Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 23034 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 23034 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LECCO il 18/10/1969
COGNOME NOME nato a LECCO il 11/07/1964
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso riportandosi alla requisitoria già depositata e per l’inammissibilita di entrambi i ricorsi
uditi i difensori:
L’avvocato COGNOME NOME che espone i motivi di gravame ed insiste nell’accoglimento del ricorso
l’avvocato COGNOME NOME che evidenzia i vizi che affliggono la sentenza impugnata della quale chiede l’annullamento
(te
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Lecco il 10.7.2023, con cui NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati condannati per il reato di concorso in falso ideologico in atto di cessione di quote societarie; precisamente, in tale atto COGNOME, quale dottore commercialista con potere di autentica di firme di scrittura privata, attestava falsamente che tutti i sogg indicati nell’atto avessero apposto in sua presenza le relative sottoscrizioni, mentr invece uno dei sottoscrittori era assente e la sua firma è risultata, poi, apocrifa.
Hanno proposto ricorso gli imputati, con due distinti atti di impugnazione, formulati tramite i rispettivi difensori di fiducia.
Il ricorso di NOME COGNOME si compone di tre diversi motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell’articolo 157 cod pen. in relazione all’omessa declaratoria dell’intervenuta prescrizione del reato di cu all’articolo 479 cod. pen. per difetto della contestazione dell’aggravante di cui all’arti 476, comma 2, cod. pen., invece ritenuta sussistente perché contestata adeguatamente dalla pronuncia impugnata. Si lamenta, in particolare, che nel capo di imputazione non vi sarebbe alcun riferimento alla fidefacenza dell’atto, né una descrizione in termin equivalenti di tale natura fidefacente.
3.2. Il secondo motivo di censura ha dedotto violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all’ordinanza ammissiva delle prove. La Corte d’appello ha ritenuto ritualmente depositata da parte della Procura della Repubblica la lista testimoniale relativa al primo giudizio dibattimentale, sebbene in tale giudizio fosse stat disposta la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa celebrazione dell’udienza preliminare, con la restituzione degli atti al pubblico ministero, e nonostante che successivamente, non fosse stata depositata una nuova lista testimoniale.
3.3. La terza ragione difensiva eccepisce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla valutazione di attendibilità del testimone COGNOME NOME ed a quella di falsità della scrittura privata ritenu falsa, non corrispondente all’atto digitale originario.
La difesa avrebbe fornito la prova dell’innocenza dell’imputato mentre si denunciano come strumentali le accuse mosse da COGNOME nei suoi confronti. Le copie cartacee, con firme apocrife, dell’atto di cessione di quote non corrispondono all’atto nativo digitale cessione di quote sottoscritto digitalmente dalle parti e dal dottor COGNOME.
Il ricorso di NOME COGNOME muove da quattro diversi motivi.
4.1. Con il primo ed il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all’ordinanza ammissiva delle prove.
La Corte d’appello, a suo giudizio, avrebbe ritenuto ritualmente depositato da parte della Procura della Repubblica la lista testimoniale relativa al primo giudizi dibattimentale, sebbene in tale giudizio fosse stata disposta la nullità del decreto d citazione a giudizio per omessa celebrazione dell’udienza preliminare, con la restituzione degli atti al pubblico ministero, e nonostante che, successivamente, non fosse stata depositata una nuova lista testimoniale, essendo irrituale il deposito della lista tes contestualmente alla richiesta di rinvio a giudizio, quando il fascicolo del dibattiment non era ancora formato.
4.2. Il terzo motivo di ricorso eccepisce violazione dell’articolo 157 cod. pen. i relazione all’omessa declaratoria dell’intervenuta prescrizione del reato di cui all’artico 479 cod. pen. sia – per quanto è dato comprendere dal ricorso – per difetto della contestazione di cui all’articolo 476, comma 2, cod. pen. (si premette che si era eccepita nei gradi di merito la circostanza che, nel capo di imputazione, non vi sarebbe alcun riferimento alla fidefacenza dell’atto, né una descrizione in termini equivalente della sua natura fidefacente), sia perché si tratta di aggravante soggettiva, non comunicabile al coimputato che non riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
4.3. Con il quarto motivo, la ricorrente ha dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sua posizione specifica, se confrontata co quella del coimputato COGNOME assolto sin dal primo grado.
La Corte d’appello, in estrema sintesi, avrebbe errato nel fondare la responsabilità sul mancato disconoscimento della firma da parte sua, oltre che sul fatto che, alla firma dell’atto in sua presenza, ella ha avuto contezza dell’assenza di COGNOME. Non sarebbe provato l’effetto pregiudizievole subito da COGNOME che ha distinto la posizione di quest’ultimo da quella dell’imputata, secondo la sentenza impugnata.
Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi con requisitoria scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati quanto al rilevato difetto di contestazione dell’aggravant prevista dall’art. 476, secondo comma, cod. pen., motivo assorbente poiché, esclusa detta aggravante, il termine prescrizionale è ampiamente decorso sin dal 2022, considerato il tempo del reato (11.4.2014) e la prescrizione ordinaria, ai sensi dell’ar 157 cod. pen. (anni 7 e mesi 6).
Viceversa, se fosse stata sussistente la citata circostanza ad effetto speciale, il termine avrebbe dovuto essere calcolato alla data del 11.10.2026 e non sarebbe ancora
decorso, anche senza tener conto dei periodi di sospensione della prescrizione (111 giorni, per il rinvio dal 28.6.2022 al 17.10.2022, e 47 giorni, per il rinvio dal 19.4.2 al 5.6.2023).
1.1. Pertanto, in assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (secondo quanto è chiaramente evincibile dalla motivazione), deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione.
Al riguardo, occorre osservare che il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in presenza di una causa di estinzione del reato, afferma la legittimazione del giudice a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, l commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione e di percezione ictu ocuii, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274).
Nel caso di specie, i ricorsi non evidenziano elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza dei reati contestati ai ricorrenti, ma, in disparte il m comune sull’aggravante, lamentano opinabili vizi motivazionali oppure deducono erronee interpretazioni della legge penale o processuale penale, che avrebbero potuto condurre ad un rigetto del ricorso ovvero ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio nella specie inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275).
Quanto alle ragioni di esclusione dell’aggravante della fidefacenza dell’atto al centro dell’imputazione di falsità in concorso tra i ricorrenti, deve evidenziarsi il dif di contestazione alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, che hanno da tempo chiarito come, in tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all’art. 476, secondo comma, cod. pen., qualora nel capo d’imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell’atto, o direttamente, o mediante l’impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l’indicazione della relativa norma (Sez. U, n. 24906 del 18/4/2019, Sorge, Rv. 275436).
4
In applicazione del principio le Sezioni unite hanno escluso che la mera indicazione, nel contesto dell’imputazione, dell’atto in relazione al quale la condotta di falso
contestata, sia sufficiente al fine della corretta contestazione dell’aggravante, in quanto l’attribuzione ad esso della qualità di documento fidefacente costituisce il risultato di un
valutazione.
Proprio tale fattispecie è quella all’esame del Collegio: l’imputazione al centro del processo si limita a richiamare l’art. 479 cod. pen. (vale a dire la disposizione
incriminatrice del falso ideologico) e non è costruita né con un richiamo normativo esplicito all’art. 476, secondo comma, n. 2, cod. pen., né con un’indicazione lessicale
sulla fidefacenza, da cui si desuma direttamente o comunque chiaramente tale carattere dell’atto che si ritiene falso.
3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata nei confronti dei ricorrenti, per essere il reato estinto per prescrizione.
P. Q. M.
Esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 476, secondo comma, cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione
Così deciso il 18 marzo 2025.