Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34496 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34496 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAPIZZI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette:
la requisitoria scritta presentata ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che, nell’interesse dell’imputato, ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 31 ottobre 2023 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Enna aveva affermato la responsabilità di NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 483 cod. pen. (per aver omesso di dichiarare le condanne penali riportate nella dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata all’Ufficio Provinciale Azienda Forestale Demaniale di Enna) e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in particolare in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo. La Corte di merito non avrebbe argomentato compiutamente sulle allegazioni difensive secondo cui: alla luce di quanto emerso in giudizio, difetterebbero sia l’elemento oggettivo sia l’elemento soggettivo del reato poiché il ricorrente non era incorso in condanne per i reati ostativi alla chiesta concessione (avendo già il Giudice di primo grado erroneamente fondato la condanna sulle dichiarazioni del dott. NOME COGNOME e, parimenti erroneamente, interpretato il tenore della dichiarazione sostitutiva in imputazione); ed il modulo prestampato utilizzato sarebbe stato fuorviante (tenuto conto dello scarso livello di istruzione del ricorrente e della deposizione del teste di polizia giudiziaria NOME COGNOME) e «non conteneva alcuna spunta o segno grafico in corrispondenza delle dichiarazioni attribuite all’imputato».
2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena: la Corte di merito non avrebbe argomentato compiutamente sulle allegazioni difensive a sostegno del gravame sul punto (tra cui la collocazione in epoca risalente dei precedenti e l’inoffensività del fatto), argomentando in maniera contraddittoria (in particolare, negando i presupposti delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute dal Tribunale) e non apprezzando tutti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo è nel complesso infondato.
Anzitutto, con esso – a ben vedere – non è stata denunciata la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), che riguarda l’erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l’erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta); bensì l’erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ossia un vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 – 01).
Ciò posto, come rassegnato nello stesso ricorso, il modulo utilizzato dall’imputato prevedeva che il richiedente dichiarasse, in relazione alle «cause di esclusione» del rilascio della concessione richiesta, di non aver riportato condanna (ovvero che non gli fosse stata applicata la pena) con statuizione irrevocabile «per i reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure, se presenti», che «indica tutte» le pronunce di condanna o di applicazione della pena («ivi comprese quelle per le quali beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati e per le quali è intervenuta la riabilitazione o quanto il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima»); con la specificazione che dovevano «essere dichiarate tutte le condanne penali» e che «la gravità valutata» dall’Ufficio (nuovamente ribadendo, in termini analoghi a quanto sopra indicato, le sole condanne da non dichiarare, ossia quelle «per reati depenalizzati, dichiarati estinti dopo la condanna , le condanne revocate, quelle per l quali è intervenuta la riabilitazione»; cfr. il tenore della dichiarazione riportato nel ricorso).
Si trae, dunque, già dalla stessa esposizione contenuta nell’atto di impugnazione – che nulla argomenta in ordine alla sussistenza di precedenti penali a carico dell’imputato – l’infondatezza della prospettazione difensiva nella parte in cui ha assunto che sarebbe viziato l’apprezzamento del tenore della dichiarazione de qua con riguardo alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato; e ciò in quanto nella specie risulta che è stato chiesto ai richiedenti la concessione, proprio al fine di un’eventuale diniego di essa, di sottoporre tutti i precedenti penali (ad eccezione di quelli espressamente esclusi, nei termini sopra riportati) all’apprezzamento dell’Ufficio cui l’istanza dichiarazione era destinata. Pertanto:
– se si considera che, per giurisprudenza consolidata, «in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto “falso innocuo” nei casi in cui l’infedele attestazione ( falso ideologico) o l’alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutt irrilevanti ai fini del significato dell’atto e non esplichino effetti sulla sua funz
documentale, non dovendo l’innocuità essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto» (Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, Ventriglia, Rv. 258946 – 01); «il falso innocuo (o inutile o superfluo)» sussiste «quando la condotta, pur incidendo sul significato letterale di un atto (falso ideologico) o di un documento (falso materiale), non incide sul suo significato di comunicazione, così come esso si manifesta nel contesto, anche normativo, della formazione e dell’uso, effettivo o potenziale, dell’oggetto (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, COGNOME, Rv. 241936); in altri termini, la punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell’azione, tutte le volte in cui esso appaia del tutto irrilevante fini dell’interpretazione dell’atto, perché non ne modifica il senso oppure si rivel in concreto inidonea a ledere l’interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico (Sez. 5, n. 2809/2014, cit.; cfr. pure Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, COGNOME, Rv. 241936) ossia quando l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso materiale) non esplichino effetti sulla funzione documentale dell’atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, COGNOME, Rv. 248395; cfr. pure Sez. 5, n. 25469 del 16/04/2009, COGNOME, Rv. 243897 – 01);
– non occorre dilungarsi per osservare che in maniera congrua la sentenza impugnata ha affermato che il falso dichiarativo dell’imputato «incideva sulla selezione dei soggetti destinatari della concessione»; e per rilevare che tale conclusione non può dirsi utilmente censurata per il tramite del richiamo delle deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME con riguardo ai reati che potevano ostare alla concessione del beneficio, non solo perché si tratta di un richiamo parcellizzato con cui non può ritualmente denunciarsi il vizio di motivazione (sub specie del travisamento della prova; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01) ma comunque poiché esse fanno riferimento al provvedimento (di esclusione o meno) che l’Amministrazione avrebbe preso una volta apprezzato il pregiudizio penale del dichiarante, ossia a un profilo che non attiene al valore probatorio della dichiarazione (rispetto al quale apprezzare l’offensività) ed è, perciò, privo di rilevanza.
Il motivo in esame è, poi, infondato oltre che versato in fatto nella parte in cui ha assunto che la Corte di merito non avrebbe argomentato sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Premesso che la motivazione della sentenza di appello «è del tutto congrua se il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono l’ossatura dello schema difensivo dell’imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte » (Sez. 6, n. 1307 del 29/09/2002, Delvai, Rv. 223061 – 01), poiché «il giudice d’appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter mo ivazionale
o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01), la Corte di merito ha rigettato il gravame sul punto valorizzando il tenore letterale della richiesta presentata dall’imputato, così indicando l’elemento cui ha attribuito rilievo; e, rispetto a ta argomentazione, il ricorso ha prospettato irritualmente un diverso apprezzamento di fatto per il tramite del riferimento, peraltro apodittico, alle condizioni di scolarizzazione del ricorrente e alla diversa valutazione che avrebbe compiuto il teste COGNOME (per vero, veicolata mediante la trascrizione di un passo della sua deposizione).
2. Il secondo motivo è infondato, oltre che versato in fatto.
Invero, ad avviso del Collegio, merita condivisione – rispetto al diverso orientamente richiamato dal ricorrente (Sez. 3, n. 42737 del 06/07/2016, R., Rv. 267906 – 01: «in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, nell’esprimere il giudizio prognostico richiesto dalla legge sul comportamento futuro dell’imputato, deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall’art. 133 cod. pen., con riguardo alla personalità dell’imputato stesso, e, qualora taluni elementi vengano ritenuti prevalenti in senso ostativo alla concessione del beneficio mentre altri inducano a propendere per un diverso esito, è necessario che dia conto, con adeguata motivazione, di tale prevalenza, al fine di consentire un controllo sull’uso del potere discrezionale esercitato») quello secondo cui, «in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione» (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087 – 01), potendo valorizzare le condanne irrevocabili (ivi).
Inoltre, «non sussiste incompatibilità tra il diniego della sospensione condizionale della pena e la concessione delle attenuanti generiche, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il secondo risponde alla logica un’adeguata commisurazione della pena, mentre il primo si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche» (Sez. 4, Sentenza n. 39475 del 16/02/2016, Tagli, Rv. 267773 – 01; cfr. pure Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Ne deriva che è congrua la motivazione con la quale la Corte di merito, nel compiere il giudizio prognostico di cui all’art. 164, comma 1, cod. pen., ha escluso i presupposti della sospensione condizionale della pena richiamando i plurimi precedenti riportati dall’imputato, così compiendo un apprezzamento della su capacità a delinquere che non può essere qui sindacata, sulla scorta del
difforme apprezzamento perorato dalla difesa (in particolare, alla luce del tempo in cui si collocano le precedenti condanne) e che non inficiata dalla negazione da parte dello stesso Giudice di appello – dei presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche quantunque essere fossero state già riconosciute dal Tribunale.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20/06/2024.