Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 457 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 457 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2022
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI PALERMO nei confronti di:
TRIBUNALE DI MESSINA
con l’ordinanza del 27/06/2022 del TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo, al quale vanno trasmessi gli atti;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 giugno 2022, il Tribunale di Palermo, ritenuta la propria competenza a decidere in ordine al reato di cui all’art. 483 cod. pen., contestato ne confronti di COGNOME NOME NOME per il quale il predetto era stato tratto a giudizio e pr atto che, contemporaneamente, il Tribunale di Messina, in data 7.4.2022, aveva dichiarato la propria competenza in relazione al medesimo reato, ha sollevato conflitto e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso.
Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sen dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta RAGIONE_SOCIALE parti di discussione orale; il AVV_NOTAIO generale, AVV_NOTAIO, ha concluso, per iscritto, chiedendo che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto affermando la competenza del Tribunale Palermo.
E in vero, deve trovare applicazione il principio affermato da questa Corte, secondo cui “il delitto di falso ideologico di cui all’art. 483 cod. pen., in caso di dichia sostitutiva di atto di notorietà finalizzata all’ammissione al patrocinio a spese dello St si perfeziona nel momento e nel luogo in cui la dichiarazione sostitutiva viene presentata all’ufficio pubblico cui è destinata” (Cass. Sez. 1, n. 26698 del 23/05/2013, Rv. 255971 01; cfr. tra le tante, Cass. Sez. 5, n. 10046 del 05/02/2008, Rv. 239123 – 01, che ha statuito che, “nel delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (a 483 cod. pen.), il momento consumativo coincide – non già nell’atto del privato che rende la dichiarazione infedele – ma nella relativa percezione da parte del pubblico ufficiale ch la trasfonde nell’atto pubblico; ne deriva che, ex art. 8 cod. proc. pen., la competenz territoriale deve essere determinata nel luogo in cui la falsa attestazione del priva perviene al pubblico ufficiale e non in quella in cui essa sia proferita oralmente o reda per iscritto”).
Ebbene, nel caso di specie, pur essendo stata la dichiarazione, oggetto di contestazione, sottoscritta dall’imputato in Santa Teresa di Riva (in provincia di Messina la stessa era destinata all’RAGIONE_SOCIALE, c sede in Palermo (alla quale era stata trasmessa in data 19.10.2018), in quanto contenuta all’interno RAGIONE_SOCIALE comunicazione di cui all’art. 21 del d. M. 31.5.199,n. 64 per l’eserc RAGIONE_SOCIALE facoltà di rilascio dei visti di conformità.
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Conseguentemente, in applicazione del superiore principio, la competenza a decidere appartiene al Tribunale di Palermo, al quale vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso, il 17 novembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente