Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11489 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11489 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nata a Orsomarso il 18/08/1970
avverso la sentenza del 02/07/2024 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso sia rigettato;
udito l’ avvocato COGNOME COGNOME difensore dell’imputata, anche quale sostituto processuale del codifensore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 aprile 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola, in sede di rito abbreviato, ha assolto NOME COGNOME dai reati di cui agli artt. 110, 353bis cod. pen. (capo n. 9) e 479 cod. pen. (capo n. 10) per non aver commesso il fatto.
La Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma di tale sentenza, ha dichiarato l’imputata non punibile in relazione al capo n. 10 per particolare tenuità del fatto.
Rilevava la Corte che, nell’agosto del 2019, il Comune di San Nicola Arcella era stato interessato da una forte carenza idrica e che, per risolvere la criticità, l’imputata, in qualità di sindaco, in via d’urgenza ma senza adottare alcuna ordinanza o provvedimento formale, aveva disposto la sostituzione di una condotta idrica allo scopo di rifornire d’acqua la zona di INDIRIZZO
Sia tali lavori, eseguiti nel mese di agosto dalla RAGIONE_SOCIALE, che quelli di completamento, che sarebbero stati realizzati successivamente, venivano, però, fatti rientrare nel computo metrico posto base della delibera n. 83, del 08/10/2019, con cui il sindaco proponeva alla giunta all’affidamento di lavori di adeguamento e messa in sicurezza di impianti nelle aree di proprietà comunale. Tale delibera è stata ritenuta ideologicamente falsa, in quanto attestava che tutti i lavori indicati, e nessuno escluso, erano ancora da eseguire e avrebbero dovuto avere inizio entro il 31/10/2019, mentre una parte di essi, e cioè quelli di INDIRIZZO erano già stati eseguiti , tra l’altro da un operatore economico -la RAGIONE_SOCIALE– diverso da quello a cui venivano formalmente assegnati -la RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputata, deducendo il vizio di difetto di motivazione in ordine alla consapevolezza che nel computo metrico allegato alla delibera fossero compresi anche i lavori realizzati qualche mese prima a INDIRIZZO
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente rilevato che sussiste l’interesse dell’imputata a impugnare la sentenza che esclude la punibilità di un reato in applicazione dell’art. 131bis cod. pen., trattandosi di pronuncia che ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputata lo ha commesso; è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi del comma terzo della medesima disposizione (Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020, COGNOME, Rv. 280226).
Il ricorso è inammissibile perché non consiste in una critica argomentata della sentenza di secondo grado, con le cui argomentazioni non si confronta, per proporre una non consentita “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
Dalla sentenza impugnata emerge, infatti, che i lavori, nella parte relativa alla sostituzione della condotta idrica di INDIRIZZO erano stati certamente eseguiti nell’agosto del 2019, e che l’imputata era ben consapevole di ciò, come emerge dalle intercettazioni telefoniche, il cui contenuto è univoco, in quanto in esse si discuteva del litigio tra COGNOME (titolare della ditta che aveva eseguito i lavori) e l ‘ imputata per gli importi indicati nel computo e della promessa di quest’ultima di far recuperare in futuro a COGNOME la somma spettante con altri lavori.
Tale motivazione, logica e immune da vizi, sfugge alle censure dedotte con il ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/02/2025.