Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 371 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 371 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Brescia il DATA_NASCITA
Parte civile: Comune Di Calvisano
avverso la sentenza del 22/04/2025 della Corte d’appello di Brescia
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha riformato la pronuncia assolutoria emessa, all’esito di rito abbreviato, dal Gup del Tribunale di Brescia ed ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui agli articoli 81 cpv., 476, comma 2 e 479 cod. pen., per aver, in qualità di Pubblico ufficiale in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE, formato atti del proprio ufficio ideologicamente falsi.
La contestazione concerne in particolare la redazione di oltre 170 atti – tra inviti a comparire ex art. 180 comma 8 del Codice della Strada, per la riscontrata violazione delle norme relative alla revisione o alla copertura assicurativa dei veicoli, e verbali di accertamento ed elevazione di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 142 co. 8 del Codice della strada, per eccesso di velocità – in cui l’imputato avrebbe attestato falsamente di aver personalmente rilevato le suddette infrazioni
e di aver utilizzato la strumentazione tecnica di supporto (nello specifico il sistema “targa system” o il “telelaser”) solo in ausilio alla propria percezione diretta, così come previsto dal Codice della strada ai fini della legittimità delle sanzioni irrogate, mentre in realtà egli non era presente sui luoghi delle infrazioni ed aveva rilevato la circolazione dei veicoli e le relative infrazioni solo attraverso la consultazione dei dati della strumentazione tecnica.
Il giudice di primo grado, pur ritenendo accertata la mancata presenza dell’imputato sul posto al momento in cui le infrazioni erano state rilevate dalla strumentazione tecnica e pur dando atto che negli inviti a comparire e nei verbali di accertamento era effettivamente riportata ia formula secondo la quale non era stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione per le caratteristiche della strada, del traffico o della circolazione, aveva escluso sia la sussistenza del fatto materiale che il dolo dell’agente.
Sotto il primo profilo, si osservava anzitutto che gli atti pubblici che si assumevano essere mendaci erano comunque atti amministrativi suscettibili di impugnazione, anche in relazione all’inosservanza delle disposizioni relative all’accertamento dell’infrazione, che prevedono la necessaria presenza dell’operatore al momento del rilevamento della violazione.
Con specifico riferimento alle contravvenzioni per eccesso di velocità, ex articolo 142 del Codice della strada, si rilevava altresì che l’imputato non aveva mai dichiarato di essere stato presente sul posto e che in entrambe le tipologie di atti erano state riportate comunque le differenti date “dall’accertamento e del successivo provvedimento sanzionatorio”.
Sotto il profilo psicologico, infine, si evidenziava che il NOME, lungi dal perseguire un interesse di tipo personale, era incorso solo in una irregolarità nella procedura di elevazione delle contravvenzioni, come disciplinata dalla normativa di settore e dalla prassi, ma non aveva inteso commettere un falso, che si sarebbe invece realizzato solo nel caso in cui la circolazione del veicolo e l’infrazione rilevata non fossero stati corrispondenti alla situazione effettivamente verificatasi.
A seguito di appello del P.M., la Corte di Appello di Brescia riformava integralmente la pronuncia assolutoria.
Dopo aver riportato, nella parte narrativa, il contenuto dell’impugnazione della Procura, ove veniva posto in risalto il contenuto specifico degli atti pubblici richiamati in contestazione, la Corte di appello riteneva la stessa fondata, premettendo di non reputare necessaria, ai fini della riforma della sentenza di primo grado, una motivazione rafforzata, non ponendosi un problema di mutato apprezzamento delle prove acquisite ma di diversa valutazione delle norme giuridiche (richiamando sul punto anche giurisprudenza di legittimità, Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, COGNOME, Rv. 276954-04).
Nel merito, la Corte rilevava che la condotta ascrivibile all’imputato non poteva ritenersi penalmente irrilevante ed integrativa di una mera irregolarità amministrativa, dal momento che il primo giudice non aveva valutato le conseguenze della compilazione mendace dei verbali di infrazione. L’attestazione della presenza dell’agente accertatore sul posto era infatti condizione necessaria per la legittimità dei verbali di contravvenzione ed era un dato che, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, non sarebbe stata neanche deducibile in un ricorso da parte dei soggetti contravvenzionati, i quali ben potevano ignorare la mendacità del dato.
Pacifica, secondo la Corte di appello, era la natura pubblica fidefacente di entrambe le tipologie di atti in contestazione, posti in essere da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, aventi carattere certificatorio di quant personalmente compiuto ed attitudine ad assumere rilevanza giuridica interna ed esterna.
Sotto il profilo soggettivo, si evidenziava infine la sufficienza, ai fin dell’integrazione del reato, del dolo generico, integrato dalla rappresentazione parziale e non veritiera di quanto caduto sotto la propria percezione.
Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’articolo 606 comma 1 lett. b) ed e), si deduce violazione di legge processuale (nella specie, la disposizione di cui all’art. 125 cod. proc. pen.) e mancanza di motivazione, anche con riferimento all’obbligo di motivazione rafforzata, previsto per la riforma della sentenza assolutoria. La Corte di Appello di Brescia avrebbe infatti ritenuto la sussistenza del reato senza esplicitare le ragioni di fatto ed in diritto poste a fondamento della riforma della pronuncia assolutoria, pur avendo effettuato una mutata valutazione delle prove acquisite ed in particolare del contenuto dei singoli verbali di contestazione e delle dichiarazioni rese dall’imputato, senza neanche confrontarsi, quanto all’elemento psicologico del reato, con una memoria difensiva versata agli atti del giudizio di appello prima dell’udienza di discussione ed allegata al ricorso (in uno all’ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare).
2.2. Con il secondo motivo, anch’esso proposto ai sensi dell’articolo 606 comma 1 lett. b) ed e), si deduce violazione di legge e totale mancanza di motivazione (anche per omesso confronto con la memoria difensiva depositata) in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di falso ideologico per la mera asserita violazione delle disposizioni del procedimento amministrativo ed in assenza di attestazioni, nell’atto pubblico, di circostanze difformi rispetto a quanto realmente accaduto nella realtà fenomenica.
Il giudice di secondo grado, in particolare, avrebbe ritenuto sussistente il reato di falso ideologico basandosi solo sulla violazione, da parte dell’imputato, del procedimento amministrativo per l’elevazione delle contravvenzioni al codice della strada (che prevede la tassatività delle ipotesi di contestazione differita dell’infrazione) pur non avendo l’imputato mai rappresentato, negli atti pubblici, dati mendaci ed avendo al contrario dato conto del fatto che l’accertamento della violazione avveniva presso il comando di Poiizia municipale in una data diversa e successiva rispetto a quella della violazione.
Il Procuratore generale, a mezzo di conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che la sentenza della Corte di appello di Brescia rispetta i canoni della “motivazione rafforzata” ed indica in modo esaustivo la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi per l’integrazione del reato, confrontandosi adeguatamente con tutte le doglianze difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente perché involgono profili che nella sostanza si sovrappongono tra loro e riguardano entrambi l’asserita assenza, o comunque insufficienza, della motivazione del provvedimento impugnato.
L’obbligo di motivazione rafforzata, come noto, è un principio di elaborazione giurisprudenziale che impone al giudice dell’impugnazione, in caso di riforma di una sentenza assolutoria, di procedere ad una analitica disamina del percorso logico seguito dal primo giudice e confutarlo nei suoi singoli snodi, in modo da conferire alla diversa decisione una forza persuasiva superiore (tra le tante Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056-01; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Rv. 272082-01; Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012, Rv. 254725-01; Sez U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679-01; sulla distinzione rispetto all’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria, cfr. altresì Sez. U, n. 14800 de 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430-01).
L’ampiezza ed il grado di anaiiticità della “motivazione rafforzata”, come facilmente intuibile, sono comunque strettamente legati al contenuto del provvedimento riformato, nel senso che quanto più carente o illogica sia la prima motivazione tanto più sinteticamente potranno risultare le ragioni sottese alla riforma del provvedimento.
Anche di recente, del resto, in diverse pronunce di questa Corte si è posto in evidenza che «In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una
sentenza di condanna, non ha l’obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo la decisione di appello l’unica realmente argomentata» (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, dep. 2023, S., Rv. 284472-01; in senso analogo, anche Sez. 5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino, Rv. 269595-01).
Orbene, sulla base della lettura delle sentenze emesse nei due precedenti gradi di giudizio, deve anzitutto osservarsi che, diversamente da quanto indicato dal ricorrente, non è dato ravvisare una diversa ricostruzione fattuale della vicenda scrutinata, bensì un’erronea ricostruzione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi oggettivi e soggettivi integrativi della fattispecie contestata.
Entrambi i giudici, di primo e secondo grado (quest’ultimo richiamando e condividendo il contenuto dell’atto di appello del P.M.), danno atto che sia negli inviti a comparire, redatti ai sensi dell’art. 180 comma 8 del Codice della Strada, per la riscontrata violazione delle norme relative alla revisione o alla copertura assicurativa dei veicoli, sia nei verbali di accertamento ed elevazione di sanzioni amministrative, ai sensi dell’articolo 142 co. 8 del Codice della strada, per eccesso di velocità, l’imputato attestava circostanze non veritiere ed in particolare che non si era proceduto alla contestazione immediata dell’infrazione (che costituisce !a “regola” nel sistema di elevazione delle contravvenzioni al codice della strada), in un caso, «a causa delle caratteristiche della strada e del traffico che non consentivano di fermare il veicolo il condizione di sicurezza» e, nell’altro, perché «il veicolo era a distanza del posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari senza arrecare pregiudizio alla circolazione», così inequivocabilmente dando atto, contrariamente al vero, della presenza sul posto dell’agente accertatore al momento della rilevazione dell’infrazione.
Nella sentenza di appello si precisa altresì che negli inviti a comparire ex art. 180 Codice della strada, l’imputato attestava anche di aver “accertato” l’infrazione nella data e sul luogo in cui era stata rilevata la circolazione del veicolo, mentre per i verbali di contestazione ex art. 142 comma 8 CdS vi era l’aggiunta che la visione delle immagini dell’autovelox era stata effettuata solo “a conferma dell’avvenuta infrazione”; così ulteriormente ribadendo, in entrambi i casi, una sua mendace presenza sul posto.
La presenza di tali attestazioni negli atti, del resto, è chiaramente riportata nei capi di imputazione elevati nei confronti dell’imputato e costituiva pertanto il nucleo essenziale dell’accertamento demandato ai giudici di merito.
Ebbene, il giudice di primo grado ha ritenuto insussistente il fatto, non in base ad una differente ricostruzione del contenuto degli atti come sopra indicato (che viene anzi riportato anche nella sentenza di ssoluzione) ma sulla scorta di una serie di considerazioni non pertinenti, ovvero: il fatto che gli atti amministrativi fossero impugnabili (regime che nulla ha a che fare con la falsità del loro contenuto), che l’infrazione fosse stata comunque riscontrata dalla strumentazione tecnica a disposizione della polizia municipale (altro aspetto che nulla rileva rispetto alla falsità in contestazione, che attiene a ciò che il pubblico ufficiale ha ulteriormente attestato di aver personalmente compiuto), che, almeno per i verbali ex art. 142 comma 8 CdS, non vi fosse una esplicita dichiarazione dell’imputato di essere stato presente sul posto (laddove tale presenza era invece di fatto affermata attraverso la mendace esplicazione delle ragioni per le quali non si era proceduto alla contestazione immediata) e che negli atti fosse riportata, oltre alla data dell’infrazione, anche quella dell’accertamento (elemento anch’esso non dirimente, tenuto conto della necessità della consultazione della strumentazione tecnica di “supporto”, ma che non contraddiceva l’attestazione di essere stato presente sul luogo del rilevamento).
Per quanto concerne in particolare il profilo dell’assenza, negli atti, di una esplicita dichiarazione da parte del pubblico ufficiale di essere stato presente sul posto nel momento in cui l’infrazione era stata rilevata (elemento particolarmente valorizzato anche nel ricorso) deve ribadirsi tale attestazione era implicitamente ma inequivocabilmente desumibile dall’indicazione secondo cui il veicolo “non poteva essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari senza arrecare pregiudizio alla circolazione” e da quella in base alla quale la visione delle immagini era stata effettuata solo “a conferma” dell’accertamento personale dell’infrazione.
Questa stessa Sezione ha del resto già avuto modo di precisare che «In tema di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, l’accertamento circa la falsità del contenuto della attestazione non riguarda solo la formulazione espressa, ma anche i suoi presupposti necessari, e cioè le c.d. attestazioni implicite, quando una determinata attività, non menzionata nell’atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell’attestazione stessa» (Sez. 5, n. 28594 del 28/03/2018, Buonocunto, Rv. 273638 – 01).
Anche in relazione al profilo soggettivo, la sentenza assolutoria, dando rilievo all’assenza di un fine di profitto, trascurava di considerare che il dolo integrativo della fattispecie di falso ideologico in atto pubblico è generico e consiste semplicemente neila consapevolezza e volontà, da parte del pubblico agente, di attestare circostanze non corrispondenti al vero, a prescindere da eventuali ulteriori finalità.
Il giudice di primo grado, dunque, ha interpretato gli elementi costitutivi della fattispecie di falso ideologico in modo erroneo, restringendo ingiustificatamente il rilievo dell’attestazione contenuta nell’atto pubblico al solo rilevamento della violazione in sé e non anche all’attività espletata dal p.u. o alla descrizione di quanto caduto sotto la sua diretta percezione, che viceversa ne costituivano parte integrante (tanto da condizionare perfino la regolarità della contestazione dell’infrazione), e richiedendo, sul piano soggettivo, la prova di una finalità ulteriore, oltre alla consapevolezza e volontà di attestare circostanze in parte non veritiere, non richiesta dalla fattispecie.
L’erroneità dei passaggi logici seguiti dal primo giudice è stata sufficientemente evidenziata nella sentenza della Corte di appello, con una motivazione che dà adeguato conto delle ragioni della riforma della statuizione di primo grado e che, dopo aver dato conto del contenuto degli atti richiamati in contestazione, si sofferma sulla rilevanza della falsa attestazione in relazione agli effetti da essa prodotti e chiarisce che l’addebito mosso all’imputato non è quello di aver violato la procedura amministrativa prevista per l’elevazione della contravvenzioni ma di aver sottoscritto atti aventi un contenuto non rispondente al vero nella descrizione delle attività compiute dal pubblico ufficiale accertatore.
Quanto all’asserita mancata valutazione della memoria difensiva depositata dinanzi alla Corte di appello (allegata anche al ricorso e sostanzialmente riproduttiva delle medesime considerazioni, in relazione all’insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato) la doglianza è generica, non indicandosi quale specifico dato di rilevanza decisiva non sarebbe stato valutato nel provvedimento impugnato.
I motivi del ricorso sono pertanto infondati e ne determinano il rigetto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13/11/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente