chiarito che non esiste un principio di alternatività assoluta tra le diverse tipologie di falso. Al contrario, diverse fattispecie possono coesistere e concorrere.
La Portata del Falso Ideologico
Il fulcro del ragionamento della Cassazione si concentra sulla natura del falso ideologico in documenti che hanno un contenuto dispositivo, ovvero quegli atti che non si limitano a certificare una realtà ma creano, modificano o estinguono situazioni giuridiche.
La Corte ha specificato che il falso può investire:
1. Le attestazioni, anche implicite, contenute nell’atto.
2. I presupposti di fatto giuridicamente rilevanti per la parte dispositiva dell’atto stesso.
Questo significa che la falsità non deve necessariamente riguardare una dichiarazione esplicita. Anche mentire su un presupposto di fatto che l’atto dà per scontato, o omettere una circostanza che implicitamente si attesta come inesistente, può integrare il reato, a condizione che l’atto sia destinato a provare la verità di tali fatti.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Per sostenere la propria decisione, la Corte ha richiamato importanti precedenti giurisprudenziali, tra cui una sentenza delle Sezioni Unite (n. 35488/2007) e una più recente della Quinta Sezione Penale (n. 40800/2022). Questi precedenti hanno consolidato l’interpretazione secondo cui la falsità ideologica può riguardare non solo fatti compiuti o conosciuti direttamente dal pubblico ufficiale che redige l’atto, ma anche “altri fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”.
La decisione, quindi, non introduce nuovi principi, ma rafforza un orientamento già consolidato, sottolineando l’ampia portata applicativa delle norme sul falso documentale e la loro capacità di colpire ogni alterazione della verità fattuale rilevante ai fini giuridici, indipendentemente dalla forma (esplicita o implicita) che essa assume all’interno del documento.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza processuale, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione rappresenta un chiaro monito: i ricorsi basati su argomentazioni ermeneutiche contrarie a principi di diritto consolidati vengono considerati manifestamente infondati, con conseguenze economiche significative per chi li propone. Dal punto di vista sostanziale, viene riaffermata la piena compatibilità e il possibile concorso tra diverse norme incriminatrici in materia di falso, garantendo una tutela penale completa contro le alterazioni della verità documentale.
Il reato di falso ideologico (art. 483 c.p.) può concorrere con altri reati di falso?
Sì, la Suprema Corte conferma che il reato di falso ideologico può concorrere con altre fattispecie di falso contestate, in quanto non vi è un rapporto di esclusione reciproca tra le diverse norme.
Cosa si intende per falso ideologico in documenti a contenuto dispositivo?
Si intende una falsità che riguarda non solo le dichiarazioni esplicite, ma anche le attestazioni implicite e i presupposti di fatto giuridicamente rilevanti per la parte dispositiva dell’atto, ovvero quei fatti che l’atto stesso è destinato a provare come veri.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39405 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39405 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONTEGRANARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna in data 27 gennaio 2016, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di cui ag artt. 48, 479, cod. pen., 292, 295, comma 2, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e l’aveva condanNOME alla pena ritenuta di giustizia;
che l’unico motivo di ricorso, con cui l’imputato si duole della violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto nei termini di cui agli artt. 48 e 4 cod. pen., è manifestamente infondato, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, potendo il reato di cui all’art. 483 cod. pen. concorrere con quell contestato e atteso che il falso ideologico in documenti a contenuto dispositivo può investire le attestazioni, anche implicite, contenute nell’atto e i presupposti di fat giuridicamente rilevanti ai fini della parte dispositiva dell’atto medesimo, che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dal pubblico ufficiale, ovvero altri fatti dei quali l’atto è destiNOME a provare la verità (si veda, in partico pagina 4 della sentenza della Corte di appello: Sez. 5, n. 40800 del 22/09/2022, COGNOME, Rv. 283876; Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007, COGNOME, Rv. 236867);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/09/2024