Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 546 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 546 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, la quale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 marzo 2025 la Corte militare di appello ha confermato quella con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare di Roma, il 19 settembre 2024, ha, tra l’altro, dichiarato non dovers procedere, stante la particolare tenuità del fatto, nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di falso in foglio di viaggio di cui all’art. 220 cod. p mil. pace.
Il Procuratore generale militare ha proposto ricorso per cassazione imperniato su un unico motivo, con il quale ha eccepito erronea applicazione della legge penale con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta accertata in termini di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, anziché nel contestato reato militare, ed alla conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice militar piuttosto che a quello ordinario.
Disposta la trattazione scritta, il Procuratore generale militare ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve esse, pertanto, accolto.
Le coordinate fattuali della vicenda di interesse processuale sono incontroverse.
NOME COGNOME, Luogotenente dei Carabinieri in servizio presso il Comando Legione RAGIONE_SOCIALE Roma, inviato in missione, nei giorni 6, 7, 17 e 18 luglio 2023, presso il Lido del Carabiniere di Fiumicino, indicò, nei relativi fogli d viaggio, circostanze non veritiere, affermando falsamente che, in quelle giornate, egli aveva effettuato spostamenti di andata e ritorno da e verso l sede di servizio mentre, invece, egli era rimasto a dormire presso la foresteri del Lido.
Avendo il Giudice dell’udienza preliminare prosciolto l’imputato in ragione della particolare tenuità del fatto, il Procuratore generale militare interposto appello sollecitando la diversa qualificazione del fatto e l declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice militare.
A tal fine, ha rilevato che il delitto di cui all’art. 220 cod. pen. mil . pace sanziona condotte di falsità materiale e non già ideologica, che sono ify
sanzionate dal codice penale, come, del resto, riconosciuto sia da convincen orientamento dottrinale che dal costante indirizzo espresso da giurisprudenza di legittimità.
Conseguentemente, posto che l’imputato ha commesso un falso ideologico, attestando di essere rientrato in sede in ciascuna delle giornate indicate, condotta avrebbe dovuto essere qualificata ai sensi dell’art. 480 cod. pen. anz dell’art. 220 cod. pen. mil . pace.
L’errata qualificazione giuridica della condotta avrebbe prodotto l’eff aggiuntivo di sottrarre la cognizione del reato alla giurisdizione ordin individuata ex art. 13, comma 2, cod. proc. pen. in ragione della maggiore gravità del reato di tentata truffa militare continuato ed aggravato, ogget concomitante contestazione.
Il Procuratore generale militare ha, pertanto, sollecitato la Corte milita appello a disporre, previa riqualificazione del fatto contestato, la trasmissione atti all’autorità giudiziaria ordinaria.
Con la sentenza impugnata, la Corte militare di Appello ha disatteso l prospettazione del pubblico ministero.
Ha, in specie, ritenuto che l’art. 220 cod. pen. mil . pac ricomprenda anche le condotte di falsità ideologica, posto, in primis, che la rubrica dell’articolo non specifica quale sia la condotta di falso punita dalla norma.
Quale ulteriore argomento, ha rilevato come il verbo «formare» non alluda solo al falso materiale, bensì anche a quello ideologico, essendo detta espress parimenti contenuta anche nella descrizione della condotta dell’art. 479 cod. p che riguarda, appunto, il falso ideologico.
A sostegno ulteriore della propria tesi, ha richiamato la relazione del Gover al codice penale militare di pace, che fa riferimento agli artt. 476 e 479 cod. ed aggiunto che, seguendo la ricostruzione propugnata dal pubblico ministero, perviene a sanzionare, ingiustificatamente, le condotte di falso ideolo commesse dal militare in fogli di viaggio e documenti assimilati più severament di quelle materiali corrispondenti.
La ripartizione delle potestà fra il giudice ordinario e il giudice mi attiene, in conformità all’art. 103, comma terzo, Cost., a questione di giurisdi e non di competenza, sicché la sua violazione è deducibile o rilevabile anche ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 20 cod. proc (Sez. U, n. 8193 del 25/11/2021, dep. 2022, Bionda, Rv. 282847 01).
La disposizione di riferimento è l’art. 13, comma 2, cod. proc. pen., statuisce che la connessione fra reati comuni e reati militari opera solo quan
reato più grave – individuato in forza dei criteri di cui all’art. 16 cod. proc. pen. – sia quello comune: in tal caso, la giurisdizione su tutti i reati appartiene alla autorità giudiziaria ordinaria.
Laddove, invece, non operi la connessione, per essere il reato comune meno grave del reato militare, per l’uno e per l’altro interverranno, rispettivamente, la autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.
La valutazione della maggiore o minore gravità del reato deve essere compiuta sulla base delle regole stabilite dall’art. 4 cod. proc. pen., stante il rinvio contenuto nell’art. 13, comma 2, cod. proc. pen. ai criteri individuati ai sensi del successivo art. 16, comma 3; ne consegue che rilevano, al riguardo, le circostanze ad effetto speciale che importano un aumento di pena superiore ad un terzo, ma non anche quelle comuni (Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, Zimarmani, Rv. 269588 – 01).
È, dunque, evidente che l’accertamento della esatta ripartizione di giurisdizione fra le autorità giudiziarie in esame non può prescindere, per le ragioni testé esposte e che si rifanno al testo dell’art. 13 comma 2 cod. proc. pen., dalla esatta qualificazione del reato di falso contestato all’imputato congiuntamente a quello di tentata truffa militare.
Nulla quaestio circa la qualificazione di tale ultima quale reato militare: l’unico motivo di ricorso, infatti, riguarda unicamente la riconducibilità della condotta di falso ideologico al paradigma dell’art. 220 cod. pen. mil . pace.
La condotta posta in essere da COGNOME consiste, come detto, nell’avere egli formato i fogli di viaggio descritti nel capo d’imputazione riportando circostanze non corrispondenti al vero, specificamente concernenti il rientro serale in Roma, e poi producendoli all’Amministrazione di appartenenza per ottenere il rimborso delle relative spese.
Trattasi di comportamento integrante falsità ideologica, giacché nel documento viene inserito un dato non veridico senza che, però, ne risulti immutata la veste materiale mediante contraffazione o alterazione.
5. La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, sancito che integra il reato di falso ideologico previsto dall’art. 480 cod. pen., e non quello di falso in foglio di licenza di cui all’art. 220 cod. pen. mil . di pace, la condotta del militare che esponga nei fogli di viaggio circostanze non veritiere (nella specie, orari dichiarati di partenza e di rientro alla sede di servizio) sulla protrazione temporale delle missioni compiute (Sez. F, n. 47926 del 24/08/2017, COGNOME, Rv. 271058 – 01).
Nel caso in esame, la Corte militare di appello è, nondimeno, pervenuta ad opposte conclusioni, manifestando il convincimento che l’art. 220 cod. pen.
mil. di pace sanziona condotte di falso sia materiale che ideologico, quali quelle poste in essere da NOME COGNOME.
Tanto ha fatto sulla scorta di argomentazioni che si palesano tutt’altro che convincenti e decisive, secondo quanto, da ultimo, ribadito (a conferma di un orientamento mutuato anche da Sez. 1, n. 23843 del 05/03/2021, COGNOME, non massimata) da Sez. 1, n. 26134 del 07/05/2025, COGNOME, non massimata, assistita da un apparato argomentativo completo e coerente e, pertanto, integralmente condivisibile.
L’omessa indicazione, nella rubrica dell’art. 220 cod. pen. mil . pace, del tipo di falsità sanzionata non costituisce, infatti, argomento risolutivo; il mancato distinguo fra falso materiale e falso ideologico ben può essere attribuito al fatto che non vi è una norma ulteriore del cod. pen. mil . pace che sanzioni il falso ideologico, sicché non è necessario qualificare l’art. 220 cod. pen. mil pace quale species di un più ampio genus di falsità, essendo l’unica norma che sanziona il falso inserita in quel codice.
Sotto altro aspetto, può senz’altro convenirsi nel ritenere che il verbo «formare» – che attiene all’attività compiuta dal pubblico ufficiale che crea un atto, contenente informazioni false ovvero contraffatto o alterato – si presta ad essere utilizzato per descrivere condotte di falso sia materiale che ideologico, atteso che l’attività di formazione dell’atto non è di per sé identificativa del tipo falso, connotato che distingue, piuttosto, il comportamento tratteggiato dalla norma incriminatrice.
Ora, è facile notare come la definizione della condotta dell’art. 220 cod. pen. mil. pace ricalca quella dell’art. 476 cod. pen.; nel primo caso è il militare che forma in tutto o in parte un falso foglio di licenza, di via, un permesso ovvero uno degli altri atti ivi elencati, oppure altera alcuno di essi; nel caso della fals materiale commessa dal pubblico ufficiale, è quest’ultimo che forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.
Traspare dunque, già dalla mera descrizione della condotta, che l’art. 220 cod. pen. mil . di pace non sanziona il falso ideologico, che si sostanzia nell’esposizione in un atto, da parte del suo autore, di circostanze inveritiere, bensì il fals materiale commesso da chi forma un atto contraffatto o alterato.
In questo senso è attestata, in motivazione, la già citata Sez. F, n. 47926 del 24/08/2017, COGNOME, Rv. 271058 – 01, che afferma che «dal chiaro disposto dell’art. 220 c.p.m.p. emerge però che l’azione dallo stesso incriminata riguarda la formazione di un atto falso, quindi non genuino, l’alterazione di un atto originale, oppure ancora l’utilizzo di un atto contraffatto, riferendosi esclusivamente alla falsificazione materiale del documento; non comprende la diversa fattispecie del falso ideologico, ossia dell’indicazione nell’atto di circostanze non rispondenti al
vero, che va ricondotta nell’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni di legge che prevedono i reati comuni».
Non appare né risolutivo, d’altro canto, il richiamo, operato dalla Corte militare di appello, alla Relazione al Codice penale militare di pace che, nel rilevare come la previsione dell’art. 220 cod. pen. mil . pace, che sanziona una o ipotesi attenuata di falso, coesiste con quella degli artt. 476 e 479 cod. pen non esprime con sufficiente nitore l’intenzione del legislatore di qualificare falso ideologico commesso dal militare su uno dei documenti indicati ai sensi dell’art. 220 cod. pen. mil . pace anziché della corrispondente figura di reato inserita nel codice penale comune.
Per quanto attiene, poi, alla dedotta irragionevolezza della differenziazione del trattamento sanzionatorio tra le condotte di falso, rispettivamente, materiale ed ideologico commesse dal militare in fogli di viaggio o documenti assimilati, deve logicamente stimarsi che il legislatore del codice penale militare di pace abbia ritenuto di sanzionare meno lievemente, con riferimento al reato di falsità materiale, le condotte d formazione di un atto falso e di alterazione di un atto vero quando compiute da un militare ed aventi ad oggetto uno dei documenti ivi espressamente elencati (un foglio di licenza o di via o un permesso o una autorizzazione di libera uscita o d’ingresso o di libera circolazione in uno stabilimento militare o un documento di entrata in un luogo di cura militare o di uscita da questo) ed abbia, invece, escluso dal novero dei comportamenti meritevoli di più benevola considerazione quelli consistenti nella falsa attestazione, in certificati o autorizzazioni amministrative, di fatti dei quali l’atto è destina provare la verità.
É condivisibile la considerazione svolta dal procuratore generale ricorrente riguardo la esatta qualificazione del tipo di falso ideologico ai sen dell’art. 480 cod. pen., norma che incrimina la falsità ideologica in certifica o autorizzazioni amministrative, e non dell’art. 479 cod. pen., come in origine sostenuto con l’atto di appello.
Certamente, infatti, i fogli di viaggio nn. 1223, 1224, 1407 e 1408, oggetto della contestata condotta di falso, non sono atti pubblici.
Sul punto, è utile richiamare, ancora una volta, la motivazione di Sez. F, n. 47926 del 24/08/2017, COGNOME, Rv. 271058 – 01, secondo cui la condotta consistente nell’attestazione di circostanze di percezione dell’imputato e rientranti nella sua sfera di competenza, ma dalla funzione e dal valore giuridico proprio della certificazione, che egli ha reso in quanto pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali di militare in
funzione dell’emissione degli atti pubblici relativi alla liquidazione del trattamento economico di sua spettanza, è da qualificarsi quale falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in certificazioni amministrative.
Analoga fattispecie di reato deve ritenersi integrata con riferimento alla condotta ascritta all’odierno imputato, cioè al reato di cui all’art. 480 cod. pen., stante la identità di condotta, l’identità oggetto della falsificazione e qualifi soggettiva dell’agente.
Circa la qualificazione soggettiva, secondo un risalente orientamento che si ritiene di ribadire, si è affermato che i militari in servizio presso le caserme ed inquadrati in unità organiche operative possono essere considerati pubblici ufficiali soltanto nel caso in cui, all’interno della organizzazione militare diretta ad adempiere uno dei compiti essenziali dello stato, svolgano funzioni alle quali sia connesso, nel pubblico interesse, un potere di coazione, che si sovrapponga al vincolo gerarchico, od un potere di certificazione (Sez. 1, n. 5986 del 10/03/1986, COGNOME, Rv. 173191 – 01).
La pubblica funzione, infatti, non deve esprimersi in potestà autoritativa e certificativa necessariamente congiunte, dato che esistono pubbliche funzioni che si estrinsecano nell’esercizio di poteri autoritativi mediante atti pubblici od autorizzazioni amministrative e distinte pubbliche funzioni che si esprimono nell’esercizio di poteri certificativi (Cass., Sez. 6, 16 novembre 1990, Serazza, Cass. pen., 1991, m. 1208).
Sicché, la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati.
La nozione dei «poteri certificativi» riguarda tutte indistintamente quelle attività di documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.
Nel caso in esame, l’imputato ha certamente agito quale pubblico ufficiale, poiché, nella redazione dei fogli di viaggio, ha esercitato il potere certificativo che gli competeva, documentando con efficacia probatoria, attraverso la compilazione di tali documenti, la durata cronologica delle missioni, al fine di consentire la liquidazione da parte della pubblica amministrazione del corrispettivo per detta attività.
Una volta, quindi, riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 480 c.p., reato men più grave del concorrente delitto militare di tentata truffa militare, non opera più la connessione di cui all’art. 13, comma 2, cod. proc. pen.; ne consegue che,
mentre il reato militare di truffa (con riferimento al quale la pronuncia de Giudice dell’udienza preliminare è divenuta irrevocabile perché non impugnata con l’atto di appello) permane nella giurisdizione militare, il reato comune, in quanto meno grave, deve transitare nella giurisdizione comune.
L’impugnata sentenza deve essere, in conclusione, annullata senza rinvio relativamente al reato di falso in certificato, qualificato ai sensi dell’ 480 cod. pen., in quanto la giurisdizione in ordine ad esso appartiene al giudice ordinario; relativamente a detto reato debbono, pertanto, trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di falso in certificato, qualificato ai sensi dell’art. 480 cod. pen. per difetto d giurisdizione militare e dispone trasmettersi gli atti, in ordine allo stesso rea al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Così deciso il 01/10/2025.