Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28649 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28649 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;
nel procedimento a carico di
COGNOME NOME nato a Catanzaro il 17 maggio 1958;
avverso l’ordinanza del 4 febbraio 2025 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi 31) e 32) e alla sostituzione della misura cautelare;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale il Tribunale distrettuale di Catanzaro, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell’interdizione dall’esercizio dei pubblici uffici, revocandola in relazione ai
reati di cui ai capi nn. 31 e 32; misura originariamente applicatagli dal giudice per le indagini preliminari per le esigenze di cui alla lett. c) dell’art. 274 cod. pro pen. e in relazione ad un’ipotizzata associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, falso, truffa ai danni dello Stato, maltrattamento e uccisione degli animali (capo 1) e plurimi reati di falso (singolarmente contestati ai capi 31, 32, 34, 35 e 38); tutte condotte, in ipotesi accusatoria, commesse dal ricorrente (nella sua qualità di veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale, responsabile delle ispezioni presso gli stabulari), in seno all’Università Magna Grecia di Catanzaro (UMG) e all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro (ASP), poste in essere con il precipuo fine di poter effettuare sperimentazioni illecite attraverso un pactum sceleris esistente tra i componenti dell’UMG responsabili della gestione degli stabulari e i componenti dell’ASP di Catanzaro designati ai controlli ispettivi presso le strutture; un accordo in forza del quale gli ispettori omettevano totalmente di effettuare i controlli (ancorché il d. Igs. n. 26 del 2014 prevedesse una cadenza almeno annuale degli stessi) o redigevano falsi verbali ispettivi, omettendo di rilevare le numerose criticità presenti.
Il ricorso, proposto dal Procuratore della Repubblica, si articola in quattro motivi d’impugnazione, tra loro connessi, formulati in termini di inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione e censura l’ordinanza del Tribunale sia sotto il profilo della valutazione della gravità indiziaria (esclusa dal Tribunale in relazione ai capi 31 e 32), sia sotto quello strettamente cautelare della persistenza delle esigenze e della scelta della misura da applicare (adottata dal Tribunale in ragione della vicinanza della collocazione a riposo dell’indagato e del suo esonero da ogni attività ispettiva).
Il Tribunale, si sostiene, nel ritenere insussistente la gravità indiziaria i ordine ai reati di falso contestati ai capi 31 e 32 (rilevando come entrambi i verbali in contestazione fossero stati redatti sotto forma di formulario precompilato, non contenente l’indicazione delle voci oggetto dell’ipotizzata falsa attestazione), avrebbe:
travisato il dato documentale, atteso che il formulario relativo all’ispezione effettuata in Roccelletta (di cui al capo 31) contiene l’indicazione del dato in contestazione (la presenza di farmaci) e l’ispezione effettuata in Germaneto (di cui al capo 32) non è stata fatta mediante l’utilizzo di una check-list, ma con un ordinario verbale ispettivo, conclusosi con l’affermazione della sussistenza di tutti requisiti gestionali strutturali tali da consentire il rispetto delle norme s benessere animale.
nel ritenere che l’attestazione di esito regolare non implicasse necessariamente la voluntas di celare le altre violazioni esistenti (essendo invece
possibile che gli ispettori non abbiano fatto svolto i controlli), non avrebbe considerato la particolare rilevanza – rispetto alle finalità dell’atto e all’eserciz dei connessi poteri ispettivi e sanzionatori – dei dati omessi nel verbale (la presenza di farmaci, del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti, dell’armadietto blindato), l’esistenza di uno specifico obbligo di rappresentazione in capo agli ispettori, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 26 del 2014, e la ritenu partecipazione all’associazione dal 2015, con la specifica funzione di coprire le irregolarità negli stabulari (della quale la condotta contestata è evidente espressione), dato che impone una compiuta spiegazione del perché, all’atto di redigere i verbali materialmente falsi, il ricorrente non agisse in esecuzione degli accordi associativi.
Ugualmente illogica e contraddittoria, oltre che carente, poi, sarebbe la motivazione offerta in relazione alla scelta della misura da applicare, nella parte in cui non terrebbe in conto la perdurante esistenza dell’associazione e l’inidoneità della misura interdittiva applicata rispetto al soddisfacimento delle pur ritenute esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Per come si è detto, il ricorso contesta, in primo luogo, l’annullamento della misura in relazione ai falsi, in ipotesi, commessi dal Viscomi nei verbali ispettivi del 22 dicembre 2016 (per lo stabulario di Roccelletta di Borgia, capo 31) e del 29 dicembre 2016 (per lo stabulario di Germaneto, capo 32), nei quali, secondo la prospettazione accusatoria, il ricorrente non avrebbe rilevato l’assenza degli armadietti dei farmaci (previsti per legge come obbligatori dal d. lgs. n. 26 del 2014), il registro di carico e scarico farmaci e delle sostanze stupefacenti, le prescrizioni di farmaci analgesici e antinfiammatori e avrebbe dichiarato (quindi falsamente) la regolarità delle procedure addotte nei medesimi stabulari
2.1. Il Tribunale ha escluso la sussistenza di un quadro indiziario di sufficiente gravità in relazione ai capi 31 e 32, rilevando:
l’utilizzo di moduli precompilati nella redazione dei verbali ispettivi, contenenti alcune voci da compilare, fra le quali non figurerebbero quelle oggetto di contestazione, e il conseguente significato logico da attribuire alla dichiarata regolarità della procedura (da leggersi e alla luce di quanto indicato nella checklist e non necessariamente giustificata da un intento fraudolento);
il tenore dell’attestazione, quanto al programma sulla procedura di sorveglianza microbiologica, del quale il verbale attesterebbe solo la presenza: non il contenuto, né la relativa eventuale realizzazione.
2.2. Il Procuratore ricorrente deduce: a) travisamento della prova documentale, nella parte in cui il formulario relativo all’ispezione effettuata in Roccelletta contiene, contrariamente a quanto rappresentato dal Tribunale, l’indicazione del dato in contestazione falsamente attestato (la presenza di farmaci) e l’ispezione effettuata in Germaneto non è stata fatta mediante l’utilizzo di una check-list, ma con un ordinario verbale ispettivo; b) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui è stato ritenuto che l’attestazione di esito regolare non implicasse necessariamente la voluntas di celare le altre violazioni esistenti, potendo essere espressione di una mera omissione di controlli, non considerando la particolare rilevanza dei dati omessi, l’esistenza di uno specifico obbligo di rappresentazione in capo agli ispettori e la logica incompatibilità tra tale affermazione e la pur ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio (proprio con la specifica funzione di coprire le irregolarità degli stabulari)
2.3. Entrambe le censure sono fondate, essendo la motivazione offerta contraddittoria e illogica.
Contraddittoria, nella parte in cui il verbale ispettivo di Germaneto, strutturato come un ordinario verbale descrittivo, è stato descritto come organizzato in termini di formulario e nella parte in cui la check-list relativa al verbale d Roccelletta, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, contiene l’indicazione dei dati contestati. Contraddittorietà rilevabile in questa sede in quanto afferente ad un elemento processualmente acquisito (il verbale ispettivo), di natura certa ed obiettivamente incontrovertibile (la sua struttura in termini di check-list o meno e la presenza fra le diverse voci del dato da controllare) e in rapporto decisività rispetto motivazione del provvedimento impugnato
Illogica in quanto, come correttamente evidenziato dal Procuratore ricorrente, in violazione dei canoni normativi di valutazione della prova (di cui all’art. 192 cod. proc. pen.), ha ipotizzato che l’attestazione di esito regolare potesse essere frutto di una involontaria omissione senza dar conto della sostanziale coerenza di tale condotta con il ruolo assunto dal Viscomi all’interno dell’associazione (omettere di effettuare i doverosi controlli) e senza dar conto del generale obbligo di verifica incombente sugli ispettori ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 26 del 2014 (all’integrale rispetto delle prescrizioni normative), tanto più alla luce della particolare rilevanza dei dati omessi ai fini della corretta rappresentazione della situazione riscontrata e del conseguente esercizio del potere (dovere) sanzionatorio.
Infondato, invece, il motivo afferente alla scelta della misura da applicare.
3.1. Il Tribunale distrettuale ha, infatti, ritenuto che le pur sussistenti esigenze cautelari (di cui all’art. 274 lett. C cod. proc. pen.) fossero scemate, in ragione della vicinanza della collocazione a riposo dell’indagato e del suo esonero da ogni attività ispettiva e, nella scelta della misura, pur ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione del reato (in considerazione delle specifiche modalità e circostanze del fatto nonché della particolare tenacia e professionalità dimostrata dall’indagato), ha valorizzato la veste di pubblico ufficiale che ha caratterizzato le condotte assunte e a tale dato ha ancorato la misura da applicare (l’interdizione dai pubblici uffici), ritenuta proporzionata ed idonea a recidere i rapporti con i sodali.
3.2. La motivazione è logica e coerente ai principi ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di questa Corte. Se è pur vero, infatti, che la prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell’indagato non è di per sé impedita dalla circostanza che quest’ultimo abbia dismesso la carica o esaurito l’ufficio nell’esercizio del quale aveva posto in essere la condotta addebitata, tanto è ipotizzabile solo ove, in concreto, sussista il rischio che ulteriori reati dello stess tipo siano resi probabili da una posizione soggettiva che consenta all’agente di mantenere, pur fuori dall’ambito di funzioni o incarichi pubblici, condotte antigiuridiche dotate dello stesso rilievo ed offensive della medesima categoria di beni (Sez. 2, n. 38832 del 20/07/2017, Rv. 271139; Sez. 6, n. 1238 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278338).
Ebbene, il Tribunale ha ritenuto che le condotte contestate fossero intrinsecamente connesse all’esercizio della funzione pubblica e, quindi, il periculum libertatis fosse da individuare nel rischio di abuso dei pubblici poteri. Per cui, in applicazione del principio di proporzionalità che regola l’adozione delle misure cautelari, ha ritenuto l’adeguatezza della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, misura espressamente preordinata alla finalità cautelare che si è inteso prevenire (Sez. 6, n. 40529 del 14/10/2021, COGNOME, Rv. 282181, principio dettato in tema di reati contro la pubblica amministrazione, ma, all’evidenza, sovrapponibile alla fattispecie in esame, alla luce della identità del contesto fattuale, essendo tutti i reati contestati stati commessi nell’esercizio delle funzioni proprie).
Né il Procuratore ricorrente ha dedotto specifici elementi contrari, in ipotesi pretermessi o travisati, che dessero conto della concreta possibilità di reiterazione delle condotte contestate (intrinsecamente collegate alla specifica possibilità decisionale), non potendosi ritenere tale la persistente attività dell’associazione, genericamente allegata.
4. L’ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata, limitatamente alla sussistenza di una sufficiente gravità indiziaria in relazione ai capi 31 e 32, con
rinvio al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione fisica, per nuovo esame;
per il resto, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai capi 31) e 32), con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, sezione riesame. Rigetta nel resto il
ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
COGNOME Il Presidente